CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1959
Cassazione n. 30910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1959 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn, 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede- è manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte correttamente applicato dai giudici del merito, sussiste l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo. Infatti, al fine dell'esclusione dell'aggravante in questione non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione, ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159; Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). In altri termini, per escludere l'aggravante di cui si tratta, è necessario che l'attività di sorveglianza diretta e continuativa della cosa oggetto di sottrazione sia stata predisposta anteriormente all'azione furtiva ed a prescindere dalla sua esecuzione, non essendo invece sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che il soggetto addetto alla sorveglianza abbia accidentalmente deciso di prestare attenzione all'imputato perché insospettito dal loro atteggiamento, circostanza invece idonea, come altrettanto correttamente deciso dai giudici del merito, a qualificare il fatto come furto tentato e non consumato (cfr. Sez. 5, n. 48889 del 7/11/2022, Cirelli, n.m.); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen