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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 25326/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.705/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 689/2016 depositata il24/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente signora [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a ripresa a tassazione sull'anno d'imposta 2008 per non aver esposto i redditi derivanti da un bene immobile.

Adiva pertanto il giudice di prossimità rappresentando che il bene era stato fatto oggetto il pignoramento immobiliare da parte di istituto di credito, con relativa percezione dei canoni di locazione che non potevano così considerarsi come ricchezza nella disponibilità della contribuente.

In altri termini, lamentava la carenza del presupposto impositivo per non essere entrati i proventi della locazione nella propria disponibilità.

Le sue ragioni non erano apprezzate in primo grado e la sentenza era confermata in appello.

Ricorre quindi la contribuente, svolgendo unico motivo, curi replica il patrono erariale con tempestivo contro ricorso.

CONSIDERATO Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze che non risulta essere stato parte nei precedenti gradi di merito.

Viene proposto unico motivo di ricorso.

Occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal patrono erariale, ove evidenzia non essere stato formulato ritualmente alcun motivo di doglianza secondo il paradigma di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile.

L'eccezione può essere disattesa considerando che dal tenore del motivo si comprende trattarsi di censura di violazione di legge ai sensi di cui all'articolo 360 numero 3 del codice di rito.

Ed infatti con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 2912 del codice civile in combinato disposto con l'articolo 36 del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che non possa costituire base imponibile il reddito di un fabbricato di proprietà, la cui disponibilità sia però sottratta in ragione di procedura esecutiva in corso.

La questione è già stata trattata più volte da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità.

In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, a norma dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, se, in base all'art. 2912 cod. civ., il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, sicché i suoi effetti si estendono, nel caso di pignoramento immobiliare, ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, nondimeno i canoni stessi appartengono, come l'immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate (Cass. n. 20764/2006).

Altresì, più di recente, si è confermato che in tema di IRPEF, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore esecutato, a norma dell'art. 26 (già 23), comma 1, T.U.I.R., indipendentemente dalla percezione dei canoni (Cass. n. 16981/2020;Cass. n. 12332/2019).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.milletrecento/00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.705/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 689/2016 depositata il24/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente signora [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a ripresa a tassazione sull'anno d'imposta 2008 per non aver esposto i redditi derivanti da un bene immobile. Adiva pertanto il giudice di prossimità rappresentando che il bene era stato fatto oggetto il pignoramento immobiliare da parte di istituto di credito, con relativa percezione dei canoni di locazione che non potevano così considerarsi come ricchezza nella disponibilità della contribuente. In altri termini, lamentava la carenza del presupposto impositivo per non essere entrati i proventi della locazione nella propria disponibilità. Le sue ragioni non erano apprezzate in primo grado e la sentenza era confermata in appello. Ricorre quindi la contribuente, svolgendo unico motivo, curi replica il patrono erariale con tempestivo contro ricorso. CONSIDERATO Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze che non risulta essere stato parte nei precedenti gradi di merito. Viene proposto unico motivo di ricorso. Occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal patrono erariale, ove evidenzia non essere stato formulato ritualmente alcun motivo di doglianza secondo il paradigma di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile. L'eccezione può essere disattesa considerando che dal tenore del motivo si comprende trattarsi di censura di violazione di legge ai sensi di cui all'articolo 360 numero 3 del codice di rito. Ed infatti con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 2912 del codice civile in combinato disposto con l'articolo 36 del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che non possa costituire base imponibile il reddito di un fabbricato di proprietà, la cui disponibilità sia però sottratta in ragione di procedura esecutiva in corso. La questione è già stata trattata più volte da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità. In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, a norma dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, se, in base all'art. 2912 cod. civ., il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, sicché i suoi effetti si estendono, nel caso di pignoramento immobiliare, ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, nondimeno i canoni stessi appartengono, come l'immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate (Cass. n. 20764/2006). Altresì, più di recente, si è confermato che in tema di IRPEF, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore esecutato, a norma dell'art. 26 (già 23), comma 1, T.U.I.R., indipendentemente dalla percezione dei canoni (Cass. n. 16981/2020;Cass. n. 12332/2019). Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.milletrecento/00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricors
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