CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che, quanto al motivo con an si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non essere la condotta del ricorrente diretta ad impedire un atto d'ufficio, la Corte d'appello, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, ha ritenuto integrati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo del detto reato, essendo stato accertato, alla luce dell'esaustivo verbale di P.G., come la condotta minacciosa del ricorrente fosse rivolta ad ostacolare le attività dei pubblici ufficiali che stavano procedendo ad operazioni di controllo (cfr. pagg. 3 e 4); Ritenuto che, quanto ai motivi afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto le gravi modalità della condotta, valorizzando la violenza della stessa anche al fine di I escludere il giudiziOranciamento delle circostanze con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; Considerato, infine, che, quanto al motivo sull"omessa concessione della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsi come lo stesso risulti formulato in modo assolutamente generico e come risultasse tale già per come prospettato con i motivi di appello, essendo, in ogni caso, la motivazione della Corte d'appello in merito al trattamento sanzionatorio sufficiente ad escludere la concessione di tale beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i