CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13626/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38342/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione sotto vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella mera reiterazione di doglianze già proposte con l'appello e nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine agli elementi dimostrativi della configurabilità del reato, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto quello soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena inflitta (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis