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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02188/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] v v P rq n rPrdinAn7A r1I n7in7/7n91 (-fp! TRTR. i TRFRTA'di RnM.A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, con ordinanza resa in data 7/7/2021, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla RG. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (furto di varia merce esistente in un esercizio commerciale aggravato dall'esposizione alla pubblica fede).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione le interessate, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

L'ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errore nel riconoscere la gravità indiziaria riferita alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

La giurisprudenza ivi citata, minoritaria, contrasterebbe con l'orientamento in base al quale una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265808 - 01).

Tale indirizzo avrebbe trovato conferma nel dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno riconosciuto che il nnonitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che dovrebbe escludersi l'aggravante anche in caso di dispositivo antitaccheggio (Sez. 2, n. 38716 del 25/09/2009, Rv. 245300 - 01).

Tale indirizzo sarebbe condiviso da successive pronunce (Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Rv. 259223 - 01; Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Rv. 264075 - 01, Sez. 5, n. 11921/2020 n.m.).

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

La difesa, nelle proprie conclusioni scritte, si è riportata all'atto di gravame, opponendo alle argomentazioni del P.G. il richiamo alla pronuncia di questa Corte (n. 2724/15) che ha escluso la ricorrenza dell'aggravante in caso di sorveglianza particolarmente efficace nell'impedire la sottrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati.

2. Si sovrappone il tema della sorveglianza continua, esercitata in contesti nei quali sono impiegati sistemi di videoripresa, con il tema dell'applicazione sulla merce di dispositivi atti a rendere maggiormente difficoltosa l'asportazione della merce, in grado di attivare sistemi di segnalazione acustica al passaggio delle barriere.

I sistemi di videosorveglianza, capaci di monitorare ogni spostamento del soggetto che si appropri della merce, sono stati valutati dalla giurisprudenza di legittimità per delineare il confine tra furto consumato e furto tentato.

All'esito di una lunga riflessione sull'argomento, si è giunti alla pronuncia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso in cui si è sancito il principio che una sorveglianza continuativa (attraverso apposite apparecchiature o attraverso il controllo visivo da parte del personale addetto) con un intervento "in continenti", non permette di configurare la fattispecie consumata del delitto di furto, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della res (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01).

Le placche antitaccheggio apposte sulla merce non consentono di esercitare una sorveglianza continua a distanza sulla merce, essendo idonee a sollecitare un allarme sonoro all'atto del passaggio alla barriera, allertando il personale.

Pertanto, l'aggravante di cui si discute non è esclusa nel caso in cui si sottragga merce dotata di questo dispositivo (sull'argomento si veda la recente Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 278383 - 01:"Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede", precedenti conformi: N. 24862 del 2011 Rv. 250914 - 01, N. 10535 del 2015 Rv. 262683 - 01, N. 49640 del 2009 Rv. 245820 - 01, N. 435 del 2016 Rv. 265586 - 01, N. 6168 del 2016 Rv. 266071 - 01, N. 4036 del 2016 Rv. 267564 - 01, N. 8390 del 2014 Rv. 259047 -01, N. 47570 del 2015 Rv. 265913 - 01, N. 21158 del 2017 Rv. 269923 - 01).Si tratta, come sostenuto anche nel provvedimento impugnato, di orientamento certamente prevalente, dal quale il Collegio non individua ragioni per discostarsi.

I richiami alle pronunce di segno contrario riportate dalla difesa riguardano precedenti non recenti (Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Rv. 259223 - 01; Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Rv. 264075 - 01).

L'ultima delle citate pronunce - Sez. 5, n. 11921/2020, non massimata - non sostiene in senso assoluto che la presenza della placca antitaccheggio impedisca la configurazione dell'aggravante, come prospettato dalla difesa, ma ritiene che si debba verificare caso per caso, analizzando se gli strumenti adoperati consentano di attuare una sorveglianza di tipo continuativo sulla res ("[OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, che vada affermato il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione delle cose a pubblica fede non è configurabile in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto caso per caso, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che è caratteristica tipica della ratio della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., con cui non si intende tutelare qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene in luoghi pubblici o privati esposti al pubblico").

L'ulteriore riferimento indicato nel ricorso non è conferente: esso attiene al caso della videosorveglianza, non ricorrente nella presente fattispecie concreta (Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265808 - 01: "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.").

3. Venendo al caso in esame, il Tribunale ha posto in evidenza che "le indagate erano notate prelevare numerosi articoli dagli scaffali dell'esercizio commerciale teatro dei fatti, riporli nelle borse, raggiungere le casse pagando solo minima parte della merce e quindi uscire facendo azionare il sistema antitaccheggio".

Non risulta dalla lettura del provvedimento che le ricorrenti siano state monitorate in modo continuativo nel corso della loro permanenza nell'esercizio commerciale e, come illustrato in precedenza, il dispositivo antitaccheggio non costituisce ex se uno strumento idoneo ad escludere la ricorrenza dell'aggravante.Pertanto, si ritiene non censurabile in questa sede la motivazione espressa dal tribunale del riesame.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] v v P rq n rPrdinAn7A r1I n7in7/7n91 (-fp! TRTR. i TRFRTA'di RnM.A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, con ordinanza resa in data 7/7/2021, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla RG. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (furto di varia merce esistente in un esercizio commerciale aggravato dall'esposizione alla pubblica fede). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le interessate, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. L'ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errore nel riconoscere la gravità indiziaria riferita alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La giurisprudenza ivi citata, minoritaria, contrasterebbe con l'orientamento in base al quale una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265808 - 01). Tale indirizzo avrebbe trovato conferma nel dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno riconosciuto che il nnonitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che dovrebbe escludersi l'aggravante anche in caso di dispositivo antitaccheggio (Sez. 2, n. 38716 del 25/09/2009, Rv. 245300 - 01). Tale indirizzo sarebbe condiviso da successive pronunce (Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Rv. 259223 - 01; Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Rv. 264075 - 01, Sez. 5, n. 11921/2020 n.m.). 3. Il P.G. presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. La difesa, nelle proprie conclusioni scritte, si è riportata all'atto di gravame, opponendo alle argomentazioni del P.G. il richiamo alla pronuncia di questa Corte (n. 2724/15) che ha escluso la ricorrenza dell'aggravante in caso di sorveglianza particolarmente efficace nell'impedire la sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati. 2. Si sovrappone il tema della sorveglianza continua, esercitata in contesti nei quali sono impiegati sistemi di videoripresa, con il tema dell'applicazione sulla merce di dispositivi atti a rendere maggiormente difficoltosa l'asportazione della merce, in grado di attivare sistemi di segnalazione acustica al passaggio delle barriere. I sistemi di videosorveglianza, capaci di monitorare ogni spostamento del soggetto che si appropri della merce, sono stati valutati dalla giurisprudenza di legittimità per delineare il confine tra furto consumato e furto tentato. All'esito di una lunga riflessione sull'argomento, si è giunti alla pronuncia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso in cui si è sancito il principio che una sorveglianza continuativa (attraverso apposite apparecchiature o attraverso il controllo visivo da parte del personale addetto) con un intervento "in continenti", non permette di configurare la fattispecie consumata del delitto di furto, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della res (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01). Le placche antitaccheggio apposte sulla merce non consentono di esercitare una sorveglianza continua a distanza sulla merce, essendo idonee a sollecitare un allarme sonoro all'atto del passaggio alla barriera, allertando il personale. Pertanto, l'aggravante di cui si discute non è esclusa nel caso in cui si sottragga merce dotata di questo dispositivo (sull'argomento si veda la recente Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 278383 - 01:"Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede", precedenti conformi: N. 24862 del 2011 Rv. 250914 - 01, N. 10535 del 2015 Rv. 262683 - 01, N. 49640 del 2009 Rv. 245820 - 01, N. 435 del 2016 Rv. 265586 - 01, N. 6168 del 2016 Rv. 266071 - 01, N. 4036 del 2016 Rv. 267564 - 01, N. 8390 del 2014 Rv. 259047 -01, N. 47570 del 2015 Rv. 265913 - 01, N. 21158 del 2017 Rv. 269923 - 01).Si tratta, come sostenuto anche nel provvedimento impugnato, di orientamento certamente prevalente, dal quale il Collegio non individua ragioni per discostarsi. I richiami alle pronunce di segno contrario riportate dalla difesa riguardano precedenti non recenti (Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Rv. 259223 - 01; Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Rv. 264075 - 01). L'ultima delle citate pronunce - Sez. 5, n. 11921/2020, non massimata - non sostiene in senso assoluto che la presenza della placca antitaccheggio impedisca la configurazione dell'aggravante, come prospettato dalla difesa, ma ritiene che si debba verificare caso per caso, analizzando se gli strumenti adoperati consentano di attuare una sorveglianza di tipo continuativo sulla res ("[OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, che vada affermato il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione delle cose a pubblica fede non è configurabile in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto caso per caso, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che è caratteristica tipica della ratio della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., con cui non si intende tutelare qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene in luoghi pubblici o privati esposti al pubblico"). L'ulteriore riferimento indicato nel ricorso non è conferente: esso attiene al caso della videosorveglianza, non ricorrente nella presente fattispecie concreta (Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265808 - 01: "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen."). 3. Venendo al caso in esame, il Tribunale ha posto in evidenza che "le indagate erano notate prelevare numerosi articoli dagli scaffali dell'esercizio commerciale teatro dei fatti, riporli nelle borse, raggiungere le casse pagando solo minima parte della merce e quindi uscire facendo azionare il sistema antitaccheggio". Non risulta dalla lettura del provvedimento che le ricorrenti siano state monitorate in modo continuativo nel corso della loro permanenza nell'esercizio commerciale e, come illustrato in precedenza, il dispositivo antitaccheggio non costituisce ex se uno strumento idoneo ad escludere la ricorrenza dell'aggravante.Pertanto, si ritiene non censurabile in questa sede la motivazione espressa dal tribunale del riesame. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]
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