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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14027/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 1006/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. k./ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] (censito in catasto al foglio 6, particella 1541) esercitò azione di riscatto avente ad oggetto l'atto di compravendita (rogato il giorno 11 maggio 2011 per notar [OSCURATO:PERSONA]) relativo al fondo, confinante con quello attoreo, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (riportato in catasto al foglio 6, particella 1686), alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro cinquemila.

2. La domanda venne accolta dall'adito Tribunale di Noia, con decisione poi confermata dalla sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia considerato efficace la manifestazione di volontà al retratto di [OSCURATO:PERSONA] benché la relativa comunicazione fosse inficiata da inesistenza della notifica in quanto eseguita a mezzo operatore di posta privata ed altresì travisando il contenuto delle dichiarazioni rese da esso ricorrente in sede di interrogatorio formale.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta ricezione della missiva raccomandata recante manifestazione di volontà di retratto, il giudice territoriale, senza in alcun modo diffondersi sulla prospettata invalidità del modo di trasmissione della lettera, ha attribuito valenza decisiva e r.g. n. 14. 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dirimente alla confessione resa in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], provocata con interrogatorio formale.

La ora descritta argomentazione non risulta minimamente scalfita dalla doglianza del ricorrente, il quale si limita, sul punto, a postulare un diverso contenuto o un diverso significato delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio: ma in maniera del tutto inammissibile, sia perché omette di riportare o trascrivere (oppure indicarne l'allocazione nel fascicolo processuale) il tenore di siffatte dichiarazioni (in palmare inosservanza del requisito, prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda: Cass., Sez.

U, 27/12/2019, n. 34469) sia perché sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame delle emergenze istruttorie, del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto il contegno «inequivocabile, diretto, incontrovertibile» di [OSCURATO:PERSONA] - consistito nella realizzazione di un muro sul confine tra il suo fondo e quello acquistato da [OSCURATO:PERSONA] - integrante, per facta concludentia, una rinuncia al diritto di prelazione.

2.1. Anche questa contestazione non coglie la ratio decidendi.

Il giudice di prossimità ha infatti reputato superfluo accertare se l'edificazione di opere divisionali tra fondi significasse implicita rinuncia alla prelazione, sul rilievo che detta rinuncia poteva validamente essere formulata soltanto in presenza di una precedente, rituale denuntiatio, nella vicenda invece non ravvisata (dacché la comunicazione orale dell'intento di alienare il fondo era stata indirizzata al padre della Simonetti e, in ogni caso, non aveva riguardato il prezzo di vendita).

Sul punto, il ricorrente esaurisce la sua argomentazione con il prospettare, in maniera del tutto assertiva, frontalmente contrapposta r.g. n. 1 3 Cons. ett. ele Rossi alla sentenza impugnata e con doglianza inammissibile in sede di legittimità, un diverso andamento fattuale della vicenda controversa, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] era stata «debitamente portata a conoscenza [..] sia dal venditore che dall'acquirente, della volontà di vendita del fondo con le indicazioni previste dalla normativa».

Orbene, è noto come sia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 11/11/2015, n. 23045), essendo in ogni caso escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. 01/06/2021, n. 15276).

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta violazione degli artt.115, 116 e 132 cod. proc. civ.

«per omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa».

Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale, non compiendo «alcun ragionamento sull'eventuale attendibilità delle prove assunte» circa gli elementi costitutivi del diritto di prelazione (in specie, sulla qualità di coltivatore diretto della Simonetti), ha omesso l'esame di elementi istruttori e, per conseguenza, l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

È doveroso premettere che, per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v.

Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l'inosservanza dell'art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la r.g. n.

V40 4 Cons. dst. af le Rossi L proposizione dell'impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

È invece sottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).

Nella fattispecie, l'articolato motivo di impugnazione si risolve nella formulazione di una inammissibile istanza di revisione della valutazione dei mezzi istruttori operata (peraltro in maniera completa ed esaustiva) dal giudice territoriale.

E tanto ne giustifica la declaratoria di inammissibilità.

4. Con il quarto mezzo, il ricorrente denuncia «violazione delle disposizioni prescritte dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 - erronea quanto superficiale valutazione dei requisiti prescritti per erronea e falsa rappresentazione degli stessi».

In sintesi, il ricorrente lamenta che, in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del retratto agrario, la Corte d'appello abbia, con valutazione non prudente e con travisamento della prova, considerato unicamente la «scarna quanto contraddittoria e non esaustiva» prova per testi, senza coglierne l'intrinseco contrasto con altre risultanze istruttorie documentali, segnatamente con quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisito contratto di lavoro.

4.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate sub § 3.1., invocandosi un nuovo (ed in thesi diverso) apprezzamento delle emergenze istruttorie.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. In ordine alle spese di lite, non va pronunciata la condanna del ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore di [OSCURATO:PERSONA], quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest'ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato alla «eventuale partecipazione alla discussione orale del ricorso nella udienza di trattazione che sarà fissata», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380 bis cod. proc. civ., operata dall'art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale (così Cass.24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).

7. Attesa l'inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. r.g. n. 1S 119 6 Cons. e.t. • .ffa- e [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14027/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 1006/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. k./ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] (censito in catasto al foglio 6, particella 1541) esercitò azione di riscatto avente ad oggetto l'atto di compravendita (rogato il giorno 11 maggio 2011 per notar [OSCURATO:PERSONA]) relativo al fondo, confinante con quello attoreo, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (riportato in catasto al foglio 6, particella 1686), alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro cinquemila. 2. La domanda venne accolta dall'adito Tribunale di Noia, con decisione poi confermata dalla sentenza in epigrafe indicata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia considerato efficace la manifestazione di volontà al retratto di [OSCURATO:PERSONA] benché la relativa comunicazione fosse inficiata da inesistenza della notifica in quanto eseguita a mezzo operatore di posta privata ed altresì travisando il contenuto delle dichiarazioni rese da esso ricorrente in sede di interrogatorio formale. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta ricezione della missiva raccomandata recante manifestazione di volontà di retratto, il giudice territoriale, senza in alcun modo diffondersi sulla prospettata invalidità del modo di trasmissione della lettera, ha attribuito valenza decisiva e r.g. n. 14. 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dirimente alla confessione resa in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], provocata con interrogatorio formale. La ora descritta argomentazione non risulta minimamente scalfita dalla doglianza del ricorrente, il quale si limita, sul punto, a postulare un diverso contenuto o un diverso significato delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio: ma in maniera del tutto inammissibile, sia perché omette di riportare o trascrivere (oppure indicarne l'allocazione nel fascicolo processuale) il tenore di siffatte dichiarazioni (in palmare inosservanza del requisito, prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda: Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34469) sia perché sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame delle emergenze istruttorie, del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto il contegno «inequivocabile, diretto, incontrovertibile» di [OSCURATO:PERSONA] - consistito nella realizzazione di un muro sul confine tra il suo fondo e quello acquistato da [OSCURATO:PERSONA] - integrante, per facta concludentia, una rinuncia al diritto di prelazione. 2.1. Anche questa contestazione non coglie la ratio decidendi. Il giudice di prossimità ha infatti reputato superfluo accertare se l'edificazione di opere divisionali tra fondi significasse implicita rinuncia alla prelazione, sul rilievo che detta rinuncia poteva validamente essere formulata soltanto in presenza di una precedente, rituale denuntiatio, nella vicenda invece non ravvisata (dacché la comunicazione orale dell'intento di alienare il fondo era stata indirizzata al padre della Simonetti e, in ogni caso, non aveva riguardato il prezzo di vendita). Sul punto, il ricorrente esaurisce la sua argomentazione con il prospettare, in maniera del tutto assertiva, frontalmente contrapposta r.g. n. 1 3 Cons. ett. ele Rossi alla sentenza impugnata e con doglianza inammissibile in sede di legittimità, un diverso andamento fattuale della vicenda controversa, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] era stata «debitamente portata a conoscenza [..] sia dal venditore che dall'acquirente, della volontà di vendita del fondo con le indicazioni previste dalla normativa». Orbene, è noto come sia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 11/11/2015, n. 23045), essendo in ogni caso escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. 01/06/2021, n. 15276). 3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta violazione degli artt.115, 116 e 132 cod. proc. civ. «per omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa». Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale, non compiendo «alcun ragionamento sull'eventuale attendibilità delle prove assunte» circa gli elementi costitutivi del diritto di prelazione (in specie, sulla qualità di coltivatore diretto della Simonetti), ha omesso l'esame di elementi istruttori e, per conseguenza, l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3.1. Il motivo è inammissibile. È doveroso premettere che, per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l'inosservanza dell'art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la r.g. n. V40 4 Cons. dst. af le Rossi L proposizione dell'impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892). È invece sottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229). Nella fattispecie, l'articolato motivo di impugnazione si risolve nella formulazione di una inammissibile istanza di revisione della valutazione dei mezzi istruttori operata (peraltro in maniera completa ed esaustiva) dal giudice territoriale. E tanto ne giustifica la declaratoria di inammissibilità. 4. Con il quarto mezzo, il ricorrente denuncia «violazione delle disposizioni prescritte dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 - erronea quanto superficiale valutazione dei requisiti prescritti per erronea e falsa rappresentazione degli stessi». In sintesi, il ricorrente lamenta che, in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del retratto agrario, la Corte d'appello abbia, con valutazione non prudente e con travisamento della prova, considerato unicamente la «scarna quanto contraddittoria e non esaustiva» prova per testi, senza coglierne l'intrinseco contrasto con altre risultanze istruttorie documentali, segnatamente con quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisito contratto di lavoro. 4.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate sub § 3.1., invocandosi un nuovo (ed in thesi diverso) apprezzamento delle emergenze istruttorie. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. In ordine alle spese di lite, non va pronunciata la condanna del ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore di [OSCURATO:PERSONA], quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest'ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato alla «eventuale partecipazione alla discussione orale del ricorso nella udienza di trattazione che sarà fissata», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380 bis cod. proc. civ., operata dall'art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale (così Cass.24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921). 7. Attesa l'inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. r.g. n. 1S 119 6 Cons. e.t. • .ffa- e [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso princ
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