CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • à visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, praticamente sovrapponibili, dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i quali si rivolgono critiche alla ritenuta recidiva ed all'aumento di pena in ordine al delitto per il quale è stata ritenuta la continuazione risultano riproduttivi di analoga censura (generica quanto a trattamento sanzionatorio) adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di rilevare come i precedenti dei ricorrente fossero significativi della aumentata pericolosità nonostante le pregresse condanne fossero tacciate di vetustà, ha messo in evidenza come gli imputati si fossero resi protagonisti anche di condotte coeve (pag. 6 per Nillo, pagg. 5 e 6 per Salenni); rilevato che in ordine alla determinazione dell'aumento di pena la Corte di appello ha ritenuto congrua quella determinata dal primo giudice, osservando come la stessa non potesse subire modifiche nonostante la recidiva contestata in tal modo argomentando in merito alla sua adeguatezza solo genericamente confutata con i motivi di gravame nei quali si richiedeva (per entrambi gli appellanti) la sola rideternninazione in una pena minore senza la necessaria articolazione di motivo alcuno; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec