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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15045/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16407/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di autorizzazione del GD dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via L. Bissolati, n. 76, , giusta procura speciale in calce al controricorso -Controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Campani n. 83, scala B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1071/2018, pubblicata il 19 aprile 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di coniuge e figlio del defunto [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’[OSCURATO:PERSONA] in Riccione che aveva affittato l’azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni 2015 e 2016, a seguito del mancato pagamento del canone di affitto per l’anno 2016 hanno proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti della società.

Durante il corso dell’istruttoria prefallimentare, protrattosi dal maggio 2017 fino all’udienza del 12 dicembre 2017, la società ha provveduto a pagare parte del debito complessivo, di euro 106.140,00 (di cui euro 87.000,00 per canoni ed euro 19.140,00 per Iva al 22%), e segnatamente la somma di 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 euro 30.000,00, con 3 bonifici di euro 10.000,00 ciascuno, eseguiti in data 9 febbraio 2017, 5 maggio 2017 e 13 aprile 2017, e successivamente, prima la somma di ulteriori euro 10.000,00 e, quindi, la somma di euro 37.000,00, con un bonifico effettuato in favore dei ricorrenti il 15 settembre 2017.

Pertanto, il credito complessivo vantato dei ricorrenti era sceso da euro 106.140,00 ad euro 29.140,00.

L’ultima somma, di euro 37.000,00, pur oggetto di bonifico del 15 settembre 2017, non veniva dimostrata documentalmente dinanzi al tribunale di Rimini che, quindi, pronunciava sentenza dichiarativa di fallimento della società con la sentenza pubblicata il 16 gennaio 2018.

Sempre dinanzi al tribunale di Rimini, all’udienza del 12 dicembre 2017, i ricorrenti hanno depositato copia della querela, presentata in data 10 maggio 2017 ai carabinieri di Riccione, contro il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di appropriazione indebita in relazione alla mancata restituzione di beni aziendali al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo in primo luogo che il credito residuo -in considerazione dei pagamenti intervenuti nelle more, pur non provati integralmente dinanzi al giudice di prime cure- non superava la soglia di € 30.000 fissata dall’art.15 l.fall.

3. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo ritenendo comunque superata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l.f., in quanto al debito residuo per capitale, pari ad euro 29.140,00, dovevano essere aggiunti gli interessi legali sull’importo delle rate scadute (per complessivi euro 87.000,00), già nei mesi di luglio e agosto 2016, per un importo circa di euro 156,00, ma dovendosi aggiungere alla posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA] anche il valore dei beni non riconsegnati alla proprietà all’atto di restituzione 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte d’appello riteneva sussistenti anche lo stato di insolvenza dimostrato, oltre che dal mancato parziale pagamento del credito, anche dal modesto ammontare dell’attivo, pari a circa euro 40.000,00, a fronte di un passivo, ancora in corso di determinazione, superiore ad euro 260.000,00. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta.

5. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, depositando anche memoria scritta.

6. Hanno resistito con controricorso anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 5 l.f., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto sussistere lo stato di insolvenza in maniera non conforme alla previsione normativa».

Per la società sarebbe erroneo ritenere sussistente lo stato di insolvenza con riferimento all’entità dello stato passivo, che rappresenterebbe una conseguenza fisiologica successiva della dichiarazione di fallimento.

La Corte d’appello non avrebbe dovuto tenere conto, dunque, dello stato passivo del fallimento.

Inoltre, lo stato di insolvenza non poteva 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 ricavarsi dal parziale inadempimento di una singola obbligazione, per un importo, al momento della chiusura dell’istruttoria prefallimentare, di euro 29.140,00; trattavasi, infatti, di un solo inadempimento.

Tra l’altro era incontroversa l’assenza di debiti in cartelle e avvisi da parte di Equitalia, oltre alla mancanza di protesti elevati nei confronti della società; la società aveva stipulato un altro contratto di affitto di azienda con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’hotel [OSCURATO:PERSONA] di Riccione, gestendolo sino alla data del fallimento, provvedendo al regolare pagamento del canone d’affitto.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurando la sentenza impugnata per aver valutato il superamento della soglia di fallibilità in base a risultanze acquisite agli atti successivamente alla chiusura dell’istruttoria prefallimentare».

La funzione deflattiva della norma, volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori, impone di non utilizzare a tale fine i dati acquisiti nella verifica dello stato passivo o, comunque, qualsiasi elemento prodotto dopo la chiusura dell’istruttoria prefallimentare.

La Corte d’appello, invece, avrebbe utilizzato documentazione depositata dalla curatela fallimentare solo nella fase del reclamo.

Il valore dei beni non riconsegnati alla proprietà all’atto di restituzione dell’azienda, costituiti da attrezzature dell’esercizio alberghiero, costituiva un elemento nuovo ed acquisito successivamente rispetto a quelli risultanti nell’istruttoria prefallimentare.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «con riferimento al motivo precedente: violazione o falsa applicazione di 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ciò che può essere “sommario” nella valutazione del giudice di merito è l’accertamento sull’effettiva sussistenza di un credito ma non il relativo importo, di cui la norma impone, per una sua corretta applicazione, la determinazione in precisi termini numerici.

In nessun atto del processo, tantomeno nella motivazione della sentenza impugnata, si fa riferimento ad un ammontare determinato del valore dei beni menzionati dalla curatela fallimentare.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «con riferimento ai motivi precedenti: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, valutando il superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, l.f., la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’importo dei crediti dei signori Leardini e Staccoli superasse la soglia di fallibilità pur in mancanza di alcun riscontro istruttorio al riguardo e senza considerare quale parte dovesse soddisfare tale onere».

La Corte d’appello ha, dunque, ritenuto provato che l’importo complessivo dei crediti scaduti superasse l’importo di euro 30.000,00.

Era onere, dunque, dei creditori dimostrare il valore del proprio credito; tale prova sarebbe stata agevole, in quanto la documentazione relativa all’acquisto dei beni si trovava senz’altro nella loro disponibilità, in quanto proprietari degli stessi.

I creditori, nella comparsa di costituzione davanti alla 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tuttavia, nessun documento relativo all’acquisto dei beni è stato prodotto in giudizio.

La Corte d’appello avrebbe dovuto considerare tale evidente lacuna probatoria; ma non si è preoccupata della ripartizione dell’onere probatorio al riguardo.

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel contesto dell’applicazione dell’art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per non avere la sentenza impugnata considerato un fatto determinante ai fini del computo della soglia di fallibilità (smaltimento dei beni di cui i creditori istanti lamentavano la mancata restituzione) e per essere conseguentemente giunto a concludere che tale soglia fosse stata superata nella fattispecie».

Nel corso del procedimento di reclamo, la difesa della società ha depositato la richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato per l’appropriazione indebita ex art.346 c.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

La richiesta di archiviazione era fondata sulla circostanza che, prima della riconsegna dei locali dell’hotel da parte del [OSCURATO:PERSONA], le attrezzature di cui i ricorrenti hanno lamentato l’appropriazione erano state già smaltite su iniziativa del defunto [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti titolare dell’immobile; le operazioni erano state effettuate da due collaboratori dello stesso Leardini.

6. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, che possono essere esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, ed il cui esame deve precedere quello del primo motivo, in quanto pregiudiziali allo stesso, sono infondati. 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.1. Invero, l’art. 15, comma 9, l.f., prevede che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro

30.000. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 3º comma dell’articolo 1”.

6.2. Tale norma costituisce applicazione di un principio di economia immanente a tutta la novella fallimentare di cui al d.lgs. 5/2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007.

Questa Corte ha ritenuto, anzitutto, che il superamento o meno della soglia di fallibilità di euro 30.000 deve risultare dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, con ciò dovendosi escludere l’incidenza di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo (Cass., 4 luglio 2014, n. 15343; Cass., sez. 1, 19 luglio 2016, n. 14727).

6.3. Inoltre, si è sottolineata la funzione “deflattiva” della norma volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori (Cass., 4 luglio 2014, n. 15343).

Si è anche chiarito che tale norma evita di interferire con il profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza quale presupposto oggettivo del fallimento; ciò a significare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore agli euro 30.000 sfugge ad ogni possibile ulteriore verifica in sede fallimentare relativa alla sussistenza dello stato di insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, restando la detta situazione verificabile solo in sede prefallimentare ai fini della dichiarazione o meno del fallimento.

6.4. Si è chiarito anche che, trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, il superamento del limite non è oggetto di un onere probatorio a carico 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.5. Tra l’altro, il giudice di merito non deve verificare l’esistenza di un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, ma deve compiere un accertamento incidentale della sussistenza della condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento, avendo riguardo alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza o meno di debiti scaduti per un ammontare pari o superiore alla soglia di euro 30.000 (Cass., sez. 1, 25 giugno 2018, n. 16683; Cass., sez. 6-1, 14 novembre 2017, n. 26926; Cass., sez. 1, 13 luglio 2015, n. 14596).

7. Ciò posto, si osserva che il contenuto dell’art. 15, comma 9, l.f., non impone che il credito sia indicato in “precisi termini numerici”, essendo piuttosto consentito al giudice fallimentare valutare, in via incidentale, la sussistenza e l’entità del credito vantato.

Pertanto, correttamente la Corte d’appello, procedendo ad una valutazione incidentale sulla sussistenza e sull’entità complessiva del credito vantato dei ricorrenti, ha ritenuto superata la soglia di euro 30.000,00 considerando, in aggiunta all’importo ormai incontroverso corrispondente al residuo non pagato, il credito relativo ai beni che risultavano, dagli atti della istruttoria prefallimentare (cioè dalla copia della denuncia querela per appropriazione indebita ivi depositata), non restituiti a seguito della risoluzione del contratto di affitto d’azienda.

Il giudice di appello ha valutato tali beni aziendali (che non ha mancato di indicare in «frigoriferi, lavatrici ed altro» senza ricevere sul punto censura specifica) nella misura complessiva 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Considerato che si trattava di debiti scaduti e non pagati (in quanto sono debiti scaduti quelli per cui è decorso il termine per l’adempimento dell’obbligazione: Cass., sez. 1, 18 marzo 2016, n. 5377), resta da dire che il giudizio del giudice d’appello si è basato su elementi di fatto, effettivamente presi in esame, congruamente valutati, con riferimento al numero ed alla qualità dei beni non restituiti, che non possono essere oggetto di rivalutazione, in questa sede di legittimità, in relazione alle violazioni di norme di diritto qui denunciate.

8. Né v’è stato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto rettamente (in base ai principi sopra esposti) la Corte di merito ha considerato, ai fini della applicazione dell’art.15 l.f., la sola denuncia querela presentata dai creditori ricorrenti, depositata nel corso dell’istruttoria prefallimentare e, quindi, facente parte del patrimonio informativo di cui si poteva tenere conto, ritenendo implicitamente irrilevanti a tali fini i documenti prodotti successivamente, e quindi la richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero in data 9 aprile 2018, come pure l’opposizione alla stessa da parte dei denuncianti.

Altrettanto, evidentemente, vale per il successivo provvedimento del giudice per le indagini preliminari emesso in data 5 giugno 2019, peraltro inammissibilmente notificato ai controricorrenti al di fuori dei presupposti stabiliti per tale facoltà di integrazione dall’art.372 c.p.c.

9. Anche il primo motivo è infondato.

9.1. Invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass., sez. 6-1, 3 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Del resto, l’art. 6 l.f. prevede che “il fallimento è dichiarato sul ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero”; ciò significa che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti (Cass., 15 gennaio 2015, n. 583).

Quanto alla nozione di insolvenza, si ritiene che la stessa si identifichi con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass., sez. 6-1, 3 aprile 2019, n. 9297; Cass., sez. 1, 27 marzo 2014, n. 7252; Cass., sez.

I, 28 luglio 1977, n. 3371).

9.2. Nella specie, rettamente il giudice d’appello ha valorizzato, ai fini della sussistenza dell’insolvenza, non solo il pagamento parziale del debito da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], che non ha mai contestato la sua qualità di debitrice con riferimento al mancato pagamento del canone di affitto di azienda, ma anche l’ingente passivo pari a circa euro 260.000,00 (Cass., sez. 1, 27 maggio 2015, n. 10952, con riferimento alla rilevanza dello stato passivo nell’ambito dell’accertamento dello stato di insolvenza) ed il modesto ammontare dell’attivo pari ad euro 40.000,00.

9.3. Né rileva che nel corso dell’istruttoria prefallimentare il Tribunale abbia disposto l’acquisizione dei certificati delle cancellerie delle esecuzioni e le informazioni all’agenzia delle entrate e ad Equitalia, con successiva attestazione dell’insussistenza di cartelle 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 esattoriali o avvisi di accertamento ed insussistenza di procedure pendenti a carico della società debitrice.

Infatti, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (Cass., sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9856).

9.4. A nulla rileva, poi, la circostanza evidenziata dalla società debitrice per cui l’insolvenza sarebbe stata determinata da asseriti accordi verbali intrattenuti con i creditori.

Infatti, da un lato, si rileva che il mancato pagamento del canone di affitto di azienda relativo ad un intero anno non esclude, ma semmai conferma l’esistenza dell’insolvenza, e dall’altro, che non vi è alcun riscontro sulla esistenza dei riferiti contrasti con i creditori ai quali ricondurre il mancato pagamento di somme dovute, sicché è escluso il mero inadempimento volontario delle obbligazioni, trattandosi di vera e propria insolvenza.

10. Le spese del giudizio di legittimità di entrambe le parti controricorrenti vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre Iva e cpa, nonchè in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre 12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Iva e cpa, e, per entrambe le parti controricorrenti, rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16407/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di autorizzazione del GD dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via L. Bissolati, n. 76, , giusta procura speciale in calce al controricorso -Controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Campani n. 83, scala B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1071/2018, pubblicata il 19 aprile 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di coniuge e figlio del defunto [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’[OSCURATO:PERSONA] in Riccione che aveva affittato l’azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni 2015 e 2016, a seguito del mancato pagamento del canone di affitto per l’anno 2016 hanno proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti della società. Durante il corso dell’istruttoria prefallimentare, protrattosi dal maggio 2017 fino all’udienza del 12 dicembre 2017, la società ha provveduto a pagare parte del debito complessivo, di euro 106.140,00 (di cui euro 87.000,00 per canoni ed euro 19.140,00 per Iva al 22%), e segnatamente la somma di 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 euro 30.000,00, con 3 bonifici di euro 10.000,00 ciascuno, eseguiti in data 9 febbraio 2017, 5 maggio 2017 e 13 aprile 2017, e successivamente, prima la somma di ulteriori euro 10.000,00 e, quindi, la somma di euro 37.000,00, con un bonifico effettuato in favore dei ricorrenti il 15 settembre 2017. Pertanto, il credito complessivo vantato dei ricorrenti era sceso da euro 106.140,00 ad euro 29.140,00. L’ultima somma, di euro 37.000,00, pur oggetto di bonifico del 15 settembre 2017, non veniva dimostrata documentalmente dinanzi al tribunale di Rimini che, quindi, pronunciava sentenza dichiarativa di fallimento della società con la sentenza pubblicata il 16 gennaio 2018. Sempre dinanzi al tribunale di Rimini, all’udienza del 12 dicembre 2017, i ricorrenti hanno depositato copia della querela, presentata in data 10 maggio 2017 ai carabinieri di Riccione, contro il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di appropriazione indebita in relazione alla mancata restituzione di beni aziendali al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo in primo luogo che il credito residuo -in considerazione dei pagamenti intervenuti nelle more, pur non provati integralmente dinanzi al giudice di prime cure- non superava la soglia di € 30.000 fissata dall’art.15 l.fall. 3. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo ritenendo comunque superata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l.f., in quanto al debito residuo per capitale, pari ad euro 29.140,00, dovevano essere aggiunti gli interessi legali sull’importo delle rate scadute (per complessivi euro 87.000,00), già nei mesi di luglio e agosto 2016, per un importo circa di euro 156,00, ma dovendosi aggiungere alla posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA] anche il valore dei beni non riconsegnati alla proprietà all’atto di restituzione 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dell’azienda e costituiti dalla attrezzature dell’esercizio alberghiero quali frigoriferi, lavatrici ed altro; si trattava di beni relativi all’esercizio dell’attività alberghiera la cui mancata restituzione risultava all’atto di riconsegna dell’immobile e il cui valore, sia pure ad una valutazione sommaria, appariva tale da comportare il superamento della soglia di euro 30.000,00. La Corte d’appello riteneva sussistenti anche lo stato di insolvenza dimostrato, oltre che dal mancato parziale pagamento del credito, anche dal modesto ammontare dell’attivo, pari a circa euro 40.000,00, a fronte di un passivo, ancora in corso di determinazione, superiore ad euro 260.000,00. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. 5. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, depositando anche memoria scritta. 6. Hanno resistito con controricorso anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 5 l.f., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto sussistere lo stato di insolvenza in maniera non conforme alla previsione normativa». Per la società sarebbe erroneo ritenere sussistente lo stato di insolvenza con riferimento all’entità dello stato passivo, che rappresenterebbe una conseguenza fisiologica successiva della dichiarazione di fallimento. La Corte d’appello non avrebbe dovuto tenere conto, dunque, dello stato passivo del fallimento. Inoltre, lo stato di insolvenza non poteva 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 ricavarsi dal parziale inadempimento di una singola obbligazione, per un importo, al momento della chiusura dell’istruttoria prefallimentare, di euro 29.140,00; trattavasi, infatti, di un solo inadempimento. Tra l’altro era incontroversa l’assenza di debiti in cartelle e avvisi da parte di Equitalia, oltre alla mancanza di protesti elevati nei confronti della società; la società aveva stipulato un altro contratto di affitto di azienda con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’hotel [OSCURATO:PERSONA] di Riccione, gestendolo sino alla data del fallimento, provvedendo al regolare pagamento del canone d’affitto. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurando la sentenza impugnata per aver valutato il superamento della soglia di fallibilità in base a risultanze acquisite agli atti successivamente alla chiusura dell’istruttoria prefallimentare». La funzione deflattiva della norma, volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori, impone di non utilizzare a tale fine i dati acquisiti nella verifica dello stato passivo o, comunque, qualsiasi elemento prodotto dopo la chiusura dell’istruttoria prefallimentare. La Corte d’appello, invece, avrebbe utilizzato documentazione depositata dalla curatela fallimentare solo nella fase del reclamo. Il valore dei beni non riconsegnati alla proprietà all’atto di restituzione dell’azienda, costituiti da attrezzature dell’esercizio alberghiero, costituiva un elemento nuovo ed acquisito successivamente rispetto a quelli risultanti nell’istruttoria prefallimentare. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «con riferimento al motivo precedente: violazione o falsa applicazione di 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 norma di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui questa ritiene superata la soglia di fallibilità stabilita in tale norma facendo riferimento ad un credito non solo non fatto ritualmente valere in sede prefallimentare, ma di cui non si determina in alcun modo l’ammontare». Ciò che può essere “sommario” nella valutazione del giudice di merito è l’accertamento sull’effettiva sussistenza di un credito ma non il relativo importo, di cui la norma impone, per una sua corretta applicazione, la determinazione in precisi termini numerici. In nessun atto del processo, tantomeno nella motivazione della sentenza impugnata, si fa riferimento ad un ammontare determinato del valore dei beni menzionati dalla curatela fallimentare. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «con riferimento ai motivi precedenti: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, valutando il superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, l.f., la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’importo dei crediti dei signori Leardini e Staccoli superasse la soglia di fallibilità pur in mancanza di alcun riscontro istruttorio al riguardo e senza considerare quale parte dovesse soddisfare tale onere». La Corte d’appello ha, dunque, ritenuto provato che l’importo complessivo dei crediti scaduti superasse l’importo di euro 30.000,00. Era onere, dunque, dei creditori dimostrare il valore del proprio credito; tale prova sarebbe stata agevole, in quanto la documentazione relativa all’acquisto dei beni si trovava senz’altro nella loro disponibilità, in quanto proprietari degli stessi. I creditori, nella comparsa di costituzione davanti alla 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Corte d’appello, hanno affermato che il valore dei mobili e delle attrezzature non restituite era di circa euro 10.000,00. Tuttavia, nessun documento relativo all’acquisto dei beni è stato prodotto in giudizio. La Corte d’appello avrebbe dovuto considerare tale evidente lacuna probatoria; ma non si è preoccupata della ripartizione dell’onere probatorio al riguardo. 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel contesto dell’applicazione dell’art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per non avere la sentenza impugnata considerato un fatto determinante ai fini del computo della soglia di fallibilità (smaltimento dei beni di cui i creditori istanti lamentavano la mancata restituzione) e per essere conseguentemente giunto a concludere che tale soglia fosse stata superata nella fattispecie». Nel corso del procedimento di reclamo, la difesa della società ha depositato la richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato per l’appropriazione indebita ex art.346 c.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. La richiesta di archiviazione era fondata sulla circostanza che, prima della riconsegna dei locali dell’hotel da parte del [OSCURATO:PERSONA], le attrezzature di cui i ricorrenti hanno lamentato l’appropriazione erano state già smaltite su iniziativa del defunto [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti titolare dell’immobile; le operazioni erano state effettuate da due collaboratori dello stesso Leardini. 6. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, che possono essere esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, ed il cui esame deve precedere quello del primo motivo, in quanto pregiudiziali allo stesso, sono infondati. 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 6.1. Invero, l’art. 15, comma 9, l.f., prevede che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro 30.000. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 3º comma dell’articolo 1”. 6.2. Tale norma costituisce applicazione di un principio di economia immanente a tutta la novella fallimentare di cui al d.lgs. 5/2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007. Questa Corte ha ritenuto, anzitutto, che il superamento o meno della soglia di fallibilità di euro 30.000 deve risultare dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, con ciò dovendosi escludere l’incidenza di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo (Cass., 4 luglio 2014, n. 15343; Cass., sez. 1, 19 luglio 2016, n. 14727). 6.3. Inoltre, si è sottolineata la funzione “deflattiva” della norma volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori (Cass., 4 luglio 2014, n. 15343). Si è anche chiarito che tale norma evita di interferire con il profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza quale presupposto oggettivo del fallimento; ciò a significare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore agli euro 30.000 sfugge ad ogni possibile ulteriore verifica in sede fallimentare relativa alla sussistenza dello stato di insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, restando la detta situazione verificabile solo in sede prefallimentare ai fini della dichiarazione o meno del fallimento. 6.4. Si è chiarito anche che, trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, il superamento del limite non è oggetto di un onere probatorio a carico 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 del debitore ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., ma deve essere riscontrata d’ufficio dal tribunale, sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare (Cass., 25 giugno 2018, n. 16683). 6.5. Tra l’altro, il giudice di merito non deve verificare l’esistenza di un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, ma deve compiere un accertamento incidentale della sussistenza della condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento, avendo riguardo alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza o meno di debiti scaduti per un ammontare pari o superiore alla soglia di euro 30.000 (Cass., sez. 1, 25 giugno 2018, n. 16683; Cass., sez. 6-1, 14 novembre 2017, n. 26926; Cass., sez. 1, 13 luglio 2015, n. 14596). 7. Ciò posto, si osserva che il contenuto dell’art. 15, comma 9, l.f., non impone che il credito sia indicato in “precisi termini numerici”, essendo piuttosto consentito al giudice fallimentare valutare, in via incidentale, la sussistenza e l’entità del credito vantato. Pertanto, correttamente la Corte d’appello, procedendo ad una valutazione incidentale sulla sussistenza e sull’entità complessiva del credito vantato dei ricorrenti, ha ritenuto superata la soglia di euro 30.000,00 considerando, in aggiunta all’importo ormai incontroverso corrispondente al residuo non pagato, il credito relativo ai beni che risultavano, dagli atti della istruttoria prefallimentare (cioè dalla copia della denuncia querela per appropriazione indebita ivi depositata), non restituiti a seguito della risoluzione del contratto di affitto d’azienda. Il giudice di appello ha valutato tali beni aziendali (che non ha mancato di indicare in «frigoriferi, lavatrici ed altro» senza ricevere sul punto censura specifica) nella misura complessiva 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 superiore ad € 704,00, somma mancante per raggiungere la soglia di € 30.000,00. Considerato che si trattava di debiti scaduti e non pagati (in quanto sono debiti scaduti quelli per cui è decorso il termine per l’adempimento dell’obbligazione: Cass., sez. 1, 18 marzo 2016, n. 5377), resta da dire che il giudizio del giudice d’appello si è basato su elementi di fatto, effettivamente presi in esame, congruamente valutati, con riferimento al numero ed alla qualità dei beni non restituiti, che non possono essere oggetto di rivalutazione, in questa sede di legittimità, in relazione alle violazioni di norme di diritto qui denunciate. 8. Né v’è stato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto rettamente (in base ai principi sopra esposti) la Corte di merito ha considerato, ai fini della applicazione dell’art.15 l.f., la sola denuncia querela presentata dai creditori ricorrenti, depositata nel corso dell’istruttoria prefallimentare e, quindi, facente parte del patrimonio informativo di cui si poteva tenere conto, ritenendo implicitamente irrilevanti a tali fini i documenti prodotti successivamente, e quindi la richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero in data 9 aprile 2018, come pure l’opposizione alla stessa da parte dei denuncianti. Altrettanto, evidentemente, vale per il successivo provvedimento del giudice per le indagini preliminari emesso in data 5 giugno 2019, peraltro inammissibilmente notificato ai controricorrenti al di fuori dei presupposti stabiliti per tale facoltà di integrazione dall’art.372 c.p.c. 9. Anche il primo motivo è infondato. 9.1. Invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass., sez. 6-1, 3 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 aprile 2019, n. 9297). Del resto, l’art. 6 l.f. prevede che “il fallimento è dichiarato sul ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero”; ciò significa che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti (Cass., 15 gennaio 2015, n. 583). Quanto alla nozione di insolvenza, si ritiene che la stessa si identifichi con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass., sez. 6-1, 3 aprile 2019, n. 9297; Cass., sez. 1, 27 marzo 2014, n. 7252; Cass., sez. I, 28 luglio 1977, n. 3371). 9.2. Nella specie, rettamente il giudice d’appello ha valorizzato, ai fini della sussistenza dell’insolvenza, non solo il pagamento parziale del debito da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], che non ha mai contestato la sua qualità di debitrice con riferimento al mancato pagamento del canone di affitto di azienda, ma anche l’ingente passivo pari a circa euro 260.000,00 (Cass., sez. 1, 27 maggio 2015, n. 10952, con riferimento alla rilevanza dello stato passivo nell’ambito dell’accertamento dello stato di insolvenza) ed il modesto ammontare dell’attivo pari ad euro 40.000,00. 9.3. Né rileva che nel corso dell’istruttoria prefallimentare il Tribunale abbia disposto l’acquisizione dei certificati delle cancellerie delle esecuzioni e le informazioni all’agenzia delle entrate e ad Equitalia, con successiva attestazione dell’insussistenza di cartelle 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 esattoriali o avvisi di accertamento ed insussistenza di procedure pendenti a carico della società debitrice. Infatti, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (Cass., sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9856). 9.4. A nulla rileva, poi, la circostanza evidenziata dalla società debitrice per cui l’insolvenza sarebbe stata determinata da asseriti accordi verbali intrattenuti con i creditori. Infatti, da un lato, si rileva che il mancato pagamento del canone di affitto di azienda relativo ad un intero anno non esclude, ma semmai conferma l’esistenza dell’insolvenza, e dall’altro, che non vi è alcun riscontro sulla esistenza dei riferiti contrasti con i creditori ai quali ricondurre il mancato pagamento di somme dovute, sicché è escluso il mero inadempimento volontario delle obbligazioni, trattandosi di vera e propria insolvenza. 10. Le spese del giudizio di legittimità di entrambe le parti controricorrenti vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre Iva e cpa, nonchè in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre 12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 16407/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 16407/2018 Numero sezionale 1457/2022 Numero di raccolta generale 15045/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Iva e cpa, e, per entrambe le parti controricorrenti, rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris