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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40101/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (CUI 058D4LE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato il 25 agosto 2022 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che lo stesso arresto fosse stato legittimamente eseguito nella condizione di "quasi flagranza".

Il Tribunale di Roma motivava in proposito che l'Husen «è stato bloccato dalla P.G., subito dopo essere stato riconosciuto dalla vittima ultrasessantacinquenne, che era stata aggredita qualche istante prima mentre si trovava alla guida della propria autovettura.

La vittima, sfuggita all'aggressione, grazie anche all'intervento di terza persona poi salita sulla medesima vettura, aveva chiesto aiuto alla pattuglia in perlustrazione, oltre ad aver segnalato l'aggressione appena subita, fornendo da subito una descrizione puntuale dell'uomo autore del fatto.

In particolare, la persona offesa, visibilmente agitata, descriveva un soggetto di nazionalità straniera e di colore con una pettinatura afro, non troppo alto, magro e con una camicia bianca.

Precisava di essere stato fermato da questo soggetto che con un atteggiamento minaccioso e violento pretendeva denaro e sigarette, colpendo ripetutamente la vettura [...]».

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, l'erronea applicazione di norme processuali e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., in considerazione dell'illegittimità dell'arresto per l'assenza della ritenuta condizione di "quasi flagranza".

Il ricorrente rappresenta in proposito che «l'arresto avveniva solo a seguito dell'attività investigativa, seppur breve, condotta dalla polizia giudiziaria (a seguito della raccolta di elementi dichiarativi della vittima e di un terzo, sulla descrizione fisica del soggetto), in assenza delle condizioni alternative dell'inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo con il fuggitivo, o della sorpresa dell'arrestato con cose o tracce del reato che ne consentissero il collegamento inequivocabile con lo stesso». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

2. Dal verbale di arresto risulta che i Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 18:30 del 25 agosto 2022: «nel transitare in via di [OSCURATO:PERSONA] [...], venivano fermati da un utente della strada a bordo di una vettura marca Toyota [...], lo stesso nella circostanza chiedeva l'aiuto degli operanti poiché riferiva che pochi minuti prima (circa cinque) era stato aggredito mentre si trovava con la propria vettura in transito nella vicina via di [OSCURATO:PERSONA] [...], l'uomo affermava che il soggetto aveva bloccato il transito della vettura ma dato lo stato di agitazione si soffermava principalmente sulla descrizione dell'aggressore, ovvero un cittadino di colore, con camicia bianca, magro, non alto e con capelli afro, la vittima veniva successivamente generalizzata in [OSCURATO:PERSONA], mentre con lui vi era un conoscente [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di aver assistito alla scena.

Nella circostanza la [OSCURATO:PERSONA] contattava i militari tramite l'apparecchio radio-digitale tetra, riferendo che era giunta nota di richiesta al NUE [[OSCURATO:PERSONA]] 112 da parte di un cittadino che indicava accaduta presso via di [OSCURATO:PERSONA] [...] un'aggressione nei confronti di un autista in strada dove si era reso partecipe un cittadino di colore.

Riferivamo quindi di aver appena raccolto le prime informazioni dalla vittima, [...] e che pertanto ci saremmo posti alla ricerca dell'indicato.

Nel mentre giungeva in ausilio la pattuglia di questo Comando composta dal [OSCURATO:PERSONA] e Car. [OSCURATO:PERSONA], con i quali ci coordinavamo per iniziare le ricerche, tuttavia, in quel momento, sopraggiungeva da via di [OSCURATO:PERSONA] un uomo di colore, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, la quale infatti ci confermava, essere la stessa persona che pochi minuti prima lo aveva aggredito.

L'uomo veniva pertanto raggiunto e fermato».

3. Dalle riportate circostanze dell'esecuzione della misura precautelare, riprese anche dall'ordinanza impugnata, risulta pertanto che i Carabinieri procedettero all'arresto dell'indagato, ancorché in un tempo assai prossimo alla consumazione del reato, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni a essi rese dalla vittima nell'immediatezza dello stesso reato.

In siffatte ipotesi, tuttavia, secondo i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01) - ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, non si può reputare sussistente, in particolare, la condizione di "quasi flagranza" legittimante l'arresto, atteso che, come chiarito dalla citata sentenza delle Sezioni unite, «[è] illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato».

4. Pertanto, l'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (CUI 058D4LE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato il 25 agosto 2022 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che lo stesso arresto fosse stato legittimamente eseguito nella condizione di "quasi flagranza". Il Tribunale di Roma motivava in proposito che l'Husen «è stato bloccato dalla P.G., subito dopo essere stato riconosciuto dalla vittima ultrasessantacinquenne, che era stata aggredita qualche istante prima mentre si trovava alla guida della propria autovettura. La vittima, sfuggita all'aggressione, grazie anche all'intervento di terza persona poi salita sulla medesima vettura, aveva chiesto aiuto alla pattuglia in perlustrazione, oltre ad aver segnalato l'aggressione appena subita, fornendo da subito una descrizione puntuale dell'uomo autore del fatto. In particolare, la persona offesa, visibilmente agitata, descriveva un soggetto di nazionalità straniera e di colore con una pettinatura afro, non troppo alto, magro e con una camicia bianca. Precisava di essere stato fermato da questo soggetto che con un atteggiamento minaccioso e violento pretendeva denaro e sigarette, colpendo ripetutamente la vettura [...]». 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, l'erronea applicazione di norme processuali e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., in considerazione dell'illegittimità dell'arresto per l'assenza della ritenuta condizione di "quasi flagranza". Il ricorrente rappresenta in proposito che «l'arresto avveniva solo a seguito dell'attività investigativa, seppur breve, condotta dalla polizia giudiziaria (a seguito della raccolta di elementi dichiarativi della vittima e di un terzo, sulla descrizione fisica del soggetto), in assenza delle condizioni alternative dell'inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo con il fuggitivo, o della sorpresa dell'arrestato con cose o tracce del reato che ne consentissero il collegamento inequivocabile con lo stesso». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. 2. Dal verbale di arresto risulta che i Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 18:30 del 25 agosto 2022: «nel transitare in via di [OSCURATO:PERSONA] [...], venivano fermati da un utente della strada a bordo di una vettura marca Toyota [...], lo stesso nella circostanza chiedeva l'aiuto degli operanti poiché riferiva che pochi minuti prima (circa cinque) era stato aggredito mentre si trovava con la propria vettura in transito nella vicina via di [OSCURATO:PERSONA] [...], l'uomo affermava che il soggetto aveva bloccato il transito della vettura ma dato lo stato di agitazione si soffermava principalmente sulla descrizione dell'aggressore, ovvero un cittadino di colore, con camicia bianca, magro, non alto e con capelli afro, la vittima veniva successivamente generalizzata in [OSCURATO:PERSONA], mentre con lui vi era un conoscente [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di aver assistito alla scena. Nella circostanza la [OSCURATO:PERSONA] contattava i militari tramite l'apparecchio radio-digitale tetra, riferendo che era giunta nota di richiesta al NUE [[OSCURATO:PERSONA]] 112 da parte di un cittadino che indicava accaduta presso via di [OSCURATO:PERSONA] [...] un'aggressione nei confronti di un autista in strada dove si era reso partecipe un cittadino di colore. Riferivamo quindi di aver appena raccolto le prime informazioni dalla vittima, [...] e che pertanto ci saremmo posti alla ricerca dell'indicato. Nel mentre giungeva in ausilio la pattuglia di questo Comando composta dal [OSCURATO:PERSONA] e Car. [OSCURATO:PERSONA], con i quali ci coordinavamo per iniziare le ricerche, tuttavia, in quel momento, sopraggiungeva da via di [OSCURATO:PERSONA] un uomo di colore, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, la quale infatti ci confermava, essere la stessa persona che pochi minuti prima lo aveva aggredito. L'uomo veniva pertanto raggiunto e fermato». 3. Dalle riportate circostanze dell'esecuzione della misura precautelare, riprese anche dall'ordinanza impugnata, risulta pertanto che i Carabinieri procedettero all'arresto dell'indagato, ancorché in un tempo assai prossimo alla consumazione del reato, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni a essi rese dalla vittima nell'immediatezza dello stesso reato. In siffatte ipotesi, tuttavia, secondo i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01) - ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, non si può reputare sussistente, in particolare, la condizione di "quasi flagranza" legittimante l'arresto, atteso che, come chiarito dalla citata sentenza delle Sezioni unite, «[è] illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato». 4. Pertanto, l'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'
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