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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43017/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'Il dicembre 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 relativamente alle omissioni contributive dai mesi di marzo a maggio 2013 e da luglio a novembre 2013, per un ammontare di euro 18.446,56.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge laddove era stata ritenuta la sufficienza dei modelli Dm10 per attestare la corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, atteso che detta documentazione avrebbe dovuto trovare ulteriori riscontri connotati da gravità, precisione e concordanza.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha censurato l'omessa motivazione della Corte territoriale con riferimento all'improvvisa, imprevedibile e non superabile difficoltà economica, laddove la sentenza impugnata appariva addossare invece all'imputato l'onere probatorio circa la sussistenza della condizione di impossibilità di adempiere.

3. Nelle more dell'udienza camerale è stato prodotto il certificato di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4..

In ragione della documentazione prodotta, il decesso del ricorrente - comprovato dal certificato di morte del Comune di Luni - non può che condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 22/10/2021 Il Consigliere estens9re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'Il dicembre 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 relativamente alle omissioni contributive dai mesi di marzo a maggio 2013 e da luglio a novembre 2013, per un ammontare di euro 18.446,56. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge laddove era stata ritenuta la sufficienza dei modelli Dm10 per attestare la corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, atteso che detta documentazione avrebbe dovuto trovare ulteriori riscontri connotati da gravità, precisione e concordanza. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha censurato l'omessa motivazione della Corte territoriale con riferimento all'improvvisa, imprevedibile e non superabile difficoltà economica, laddove la sentenza impugnata appariva addossare invece all'imputato l'onere probatorio circa la sussistenza della condizione di impossibilità di adempiere. 3. Nelle more dell'udienza camerale è stato prodotto il certificato di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.. In ragione della documentazione prodotta, il decesso del ricorrente - comprovato dal certificato di morte del Comune di Luni - non può che condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 22/10/2021 Il Consigliere estens9re [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 43017/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris