CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 001/04/1948 avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fe iceta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per -1-;:masz Tworzydlo e [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di RorT a per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'inammi;sibi ,i1à o il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Tivoji, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, che insisce per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. LI, con sentenza n. 5001 del 6 novembre 2018, in riforma della pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Tivoli, sezioni distaccata di Castelnuovo di Porto, e appellata dal pubblico ministero, dalle parti civili e dal responsabile civile, con 'impugnata decisione la Corte di appello di Roma, previa rinnovazione dell'ist -uttoria dibattimentale con l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuati generiche equivalenti all'aggravante conteistate, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclui:;ione, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., a lui ascritto perché, per colpa consistita in imprudenza e nella violaz ore degli artt. 140, comma 1, 141, comma 2, e 191 c.d.s., mentre era alla guida di un pullman percorrendo, in Monterotondo, via IV Novembre ed effettuando la manovra di svolta per immettersi su piazza Garibaldi, non si avvede\ a del pedone [OSCURATO:PERSONA], che stava attraversando in direzione dell'Arco c [OSCURATO:PERSONA], e la investiva, procurandole lesioni personali gravissime ce la conducevano a morte. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di filucia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, conrna :i , lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 589-bis, comma 7, cod. peri. Evidenzia il difensore che la Corte di appello, pur avendo ravvisato il 50% di colpa a carico del pedone, ha omesso di considerare la circostanza attenuante prevista 589-bis, comma 7, cod. pen. applicabile al caso in esame in forza del princ Dio di retroattività della legge penale più favorevole; in ogni caso, la Corte dFrierito, nella determinazione della pena, avrebbe omesso di considerare il :oncorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, i:orrima 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 627, comma 3, cod. p roc. pei. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non si sarebbe uniformi3ta al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione, che ha 3nnullato la precedente decisione della Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comna lett. e) cod. proc. pen. Sostiene il difensore che la Corte di merito avrebbe ravAsato la penale responsabilità dell'imputato con un percorso motivazionale lact noso, illogico e contraddittorio. In primo luogo la Corte d'appello non avi-ebbe adeguatamente considerato la circostanza che il pedone non fosse avvistabde dal conducente e avrebbe valutato in maniera miope la deposizione della tes:e [OSCURATO:PERSONA], la quale, trovandosi a bordo del pullman, ha dichiarato di non essersi accorta della presenza di alcun pedone. La Corte di appello non 21V -ebbe considerato eventualità che il pedone abbia attraversato la stra43 coi una modalità nemmeno percepibile al conducente più prudente e diligente ovve -o che fosse già caduto al passaggio del pullman, considerando che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la vittima ben poteva essere stata sbilanciata dail'arrK o del mezzo. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe erroneamente dato creda() alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di aver colto la dinarni,:a del sinistro guardando dallo specchietto della propria auto. Aggiunge il rico Tente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, le asserile violazioni di precise regole cautelari da parte dell'imputato sono rimaste pri re di alcun riscontro probatorio, considerando che egli stava effettuando una svolta a destra, manovra consentita, come affermato dai verbalizzati, a bass ssima velocità, e che, invece, il pedone stava attraversando la strada non strisce pedonali e che, quindi, fu proprio la vittima a non accorgersi dell'arrivo del mezzo, sicché nessuna responsabilità sarebbe addebitale al Teodori. 3. In data l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili "romasz Tworzydlo e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale, in replica ai motivi di ricorso, ne chiede l'inammissibilità o il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Per dare un ordine logico alla trattazione dei motivi, è necessario prendere la mosse dal secondo e dal terzo, con cui il ricorrente lamenta ,:he la Corte di merito, per un verso, non si sia attenuta al principio di diritta afferrnao dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e, pe.r altro verso - e conseguentemente - sia pervenuta all'affermazione della penale responsabilità con un percorso argomentativo illogico. 3. Va premesso che la Corte di cassazione aveva censurato la precedenze sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, "non evincendw,i con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pen'enuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo zi valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità". In particolare, la Corte di cassazione aveva censurato il fati:o che, nel riformare la sentenza assolutoria, la Corte di appello si fosse "limitata E rip:irtare le dichiarazioni dei testi oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" in maniera acritica, ;.en-za vagliarne l'attendibilità, e incorrendo in contraddizioni, posto che la Corte di merito, pur annettendo credibilità alla deposizione del teste Bocci, aveva affermato, contraddittoriamente, che la prospettazione secondo la ql:le la persona offesa avrebbe attraversato al di fuori delle strisce pedonali L .,on è avvalorata da alcun riscontro probatorio, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato che la Wiktor non era sulle strisce pedonali ma si accingeva ad attraversarle con andamento diagonale. La Corte di merito, inoltre, non aveva afrontnto la questione relativa all'individuazione del punto d'impatto fra, il corpo ce la vittima e il pullman, tanto più che dalla motivazione della sentenza impugnata erric -geva che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non essersi accorta della p -eseya del pedone, pur avendo guardato in avanti. La Corte territoriale avrebbe iinque dovuto chiarire le ragioni per le quali la prospettazione difensiva, secondo la quale vi era stata una caduta a terra della vittima prima dell'investimento - prospettazione perfettamente in linea con le risultanze probatorie — era da ritenersi "assolutamente sganciata da qualsiasi elemento contenuto in atti," Pertanto, "il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire, con pre ,:lsione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva lAnit:ria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e caerer :e, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare su solido terreno della verità processuale". 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, correttamente ririr Dvar.a l'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia giunta all'affermazione della penale responsabilità all'esito di un attendo vaglio critico delle deposizioni testimoniali e di un'accurata ricostruzione dell'evento, escludendo oltre ogni ragionevole dubbio la prospettazione difensiva, secondo cui il pedone fosse già caduto prima dell'investimento, peraltro attribuendo alla vittima, che aveva attraversato la sede stradale al di 'uor delle strisce pedonali, una concorrente responsabilità nella causazione Jentc nella misura del 50%. 5. Premesso che la Corte di cassazione non aveva affermato alcmi principio di diritto cui si sarebbe dovuto uniformare il giudice del rinvio, il cui compi:o era di colmare le censurate contraddizioni e lacune motivazionali, dopo 3vei• dato conto delle acquisizioni testimoniali assunte (p. 9-13), la Corte, con lir pe -corso argomentativo immune da aporie logiche, ha ritenuto pienamente attencibili i due testi oculari, vale adire [OSCURATO:PERSONA] - conducente che, al mornen -:o del sinistro, si trovava alla guida della propria autovettura in via Gramsci - e [OSCURATO:PERSONA] - che, alla guida del proprio veicolo, quel giorno era ferma in via XXV aprile all'incrocio con via Gramsci - i quali hanno entrambi riferito di aver visto una donna che aveva iniziato ad attraversare via XX Aprile all'angolo con via Gramsci - non, però, sulle strisce pedonali - e che veniva pc; urtata dal pullman. In particolare, la Corte ha rilevato che non vi sono ragioni per club ta della genuinità del racconto del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver visto l'investiriento guardando lo specchietto retrovisore del proprio veicolo, sia perché L sua autovettura precedeva il pullman di soli cinque metri, sia perché è stata la itessa [OSCURATO:PERSONA] a riferire di avere visto il [OSCURATO:PERSONA] mentre guardava nello specclv etto e si metteva le mani nei capelli, con ciò evidentemente manifestando lo sgomento per quanto aveva appena percepito, sia perché non è emerso alcun motivo per cui i due testi avrebbero dovuto entrambi dichiarare il falso, ()E'-altro fin dall'immediatezza dell'accaduto, tanto più che se, come logicamente osservato dalla Corte, i due testimoni - che nemmeno conoscevano il pedone - avessero voluto favorire la vittima, avrebbero dichiarato che questa stava atinversanclo sulle strisce pedonali, mentre la decisa negazione di tale circostanza à stata logicamente ritenuta sintomatica di assoluto disinteresse all'esito del giudiz;o e di chiarezza dei ricordi. La Corte di merito, inoltre, ha ritenuto scarsamente attendibile la narrazione della teste [OSCURATO:PERSONA], non solo perché, rispetto al precédente esame, aveva niutato versione circa l'avvenuta esecuzione deltappello degli scolari presenti sul pllIman senza fornire, a tal riguardo, alcuna giustificazione, ma anche per la sicurezza con la quale si era espressa nel dichiarare di non aver minimamente avvertito la presenza del pedone, neppure prima che iniziasse l'attraversamento: circo5,tanza logicamente inconciliabile con la dinamica dell'evento. La Corte di appello, difatti, ha osservato che se, come è pacif ,zo, il conducente aveva una visuale completa della strada durante tutta a fase di svolta a destra e se la visuale della [OSCURATO:PERSONA] era persino migliore perehé si trovava nel lato dal quale proveniva il pedone, non è dato comprendere come mai nessuno dei due sia stato in grado di avvistare il pedone non solo nelle fase iniziale dell'attraversamento della sede stradale ma, ancor prima, mentre era fermo in prossimità dell'intersezione tra via XXV Aprile e via Gramsci.6. La Corte di appello, pertanto, sulla base delle dichiarazioii de testi oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rifer t) che, al momento dell'investimento, la donna era in piedi e stava camminai-Ad, e delle risultanze delle consulenze in atti, ha ritenuto che l'investimento sia avvenuto poco dopo l'inizio dell'attraversamento, che al momento dell'impatto il pedane si trovasse in piedi e che fu urtato con lo spigolo anteriore destro del mezzi:, con ciò logicamente confutando l'ipotesi alternativa di una caduta a :cidi?ntale antecedente l'urto con il pullman, ipotesi meramente congetturale, essenc:c priva di riscontri e smentita dai testi_oculari. 7. Sulla scorta di questa ricostruzione, la Corte ha ravvisato la ccloa del conducente il quale, sebbene non esistesse alcun ostacolo che ne limita se la visibilità, non si era accorto del pedone per la semplice ragione che il suo sguardo era rivolto verso il lato sinistro della carreggiata, mentre a vittima procedeva alla sua destra; e ciò in violazione dell'art. 141 c.d.s., il cui comma 1 impone al conducente "di tenere sotto controllo la situazione ed esser pronto a compiere le manovre in condizioni di sicurezza, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo p revet bile", mentre il successivo comma 4 prescrive al conducente medesimo che "deve occorrendo anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con 3Itri in prossimità degli attraversamenti pedonali, e in ogni caso quando i pedo -li che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza". A tal proposito, la Corte di merito ha evidenziato che l'investimento è avvenuto in un'area urbana centrale e trafficata, connotata dalla ccn:luenza di più strade, con presenza di edifici nelle vicinanze (una chiesa e dei negoz), oltre che di un attraversamento pedonale: élementi dai quali la Corte di E ppello ha desunto, in maniera non certo implausibile, come fosse altamente prdbal:iile la presenza di pedoni; di conseguenza, il conducente avrebbe dovuto mantenere la propria attenzione verso il senso di marcia, proprio per accorgersi per I empo della presenza di eventuali pedoni, mentre, coerentemente con lo St31.3 dei luoghi - posto che per immettersi su via Gramsci, in quel punto larga sol) otto metri, un veicolo lungo dodici metri deve invadere la corsia di marcii) apgesta - l'autista, all'atto della svolta a destra, aveva focalizzato l'attenzione alla propria sinistra e, conseguentemente, pur procedendo a bassa velocità, non !:i era accorto della presenza, sulla destra, del pedone che stava attraversando ki sede stradale. 8. A fronte di tale congruo apparato argomentativo, frutto di iin'a :tenta analisi delle prove e, specialmente, del portato dichiarativo, aderenti: alle /A risultanze processuali ed esente da profili di illogicità manifesta, il rico Tente confeziona un motivo che, nel denunciare formalmente un vizio motivazier ale, a ben vedere censura profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in sede di legittimità. 9. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili dedotti. 10. La prima questione posta dal ricorrente va affrontata e risolta alla luce del principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, semndo cui, in materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo c i una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favcir atteso che in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie ii carAttere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principi) di kgalità (Sez. 7, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 10/02/2017, Adamo, Rv. 2E905) Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, dep. 19/02/2013, P.G. in c. Capece, Rv. 25510:3; Sez. 4, n. 42496 del 19/09/2012, dep. 31/10/2012, P.G. in c. Mercuri, Rv. 254613). Nel caso in esame, è del tutto evidente che i giudici di merito hanno ritenuto più favorevole la norma previgente, in quanto prevedeva la pena della 1 -eckisione da sei mesi a cinque anni: una cornice edittale molto più mite rispe:to a luella comminata dall'art. 589-bis cod. pen., che oscilla da un minimo di due anni a un massimo di sette anni di reclusione. Del resto, ove fosse stata applic:ta la fattispecie invocata dal ricorrente, anche partendo dal minimo edittale e applicando l'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la Jena non sarebbe stata comunque inferiore a un anno di reclusione, e quindi superiore a quella di otto mesi inflitta dalla Corte di merito applicando la prev gente fattispecie incriminatrice. 11. Con riguardo alla commisurazione della pena, si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte di meri1) ha evidentemente tenuto conto della concorso di colpa della vittima, posto che, subito dopo aver quantificato in ragione del 50% ciascuno l'apporto :E usale alla verificazione dell'evento da parte dell'imputato e della persona offesa (i:. 19, ultima riga), la Corte d'appello "alla luce degli elementi sin qui consiclera:i" (g. 20, prima riga) — e quindi anche la condotta della vittima - ha inflitto a na in ultima riga), la Corte d'appello "alla luce degli elementi sin qui considerati" (o. 20, prima riga) - e quindi anche la condotta della vittima - ha inflitto :a pena in misura leggermente superiore al minimo editale, il che, appunto, rispecchia la concorrente corresponsabilità del pedone nella causazione dell'incidente moitale. 12. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con consec;uen':e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch: alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente !giudizio dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liqui:la in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge, e dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro E.600, oltre accessori di legge, importi da attribuirsi rispettivamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarano antistatari. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spe ;e di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte c v li [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge, e nei confronti delle parti civili per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.600, oltre accessori d egge, importi d