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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42095/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO Cdg-o—avviso alle parti,) udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.BAGHDADI Louay ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su ri- chiesta pronunciata al Tribunale di Trento in relazione a ipotesi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente che aveva applicato la pena di mesi quattro ed euro 2.400 di multa in continuazione rispetto ai fatti in precedenza giudicati dal Tribunale di Trento in data 12 Giugno 2020.

2. Assume violazione di legge lamentando omessa applicazione dell'art.129 cod.proc.pen. e difetto motivazionale in ordine alla determinazione del tratta- mento sanzionatorio.

3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abi- litato al patrocinio in cassazione.

Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giu- dice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è intervenuto l'accordo per l'appli- cazione della pena su richiesta sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 D E POSiT [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO Cdg-o—avviso alle parti,) udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.BAGHDADI Louay ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su ri- chiesta pronunciata al Tribunale di Trento in relazione a ipotesi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente che aveva applicato la pena di mesi quattro ed euro 2.400 di multa in continuazione rispetto ai fatti in precedenza giudicati dal Tribunale di Trento in data 12 Giugno 2020. 2. Assume violazione di legge lamentando omessa applicazione dell'art.129 cod.proc.pen. e difetto motivazionale in ordine alla determinazione del tratta- mento sanzionatorio. 3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abi- litato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giu- dice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è intervenuto l'accordo per l'appli- cazione della pena su richiesta sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 D E POSiT [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris