CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07203/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma – intimata – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 24 febbraio 2021, resa nel procedimento n. 50266/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 07203/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7203/2021 Numero sezionale 2135/2022 Numero di raccolta generale 19832/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 30 novembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto legittima la procedura di espulsione, rilevando che la Questura di Roma ha dato “ampia prova della motivazione del provvedimento impugnato” e che “il ricorrente risulta peraltro avere numerosi precedenti penali e il permesso di soggiorno per motivi familiari risulta negato ed avverso il diniego non è stato proposto ricorso”. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c.», lamentando l’omesso esame dei motivi di ricorso formulati nell’opposizione, con riferimento ai consolidati legami familiari esistenti in Italia e alla violazione dei diritti partecipativi nonché della direttiva “rimpatri”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. B) e comma 2 bis D. Lgs. nr. 286/98, nonché artt. 8 della C.E.D.U. ed artt. 2, 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c.», lamentando che nel ricorso di primo grado era stata censurata l’assenza di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di r.g. n. 07203/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7203/2021 Numero sezionale 2135/2022 Numero di raccolta generale 19832/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 espulsione in relazione alla tutela dei vincoli familiari del ricorrente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2008/115, art. 7, dell’art. 41 della Carta di Nizza, dell’art. 10-bis della legge nr. 241/90 e 2, 13, comma 4 e 4 bis e comma 5.1. ed art. 14, comma 1 bis del D. Lgs. nr. 286/98, nonché degli artt. 3, 11, 16 , 24, 97 e 117 Cost.», lamentando l’omessa verifica della violazione dei diritto procedimentali del ricorrente, privato della possibilità di rappresentare all’autorità amministrativa dirimenti circostanze di fatto inerenti alla presenza di consolidati vincoli familiari, al possesso di passaporto e di stabile domicilio. 4. Il ricorso, che è ammissibile - dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura generale di questa Corte, la procura alle liti è valida, trattandosi di procedimento di espulsione, cui non si applica la disciplina del d. lgs. n. 25 del 2008 - è altresì fondato, in base alle considerazioni che seguono. 5. Il primo motivo è fondato. La censura lamenta l’omessa pronunzia sui motivi di ricorso proposti innanzi al Giudice di pace aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 Cedu, per non avere il Prefetto considerato i vincoli familiari del ricorrente in Italia (ove sarebbe giunto all’età di 11 anni e ove sarebbe presente altresì la sua famiglia di origine, nonché un figlio, cittadino italiano, avuto da una relazione con una cittadina italiana, mentre il ricorrente non ha più legami nel paese di origine, il Marocco). Tali circostanze fattuali sono tutte rilevanti ai fini del giudizio valutativo che l’Autorità competente deve compiere ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, t.u.imm. Su tutte le circostanze dedotte il provvedimento impugnato non effettua alcun accertamento, limitandosi a una r.g. n. 07203/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7203/2021 Numero sezionale 2135/2022 Numero di raccolta generale 19832/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 formula astratta e stereotipata di rigetto, inerente a una supposta quanto non esplicitata “ampia prova della motivazione del provvedimento impugnato”. Tanto comporta sul punto un difetto assoluto di motivazione, che la censura in sostanza deduce, giacché ciò che lamenta come omissione di pronuncia – da ritenersi in sé insussistente, perché la pronuncia – di rigetto onnicomprensivo del ricorso – esiste, è in effetti una totale assenza di motivazione, che ridonda in nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (vedi pag. 14 del ricorso). Né è di ostacolo a tale conclusione il fatto che l’ordinanza impugnata richiami i precedenti penali del ricorrente: anche tale richiamo è, in effetti, assolutamente generico, e finisce per impedire di individuare in esso una distinta e autonoma ratio decidendi, tale da far scattare l’onere di autonoma impugnazione. 6. I restanti due motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo di censura, dovendo l’accertamento essere totalmente rinnovato in fase di rinvio. 7. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. r.g. n. 07203/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7203/2021 Numero sezionale 2135/2022 Numero di raccolta generale 19832/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 07203/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O