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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38167/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 12/10/ 2017 dal Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, 349, 635, comma 2, cod.pen. e condannato alla pena di mesi cinque di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce error in procedendo per travisamento di prova decisiva e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva travisato il quadro probatorio- dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e verbale di affidamento della vettura da parte della polizia municipale- e ritenuto provato che il bloccaruote n. 52, rinvenuto sul selciato, fosse stato apposto proprio sulla vettura riconducibile all'imputato; in particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che l'associazione tra la vettura in questione ed il bloccaruote era avvenuta attraverso verbale di affidamento della vettura da parte della polizia municipale, mentre nel suddetto verbale non vi era alcuna indicazione in tal senso.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, invocata con i motivi di appello, la Corte territoriale aveva offerto una motivazione, limitandosi ad affermare che una precedente condanna aveva già riconosciuto all'imputato tale beneficio e senza spiegare le ragioni di tale scelta in relazione al disposto dell'art. 164, comma 4, cod.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che la novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Sez.2, n.19848 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez.5,n.36764 del 24/05/2006).

In particolare (Sez.1, n.6112 del 22/01/2009, Rv.243225; Sez.6, n.10951 del 15/03/2006, Rv.233711; Sez.6, n.14054 del 24/03/2006, Rv.233454) è necessario perché si possa fare utile applicazione della predetta disposizione che: sia specificamente indicato l'atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il vizio motivazionale; sia individuato l'elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata; sia fornita la prova della corrispondenza al vero di tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali tale dato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argonnentativo sottoposto ad esame.

Nel caso di specie, la doglianza è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, nonchè generica perché non espone in maniera specifica la decisività del materiale probatorio richiamato, che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione; la Corte di appello ha basato, invero, il proprio convincimento su quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur riferendo che nel verbale di affidamento della vettura non era indicato il numero del bloccaruote, specificava, altresì, di aver personalmente apposto all'autovettura dell'imputato proprio il bloccaruote n.52, poi, rinvenuto, forzato, per terra, nel piazzale ove venivano portate le auto rimosse; l'elemento richiamato, quindi, genericamente richiamato, non assume natura decisiva in relazione alle argomentazioni dei Giudici di merito. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, inoltre, non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv.250583 - 01; Sez. 3,n. 6573 del 22/06/2016, dep.13/02/2017,Rv. 268947 - 01; Sez.3 n. 41232 del 17/01/2018, Rv.274414 - 01).

Nella specie, la Corte di appello ha denegato l'applicazione della sospensione condizionale della pena dando atto del riconoscimento di tale beneficio con precedente condanna in data 26.10.2015, risultando, quindi, la richiesta non concedibile per difetto dei presupposti di legge ed implicito il giudizio negativo sulla successiva stensione dalla commissione di ulteriori.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 12/10/ 2017 dal Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, 349, 635, comma 2, cod.pen. e condannato alla pena di mesi cinque di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce error in procedendo per travisamento di prova decisiva e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva travisato il quadro probatorio- dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e verbale di affidamento della vettura da parte della polizia municipale- e ritenuto provato che il bloccaruote n. 52, rinvenuto sul selciato, fosse stato apposto proprio sulla vettura riconducibile all'imputato; in particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che l'associazione tra la vettura in questione ed il bloccaruote era avvenuta attraverso verbale di affidamento della vettura da parte della polizia municipale, mentre nel suddetto verbale non vi era alcuna indicazione in tal senso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, invocata con i motivi di appello, la Corte territoriale aveva offerto una motivazione, limitandosi ad affermare che una precedente condanna aveva già riconosciuto all'imputato tale beneficio e senza spiegare le ragioni di tale scelta in relazione al disposto dell'art. 164, comma 4, cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che la novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Sez.2, n.19848 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez.5,n.36764 del 24/05/2006). In particolare (Sez.1, n.6112 del 22/01/2009, Rv.243225; Sez.6, n.10951 del 15/03/2006, Rv.233711; Sez.6, n.14054 del 24/03/2006, Rv.233454) è necessario perché si possa fare utile applicazione della predetta disposizione che: sia specificamente indicato l'atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il vizio motivazionale; sia individuato l'elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata; sia fornita la prova della corrispondenza al vero di tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali tale dato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argonnentativo sottoposto ad esame. Nel caso di specie, la doglianza è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, nonchè generica perché non espone in maniera specifica la decisività del materiale probatorio richiamato, che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione; la Corte di appello ha basato, invero, il proprio convincimento su quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur riferendo che nel verbale di affidamento della vettura non era indicato il numero del bloccaruote, specificava, altresì, di aver personalmente apposto all'autovettura dell'imputato proprio il bloccaruote n.52, poi, rinvenuto, forzato, per terra, nel piazzale ove venivano portate le auto rimosse; l'elemento richiamato, quindi, genericamente richiamato, non assume natura decisiva in relazione alle argomentazioni dei Giudici di merito. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, inoltre, non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv.250583 - 01; Sez. 3,n. 6573 del 22/06/2016, dep.13/02/2017,Rv. 268947 - 01; Sez.3 n. 41232 del 17/01/2018, Rv.274414 - 01). Nella specie, la Corte di appello ha denegato l'applicazione della sospensione condizionale della pena dando atto del riconoscimento di tale beneficio con precedente condanna in data 26.10.2015, risultando, quindi, la richiesta non concedibile per difetto dei presupposti di legge ed implicito il giudizio negativo sulla successiva stensione dalla commissione di ulteriori. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 38167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris