CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, condannando il Cavalierf alla pena di due anni di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, per i reati di cui all'art. 8 d. Igs. 74 del 2000, per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire all'impresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di evadere VIVA e le imposte sui redditi. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e in ordine all'inutilizzabilità della notizia di reato, in quanto atto di indagine ripetibile. Con il secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva volta a confutare l'ipotesi accusatoria secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. è una 'cartiera', viceversa, avendo dato prova la suddetta società di disporre di forza lavoro, di capitale sociale e di aver stipulato un contratto di affitto. Con memoria difensiva il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendo assegnazione alla Sezione competente. [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualifica di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, invece, di essere un mero prestanome, del tutto estraneo alla politica societaria. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento dei benefici di legge, con il quarto, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla illegittima applicazione delle misure accessorie. In relazione al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], si rileva che entrambe le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza d'appello emerge, in punto di responsabilità, una ricostruzione dei fatti puntuale e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la carica di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., società che non aveva neppure proceduto al deposito dei bilanci; che gli uffici finanziari, attraverso l'utilizzo dello strumento dello Spesometro integrato, avevano accertato che nel corso dell'anno 2017 erano state effettuate operazioni di acquisto per ingenti somme di denaro, senza applicazione dell'IVA; risultava inoltre che le vendite erano operazioni antieconomiche, prive di alcun margine di guadagno per ciascuna transazione, sicché di tali circostanze il giudice a quo ha inferito che la prestazione reale, seppur effettiva, non sia stata realizzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si interponeva fittiziamente nel meccanismo fraudolento volto a frodare l'iva e le imposte dirette. Pertanto, il giudice ha correttamente escluso la necessità di ulteriori accertamenti circa l'effettiva attività economica e la reale struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo già sufficiente a dimostrarne la natura fittizia l'anomalo e antieconomico meccanismo della vendita sottocosto, priva di qualsiasi margine di guadagno per la società, che si interponeva nel meccanismo fraudolento al fine di evadere VIVA e le imposte dirette. In ordine alla doglianza relativa all'inutilizzabilità della notizia di reato, il giudice a quo ha correttamente osservato che la cnr, in quanto tale, non è mai stata utilizzata, ma soltanto i relativi allegati documentali, i quali assumono natura di prova documentale. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che, al momento della produzione, il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione in merito all'ammissione di tali prove. Medesime conclusioni sono state tratte anche con riguardo al ricorso proposto dal Cavalier, avendo il giudice a quo accertato, sulla base dei controlli eseguiti dai militari, la natura fittizia della società [OSCURATO:PERSONA], priva di sede e di risorse e operante con vendite sottocosto, in modo macroscopicamente illecito. Ne deriva la piena consapevolezza del ricorrente della natura di cartiera della società, amministratore di diritto e titolare della posizione di garanzia, non riducibile a mero prestanome. Si è infatti affermato che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino" (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939). In relazione al diniego di circostanze attenuanti generiche, si sottolinea che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del reato e ai precedenti a carico del Cavalierf e il suo non collaborativo comportamento processuale. Quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge il giudice a quo rammenta l'avvenuta pregressa fruizione del beneficio e il giudizio prognostico sfavorevole, alla luce del comportamento non collaborativo del ricorrente durante il processo. Rispetto all'applicazione delle misure accessorie, si osserva che la durata delle misure applicate, trattandosi di misure obbligatorie, è stata modulata secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., già utilizzati per la pena principale, avuto riguardo all'entità dell'evasione e al comportamento processuale dell'imputato. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo