CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; parte non ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] E Finanze; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, quale giudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., per la custodia cautelare patita in forza di ordinanza emessa per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Trattasi di partecipazione all’articolazione denominata «[OSCURATO:PERSONA]» del «clan Strisciuglio» operante in Bari, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (suocero dell’instante) e [OSCURATO:PERSONA], per la quale l’attuale ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare (confermata in sede di riesame) e assolto con sentenza di primo grado irrevocabile. 2. Avverso l’ordinanza e nell’interesse dell’instante è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge (l’art. 314 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente chiarisce che l’intervento cautelare sarebbe strato motivato anche in ragione di elementi emergenti da dichiarazioni di soggetti ammessi allo speciale programma previsto per i c.d. «collaboratori di giustizia», convergenti circa la «vicinanza» dell’instante all’associazione capeggiata dall’affine [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Soggetti, questi ultimi, con i quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì preso parte a una faida criminale (c.d. «faida di [OSCURATO:PERSONA]»), culminata anche in tentati omicidi contestati ai tre citati soggetti in altro procedimento conclusosi anch’esso con l’assoluzione. Premesso quanto innanzi, in tesi difensiva la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la condotta ostativa alla riparazione, in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all’intervento dell’autorità, nella contiguità dell’instante con il sodalizio capeggiato anche da un suo affine, in ragione della circostanza per cui la sentenza penale avrebbe escluso il coinvolgimento dell’attuale ricorrente in qualsivoglia attività illecita del sodalizio. Il giudice della riparazione non avrebbe esplicitato i comportamenti dell’instante percepibili come indicativi della contiguità con l’associazione, strumentalizzando solo il rapporto di affinità con il soggetto di vertice, così finendo con l’applicare un principio di diritto non operante nella specie, facente perno sulla condotta ostativa in quanto di contiguità all’associazione. Ciò sarebbe dimostrato, a dire del ricorrente, «dal fatto che, se fosse effettivamente stata accertata la effettiva contiguità …al clan Strisciuglio, in relazione alle attività illecite del sodalizio, tanto sarebbe stato sufficiente ad affermare la sua penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen.». Diversamente opinando, sempre in tesi difensiva, «dovrebbe automaticamente potersi affermare che il mero rapporto di parentela con un soggetto appartenente ad un sodalizio criminale e la acclarata frequentazione tra i due per ragioni di natura famigliare, senza l’attribuzione di condotte penalmente rilevanti, valga di per sé a radicare perlomeno la colpa grave». Si tratterebbe, in definitiva, di una «conclusione [quella di cui innanzi] “eccentrica” rispetto all’art. 314 cod. pro. pen. che fa riferimento diretto ed univoco ad un binomio “dolo/colpa grave” riferito alla custodia cautelare». L’intervento cautelare si sarebbe fondato su una mera ipotesi fondante sul rapporto di affinità tra l’instante e i capi del sodalizio, senza attribuire uno specifico addebito a carico di [OSCURATO:PERSONA] (sempre proclamatosi estranei ai fatti). Ciò, peraltro, sulla scorta di dichiarazioni di c.d. «collaboratori» appartenenti all’opposto clan, quindi, in tesi difensiva, non a conoscenza delle dinamiche del «clan Strisciuglio» e comunque fonti indirette e inattendibili. 3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale e l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. In primo luogo, le censure si mostrano manifestamente infondate laddove articolate nel senso per cui la Corte territoriale avrebbe ravvisato la condotta ostativa alla riparazione, in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all’intervento dell’autorità, nella contiguità dell’instante con il sodalizio capeggiato anche da un suo affine. Il giudice dalla riparazione avrebbe quindi commesso un error in iudicando non considerando la circostanza per cui la sentenza penale avrebbe escluso il coinvolgimento dell’attuale ricorrente nel reato associativo e in attività illecite a esso riconducibili. 2.1. La tesi difensiva su cui fondano le doglianze, argomentando a contrariis, sostanzialmente vorrebbe come necessaria, per essere ritenuta ostativa ex art. 314 cod. proc. pen., una condotta partecipativa al sodalizio ovvero integrante attività illecita riconducibile a esso per poter essere ritenuta allo stesso contigua. Tale contiguità, nei termini voluti dal ricorrente, non sarebbe stata esplicitata dal giudice di merito, se non nei limiti del mero rapporto di affinità con il capo dell’associazione. 2.2. Il vizio metodologico risiede dunque nell’aver articolato le doglianze nei termini manifestamente infondati per cui la contiguità al sodalizio si sostanzierebbe in una condotta integrante il reato di partecipazione al sodalizio stesso ovvero in un concorso nei reati a esso riconducibili, così finendo per operare una indebita commistione tra aspetti penalistici e quelli riparatori. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato di recente da Sez. 4, n. 30820 del 13/06/2024, in termini in questa sede condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.3. Per converso, la condotta che rileva ai presenti fini, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito, è caratterizzata dalla consapevole contiguità al sodalizio, sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità, accertata come estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue con l’associazione e, per essa, tramite la frequentazione con gli appartenenti al sodalizio, in particolare con i soggetti di vertice. Non si è pertanto confrontato il ricorrente con il consolidato principio di diritto per cui integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (ex plurimis, Sez. 4, n. 574 del 05/1272024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01, circa la rilevanza delle c.d. frequentazioni ambigue si vedano Sez. 4, n. 19432 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata). 3. A quanto innanzi si aggiunge il profilo di estrinseca aspecificità delle doglianze che si appuntano sull’apparato motivazionale sotteso agli accertati elementi fattuali caratterizzanti la ritenuta condotta ostativa, nella cui valutazione peraltro il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituirsi ai giudici di merito quanto alla convergenza e conducenza delle dichiarazioni rese dai c.d. «collaboratori di giustizia». 3.1. Manca sul punto un concreto confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Muovendo dalla sentenza assolutoria che si fonda anche sulle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia, ritenute convergenti tanto in sede penale quanto in quella riparatoria, la Corte territoriale con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto rilevante l’accertata stretta vicinanza dell’instante al clan Strisciuglio, articolazione di [OSCURATO:PERSONA], in particolare tramite i soggetti collocati al vertice della detta articolazione. Il giudice della riparazione ha poi relazionato la detta condotta con le ragioni dell’intervento cautelare, ritenendo proprio la stretta continuità essere una concausa dell’intervento dell’Autorità ed escludendo nella specie rilevanza in senso inverso della circostanza che le frequentazioni ambigue siano state tenute anche con soggetto affine e con altro associato a quest’ultimo legato (entrambi al vertice dell’articolazione associativa). Ciò in ragione della ritenuta consapevolezza in capo all’instante che trattavasi di soggetti coinvolti nel sodalizio e nella relativa attività illecita oltre che nell’esclusione dell’assoluta necessità della detta frequentazione (quanto al rilievo dell’assenza dell’assoluta necessità delle frequentazioni c.d. ambigue con soggetti legati da rapporti di parentela, si veda Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 – 01). Nella specie è stata ritenuta accertata la consapevolezza in capo all’instante del ruolo verticistico svolto in seno al sodalizio dal suocero oltre che dall’altro soggetto. Sul punto sono state ripercorse le dichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia quanto alla vicinanza dell’attuale ricorrente, tramite i soggetti di vertice, all’articolazione associativa anche in momenti caratterizzati da attriti con sodalizi contrapposti, nonostante l’assoluzione anche dell’attuale ricorrente dai connessi tentati omicidi, e alla richiesta di affiliazione rivolta dall’instante a uno di essi. Quanto innanzi è stato altresì sostanzialmente valutato in uno con i rapporti e i «saluti» in carcere con affiliati. 3.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, il giudice della riparazione ha mostrato corretta applicazione di principio di diritto con cui invece sostanzialmente il ricorrente non confronta il suo dire, con conseguente manifesta inammissibilità delle censure afferenti profilo gravemente colposo della condotta sinergica. Il mancato confronto si mostra difatti con la diversa nozione di colpa ex art.314 cod. proc. pen., rilevando essa in termini oggettivi. Come recentemente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288523 – 01, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’Autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente bensì al parametro della comune esperienza. 4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, da liquidarsi in euro mille. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso il 25 novembre 2025