CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 20968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --___ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata al ricorrente — non sono consentite in sede di legittimità, essendo inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione. Invero, la sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, tra l'altro di poco superiore al minimo edittale, evidenzia la gravità della condotta, trattandosi di arma da guerra, detenuta insieme ad altre parti di arma comune da sparo e stupefacente da cui erano ricavabili ottantasette dosi di cocaina. La Corte d'appello di Palermo evidenzia, altresì, che la difficile condizione familiare di Bivona, l'incensuratezza e il suo comportamento processuale sono stati debitamente considerati dal Giudice di primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si insiste sull'eccessività della pena rispetto alle condotte contestate, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.