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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1998 avverso la sentenza del 17 novembre 2020 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 13 giugno 2019 dal GIP del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e di rapina aggravata. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla attendibilità dell'individuazione del ricorrente quale autore dei due reati in quanto i giudici di merito hanno trascurato le modalità con cui si è pervenuti al riconoscimento del ricorrente, osservando che l'imputato è stato assolto da altra rapina perché il riconoscimento da parte della persona offesa era contraddittorio, ma tale parziale riconoscimento è stato utilizzato per indirizzare le indagini verso la persona del ricorrente, sulla scorta della presunta analogia del modus operandi del rapinatore.

Di contro sono stati trascurati gli elementi offerti dalla difesa.a sostegno della estraneità del [OSCURATO:PERSONA]: in particolare le dichiarazioni della sua compagna e di un suo conoscente e l'esito dei tabulati telefonici del cellulare in uso all'imputato. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta nel tentativo non punibile per desistenza volontaria del ricorrente, poiché dopo avere posto in essere atti idonei alla perpetrazione di una rapina l'imputato non insisteva nel portare a compimento l'azione.

La corte ha respinto la prospettazione difensiva rilevando che, in presenza di un tentativo compiuto, la condotta sarebbe stata non punibile solo nel caso in cui fosse stata posta in essere una condotta di segno contrario a quella fino a quel punto realizzata, ma così facendo ha trascurato di considerare che in entrambi gli episodi sono stati gli autori a porre un freno al proprio agire. 3.2 Mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'aggravante prevista dal comma terzo dell'articolo 628 cod.pen. poiché l'imputato è stato assolto dal reato di detenzione e porto di arma al di fuori della propria abitazione ma è stata riconosciuta a suo carico l'aggravante dell'uso di armi contestata in relazione alla rapina, mentre secondo giurisprudenza di legittimità la semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante. 2.4 Vizio di motivazione in ordine all'articolo 81 codice penale e in particolare al mancato riconoscimento del minimo aumento sanzionatorio per i reati satellite in ordine ai quali è stata riconosciuta la continuazione. 2.5 Vizio di motivazione in ordine all'articolo 62 bis e 133 codice penale poiché la corte si è limitata a fare rinvio alla motivazione del primo grado e non ha risposto alle doglianze sollevate sul punto con l'atto di gravame, fornendo così una motivazione viziata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 1.2 Il primo motivo non è fondato poiché la corte ha innanzitutto richiamato le considerazioni svolte con la sentenza di primo grado, che ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sul riconoscimento fotografico e sulla successiva individuazione di persona effettuata senza incertezze dalle due persone offese, e si è soffermata adeguatamente a valutare la attendibilità intrinseca di tali ricognizioni in ragione della descrizione offerta dalle persone offese, che coincideva con le sembianze dell'imputato, e delle modalità con cui queste ultime avevano avuto modo di osservare il rapinatore.

Il GIP ha invece assolto l'imputato da altra rapina consumata con analoghe modalità, nonostante una delle due persone offese lo avesse individuato positivamente nella misura del 95%, proprio in ragione del dubbio residuo manifestato dal teste.

La corte ha ritenuto che l'esito dei tabulati telefonici non abbia fornito elementi idonei a smentire la prospettazione accusatoria condivisa dal primo giudice e ha motivatamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni della convivente dell'imputato e di un suo amico, sia perché provenienti da soggetti non disinteressati e non sostenute da conformi dichiarazioni dell'imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sia per i tempi in cui erano state rese, a distanza di circa sei mesi dall'arresto del prevenuto e inserite in giudizio immediatamente prima della richiesta da parte dell'imputato di definizione con giudizio abbreviato.

Trattasi di motivazioni logicamente ineccepibili e congrue rispetto al compendio probatorio che non risultano contestate dalla difesa, che si limita a riproporre le medesime censure senza valutare e confrontarsi con le argomentazioni della corte. 1.3 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo esaustiva motivazione e, facendo corretta applicazione dei criteri offerti dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato non si è consumato non in ragione di una scelta volontaria dell'agente, ma per la ferma opposizione della persona offesa. 1.4 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere in punto di fatto che l'aggravante dell'uso dell'arma è stata contestata soltanto in relazione alla rapina consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente indicato che il passeggero della moto era armato di pistola.

La corte ha reso idonea motivazione poiché dopo avere richiamato e condiviso le motivazioni in punto di fatto rese dal giudice di primo grado, che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, ha sottolineato che per riconoscere l'aggravante in oggetto non è necessario rinvenire o sequestrare l'arma essendo sufficiente che la sua presenza sia provata da elementi processuali univoci e concordanti.

Ed infatti è noto che la circostanza aggravante dell'uso delle armi sussiste anche qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che non sia riconoscibile come tale. (Sez. 2, Sentenza n. 18382 del 27/03/2014 Ud. (dep. 05/05/2014 ) Rv. 260048 - 01) Né ricorre alcuna contraddizione logica tra il riconoscimento dell'aggravante in parola e l'assoluzione dell'imputato dai delitti di detenzione e porto di armi poichè nel caso in esame, pur non potendosi dubitare che sia stata utilizzata una pistola nel corso della rapina non sono emersi ulteriori elementi per dimostrare che l'arma utilizzata fosse idonea a sparare. 1.5 La censura in ordine alla determinazione degli aumenti sanzionatori ex art. 81 cod.pen. è inammissibile, poiché deduce censure non consentite, e manifestamente infondata poiché la corte ha reso idonea motivazione al riguardo valorizzando le modalità della condotta e il gip ha determinato l'aumento di pena per il reato in continuazione in termini molto contenuti. 1.6 L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha condiviso le argomentazioni del primo giudice sottolineando che la condizione di incensurato non è sufficiente per riconoscere le invocate attenuanti generiche in assenza di altri elementi che non sono stati per vero segnalati, né con il gravame, né con il ricorso. 2.Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1998 avverso la sentenza del 17 novembre 2020 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 13 giugno 2019 dal GIP del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e di rapina aggravata. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla attendibilità dell'individuazione del ricorrente quale autore dei due reati in quanto i giudici di merito hanno trascurato le modalità con cui si è pervenuti al riconoscimento del ricorrente, osservando che l'imputato è stato assolto da altra rapina perché il riconoscimento da parte della persona offesa era contraddittorio, ma tale parziale riconoscimento è stato utilizzato per indirizzare le indagini verso la persona del ricorrente, sulla scorta della presunta analogia del modus operandi del rapinatore. Di contro sono stati trascurati gli elementi offerti dalla difesa.a sostegno della estraneità del [OSCURATO:PERSONA]: in particolare le dichiarazioni della sua compagna e di un suo conoscente e l'esito dei tabulati telefonici del cellulare in uso all'imputato. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta nel tentativo non punibile per desistenza volontaria del ricorrente, poiché dopo avere posto in essere atti idonei alla perpetrazione di una rapina l'imputato non insisteva nel portare a compimento l'azione. La corte ha respinto la prospettazione difensiva rilevando che, in presenza di un tentativo compiuto, la condotta sarebbe stata non punibile solo nel caso in cui fosse stata posta in essere una condotta di segno contrario a quella fino a quel punto realizzata, ma così facendo ha trascurato di considerare che in entrambi gli episodi sono stati gli autori a porre un freno al proprio agire. 3.2 Mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'aggravante prevista dal comma terzo dell'articolo 628 cod.pen. poiché l'imputato è stato assolto dal reato di detenzione e porto di arma al di fuori della propria abitazione ma è stata riconosciuta a suo carico l'aggravante dell'uso di armi contestata in relazione alla rapina, mentre secondo giurisprudenza di legittimità la semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante. 2.4 Vizio di motivazione in ordine all'articolo 81 codice penale e in particolare al mancato riconoscimento del minimo aumento sanzionatorio per i reati satellite in ordine ai quali è stata riconosciuta la continuazione. 2.5 Vizio di motivazione in ordine all'articolo 62 bis e 133 codice penale poiché la corte si è limitata a fare rinvio alla motivazione del primo grado e non ha risposto alle doglianze sollevate sul punto con l'atto di gravame, fornendo così una motivazione viziata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 1.2 Il primo motivo non è fondato poiché la corte ha innanzitutto richiamato le considerazioni svolte con la sentenza di primo grado, che ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sul riconoscimento fotografico e sulla successiva individuazione di persona effettuata senza incertezze dalle due persone offese, e si è soffermata adeguatamente a valutare la attendibilità intrinseca di tali ricognizioni in ragione della descrizione offerta dalle persone offese, che coincideva con le sembianze dell'imputato, e delle modalità con cui queste ultime avevano avuto modo di osservare il rapinatore. Il GIP ha invece assolto l'imputato da altra rapina consumata con analoghe modalità, nonostante una delle due persone offese lo avesse individuato positivamente nella misura del 95%, proprio in ragione del dubbio residuo manifestato dal teste. La corte ha ritenuto che l'esito dei tabulati telefonici non abbia fornito elementi idonei a smentire la prospettazione accusatoria condivisa dal primo giudice e ha motivatamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni della convivente dell'imputato e di un suo amico, sia perché provenienti da soggetti non disinteressati e non sostenute da conformi dichiarazioni dell'imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sia per i tempi in cui erano state rese, a distanza di circa sei mesi dall'arresto del prevenuto e inserite in giudizio immediatamente prima della richiesta da parte dell'imputato di definizione con giudizio abbreviato. Trattasi di motivazioni logicamente ineccepibili e congrue rispetto al compendio probatorio che non risultano contestate dalla difesa, che si limita a riproporre le medesime censure senza valutare e confrontarsi con le argomentazioni della corte. 1.3 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo esaustiva motivazione e, facendo corretta applicazione dei criteri offerti dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato non si è consumato non in ragione di una scelta volontaria dell'agente, ma per la ferma opposizione della persona offesa. 1.4 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere in punto di fatto che l'aggravante dell'uso dell'arma è stata contestata soltanto in relazione alla rapina consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente indicato che il passeggero della moto era armato di pistola. La corte ha reso idonea motivazione poiché dopo avere richiamato e condiviso le motivazioni in punto di fatto rese dal giudice di primo grado, che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, ha sottolineato che per riconoscere l'aggravante in oggetto non è necessario rinvenire o sequestrare l'arma essendo sufficiente che la sua presenza sia provata da elementi processuali univoci e concordanti. Ed infatti è noto che la circostanza aggravante dell'uso delle armi sussiste anche qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che non sia riconoscibile come tale. (Sez. 2, Sentenza n. 18382 del 27/03/2014 Ud. (dep. 05/05/2014 ) Rv. 260048 - 01) Né ricorre alcuna contraddizione logica tra il riconoscimento dell'aggravante in parola e l'assoluzione dell'imputato dai delitti di detenzione e porto di armi poichè nel caso in esame, pur non potendosi dubitare che sia stata utilizzata una pistola nel corso della rapina non sono emersi ulteriori elementi per dimostrare che l'arma utilizzata fosse idonea a sparare. 1.5 La censura in ordine alla determinazione degli aumenti sanzionatori ex art. 81 cod.pen. è inammissibile, poiché deduce censure non consentite, e manifestamente infondata poiché la corte ha reso idonea motivazione al riguardo valorizzando le modalità della condotta e il gip ha determinato l'aumento di pena per il reato in continuazione in termini molto contenuti. 1.6 L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha condiviso le argomentazioni del primo giudice sottolineando che la condizione di incensurato non è sufficiente per riconoscere le invocate attenuanti generiche in assenza di altri elementi che non sono stati per vero segnalati, né con il gravame, né con il ricorso. 2.Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ca
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