CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 luglio 1970
Cassazione n. 38023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1967 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale non concordando con le conclusioni del Proc. Gen. chiede l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver esposto i motivi sostanziali del ricorso, insiste nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziato dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza resa in data 1 febbraio 2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui all'art. 10 -ter D.Lgs. 74/2000 (capo B della rubrica), applicando agli stessi la pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa e con non menzione, oltre alle pene accessorie previste e alla confisca di C 602.912,00. Tanto in relazione all'omesso versamento dell'IVA per un importo corrispondente, in relazione all'anno d'imposta 2012: imposta che era dovuta dagli stessi nelle loro qualità (la Caimi nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, entrambi gli imputati come amministratori delegati) nell'ambito della Equipe S.p.A. corrente in Monsampaolo del Tronto ed in liquidazione volontaria dal 21 gennaio 2014. 1.1. La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso proposto per saltum dal Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona avverso la sentenza di assoluzione degli imputati dal delitto di cui al capo B, emessa dal Tribunale ascolano (quanto al delitto di cui al capo A - art. 10 -bis del D.Lgs. 74/2000 - gli imputati erano stati assolti in primo grado per mancato superamento della soglia di rilevanza penale e l'assoluzione non aveva formato oggetto di impugnazione); con la sentenza rescindente si era affermato, in estrema sintesi, che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco" della Società amministrata dai due imputati - intervenuta con omologazione del Tribunale in data 16 gennaio 2014, ossia in epoca successiva alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA di cui all'imputazione - non esclude il reato di cui all'art. 10 -ter del D.Lgs. 74/2000; con l'ulteriore annotazione che, per la sussistenza del reato de quo, é sufficiente il dolo generico. 1.2. La Corte d'appello di Ancona, nel pronunciarsi in sede di rinvio, dopo avere rilevato che l'omesso versamento oggetto di addebito non forma oggetto di contestazione, ha evidenziato che anche la richiesta di ammissione al concordato preventivo, formalizzata il 3 gennaio 2014, era successiva allo spirare del termine per il pagamento dell'IVA (27 dicembre 2013); ha escluso inoltre la configurabilità delle scriminanti di cui agli articoli 45 (forza maggiore) e 51 (adempimento di un dovere) del codice penale; ed ha altresì affermato che la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non impeditiva del pagamento dei debiti tributari già maturati, non ha alcun effetto neppure sull'elemento soggettivo, rappresentando un post factum del reato. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con atti separati. I motivi in essi dedotti (tre per il ricorso Caleffi, quattro per il ricorso Caimi) risultano però sostanzialmente riferiti ad aspetti in larga parte analoghi; di tal che si reputa opportuno, per economia di trattazione, illustrare congiuntamente le doglianze dei ricorrenl:i. 2.1. Un primo ordine di motivi (articolato in entrambi i casi ex art. 606, comma 1, lettere B ed E cod. proc. pen.) ha ad oggetto la dedotta carenza di motivazione nella sentenza impugnata, fino al limite della motivazione apparente, circa quanto dedotto dal consulente tecnico della difesa, d.ssa Romagnoli, in ordine alla configurabilità delle scriminanti di cui agli articoli 45 e 51 del codice penale: scriminanti che, secondo quanto argomentato dal predetto consulente, sarebbero configurabili per l'intervento di fatti eccezionali impeditivi dell'adempimento dell'obbligazione tributaria. Con particolare riferimento alla scriminante della forza maggiore, si deduce nella consulenza di parte che gli amministratori fecero tutto il possibile per scongiurare la crisi di liquidità, non imputabile a loro colpa, legata a fattori come il mancato incasso di crediti verso i clienti, che in prossimità della scadenza IVA ammontava a quasi due milioni di euro, o come il crollo del fatturato dovuto alla crisi del mercato dei prodotti in alluminio, con conseguente riduzione del credito bancario di oltre il 50%, cui si assommava il comportamento delle banche caratterizzato dall'indebita trattenuta di somme che sottraeva liquidità. Su tali aspetti la sentenza impugnata non fornisce, di fatto, alcun percorso argomentativo; peraltro, a fronte dell'annullamento con rinvio di una sentenza assolutoria, la Corte di merito era tenuta a fornire una motivazione rafforzata del proprio convincimento, motivazione che é risultata invece del tutto carente. 2.2. Un secondo ordine di motivi, dedotto sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, riguarda invece la scusabilità dell'errore alla base del reato ascritto agli imputati (in ambedue i ricorsi, si imputa la condotta ad errore di fatto; nel ricorso Caimi si imputa la condotta a ignoranza inevitabile). Tenuto conto che l'istituto del concordato "in bianco" era stato introdotto con D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, si afferma in primo luogo (nel terzo motivo del ricorso Caleffi) che la decorrenza degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo - in base agli articoli 188, 167 e 168 L.F. - andava riportata alla data della presentazione della domanda, e che l'incertezza introdotta dalla nuova normativa si traduceva nel caso di specie in un errore sugli effetti della norma tale da cagionare un errore sul fatto costituente reato; si soggiunge d'altro canto (nel secondo e nel quarto motivo del ricorso Cainni) che all'epoca dei fatti non vi era prevedibilità della natura criminosa della condotta, in relazione all'interpretazione giurisprudenziale delle norme su cui si basa la penale responsabilità, con particolare riguardo agli articoli 161, comma 6, e 169 L.F.: tali disposizioni erano infatti interpretate nel senso del divieto del pagamento di qualsiasi credito sorto anteriormente alla domanda di ammissione al concordato 'in bianco", salvo autorizzazione del giudice, secondo la giurisprudenza dell'epoca e sulla base delle indicazioni fornite agli amministratori dai professionisti cui gli stessi si rivolgevano. Di qui il convincimento, espresso nella doglianza, della configurabilità sia di un errore di fatto sull'interpretazione della norma extrapenale, sia di un errore incolpevole dovuto a ignoranza inevitabile, come da sentenza C. Cost. n. 364/1988. 2.3. Un terzo ordine di motivi, articolato sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, é volto a contestare la sussistenza del dolo generico. In primo luogo (secondo motivo ricorso Caleffi) si afferma che la domanda di concordato era stata in realtà presentata il 5 ottobre 2013, ossia prima della scadenza del termine per il pagamento dell'imposta; e che il concordato liquidatorio poi omologato prevedeva il pagamento delle imposte. In secondo luogo (terzo motivo ricorso Caimi) si contesta quanto sostenuto nella sentenza impugnata circa il fatto che le spontanee dichiarazioni del Caleffi sarebbero in insanabile contrasto con la vendita, da parte della società, dell'autovettura BMW X6 per il prezzo di 18 mila euro, effettuata successivamente al 5 ottobre 2013, laddove tale evenienza doveva essere considerata del tutto normale. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre che, se - come afferma la Corte di merito - la prova del dolo é insita nella presentazione della dichiarazione annuale, tale adempimento doveva essere ricondotto esclusivamente al Caleffi, che se ne occupò personalmente sottoscrivendo la dichiarazione annuale, e non alla Caimi, che restò totalmente estranea ad esso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve constatarsi che i ricorsi presentati dagli imputati non possono dirsi manifestamente infondati. Ciò assume rilievo in quanto, avuto riguardo al tempus commissi delicti (27 dicembre 2013) e alla pena edittale prevista, il reato contestato ai ricorrenti deve dichiararsi estinto per prescrizione,: infatti, in tema di reati tributari, l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non é applicaoile al reato di cui all'art. 10-ter del citato d.lgs., in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. citato (Sez. 3, Semenza n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707).A mero titolo esemplificativo, con riguardo alle censure di cui al primo motivo di ciascuno dei due ricorsi, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata - che oltretutto, trattandosi di ribaltamento, sia pure in sede di rinvio, di precedente pronunzia assolutoria in primo grado, doveva essere rafforzata - non si é soffermata adeguatamente sulle indicazioni, provenienti dalla consulenza di parte, delle cause che hanno determinato la crisi di liquidità alla base della richiesta di concordato preventivo, a fronte della quale il debito IVA verso l'amministrazione finanziaria non é stato adempiuto: tra le cause in questione, in particolare, é stato indicato e documentato l'ammontare dei crediti della società verso i clienti che non era stato possibile riscuotere, pari a € 1.975.069,00 (stimato nel 64% del fatturato); la circostanza sarebbe stata meritevole di approfondimento, considerando che, secondo un indirizzo recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, a condizione però che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, Sentenza n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237: fattispecie in cui é stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità. In senso analogo vds. anche Sez. 3, Sentenza n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018, Calabrò, Rv. 273690). Le ulteriori questioni, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto l'errore di diritto (in relazione all'intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento) e all'elemento soggettivo del reato (anche in relazione agli indirizzi giurisprudenziali dell'epoca in merito alle disposizioni della legge fallimentare richiamate nel ricorso), non possono a loro volta dirsi affette da manifesta infondatezza. 2. Non vi sono, d'altro canto, neppure le condizioni per emettere una pronunzia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice é legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Di tal che assume valore dirimente il fatto che é spirato il termine prescrizionale del reato di che trattasi. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M.