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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15586/2026

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vocato Alfina d’Oca-ricorrente-controComune di Paternò, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura-controricorrente-Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi perlegge dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-nonché controRiscossione [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di Catania, Cassa di PrevidenzaNumero registro generale 20209/2025Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 15586/2026Data pubblicazione 21/05/2026in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 898/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Rilevato che la stessa ha rinunciato al ricorso con atto depositato addì11/05/2026 e di cui, siccome notificato addì 08/05/2026 alle controparti,non è necessaria la comunicazione ad opera della Cancelleria;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, dovendo esse porsi a carico della parte rinunciante; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 1.200,00 per compensi, oltre: per le controricorrenti difesedall’Avvocatura generale dello Stato, eventuali spese prenotate a debitoed accessori di legge; per ciascuno degli altri controricorrenti, alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Il Presidente delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato Alfina d’Oca-ricorrente-controComune di Paternò, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura-controricorrente-Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi perlegge dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-nonché controRiscossione [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di Catania, Cassa di PrevidenzaNumero registro generale 20209/2025Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 15586/2026Data pubblicazione 21/05/2026in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 898/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Rilevato che la stessa ha rinunciato al ricorso con atto depositato addì11/05/2026 e di cui, siccome notificato addì 08/05/2026 alle controparti,non è necessaria la comunicazione ad opera della Cancelleria;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, dovendo esse porsi a carico della parte rinunciante; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 1.200,00 per compensi, oltre: per le controricorrenti difesedall’Avvocatura generale dello Stato, eventuali spese prenotate a debitoed accessori di legge; per ciascuno degli altri controricorrenti, alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Il Presidente delegato
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