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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08380/2026

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ntante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2022 depositata il26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dirigente pediatrico fruitore di borsa distudio di specialità dal 2012 al 2017 a carico della Provincia autonoma diTrento ex art. 4 L.P. n. 4 del 1991, con vincolo di collaborazione con il SSNPper un periodo di due anni al termine della specialità, pena, in difetto, ilpagamento di una penale, ha agito in giudizio per ottenere la declaratoriaNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026di nullità o annullabilità ex artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c. della clausolaintegrativa al contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 5 dicembre2017, per l’assunzione a tempo indeterminato, a seguito di concorsopubblico, presso l’ospedale di Rovereto.

In particolare, il dirigente hacontestato la legittimità della clausola aggiuntiva – con cui si impegnava agarantire anche la presenza presso l’ospedale di Cles per un numeromassimo di tre turni al mese ed alla cui accettazione era stata subordinatal’assunzione – sul rilievo che il concorso prevedeva come unica sede diassegnazione Rovereto e la trasferta a Cles, imposta con la clausola incontestazione al di fuori delle condizioni del bando o della contrattazionecollettiva, era stata accettata solo per evitare il rischio di dover pagare lapenale per la borsa di studio di cui aveva usufruito.2.

La Corte d’appello di Trento ha riformato integralmente la pronunciadi rigetto del Tribunale di Rovereto ed ha accolto l’impugnazione deldirigente, con annullamento per violenza morale della clausola impugnata.2.1.

La Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda in base aiseguenti argomenti: a) la clausola negoziale non era coerente con il bando,che prevedeva l’assunzione e la prestazione di attività lavorativa pressol’Ospedale di Rovereto e non presso l’Ospedale di Cles; b) la strutturazionedella clausola lasciava intendere che la sua mancata accettazionecomportasse la decadenza dal concorso e la mancata assunzione, nonchél’applicazione della penale ex art. 4, L.P. n. 4 del 1991, relativa alfinanziamento concesso per la specializzazione; c) la clausola nonperseguiva un vantaggio giusto, sotto il profilo dell’art. 1438 c.c., in quantol’ordinamento non prevede e non legittima l’[OSCURATO:PERSONA] a subordinarel’accettazione del contratto da parte di un lavoratore ad un adempimento ilcui mancato rispetto comporti, oltre alla perdita del posto di lavoro, anchel’erogazione di una sanzione.Numero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/20263.

Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi due motivi, cui resiste il Dott. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Si assume che la Cortedi appello abbia omesso di considerare una serie di fatti (in particolare: lasottoscrizione da parte del dirigente medico in data 27 giugno 2012 di uncontratto di formazione specialistico finanziato integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4 L.P. n. 4 del 1991, con cui si impegnava acollaborare con il SSP per un periodo fino a due anni dal conseguimentodella specializzazione pena il pagamento di una penale prevista ex lege; lanecessità di garantire l’efficiente funzionamento della rete pediatricaprovinciale quale ragione alla base della previsione dei tre turni al mesepresso l’ospedale periferico di Cles), che, se adeguatamente valutati,avrebbero condotto alla conclusione per cui la clausola in esame, lungi dalconcretare una forma di violenza determinante, era stata conosciuta eliberamente accettata dal dirigente medico, oltre che pienamente legittima,giustificandosi nell’ambito dell’ordinario potere datoriale di garantirel’assistenza pediatrica su tutto il territorio di riferimento, in attuazioneperaltro di un obbligo costituzionale come quello di garantire il diritto allasalute ex art. 32 Cost.1.1.

Il motivo è inammissibile perché si pone al di fuori dei residuimargini in cui è consentito il sindacato di legittimità ai sensi del n. 5 dell’art.360, primo comma, c.p.c.

Infatti, non è configurabile l’omesso esame di unfatto decisivo sol che si consideri come i fatti in questione siano statidirettamente apprezzati per ravvisare la configurabilità di un’ipotesi diviolenza morale (fra molte, Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, e Cass.Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837, secondo cui il novellato art. 360, n. 5, c.p.c.configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico,Numero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali,che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che,ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, nonè riconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementi istruttori- ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, néil cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazionedelle prove non aventi natura legale).2.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c.,ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Si contesta l’applicazione della disciplina sullaviolenza morale quale vizio invalidante del consenso, secondol’interpretazione resa nella sentenza impugnata.

Nella prospettazione dellaricorrente, per la configurabilità della violenza morale si richiede che laminaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazionenegoziale della quale si deduce l’annullabilità e che la stessa risulti di naturatale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà diautodeterminazione dell’interessato.

Viceversa, nel caso di specie,l’accettazione della clausola in contestazione era il frutto di una personalevalutazione di convenienza da parte del professionista, che aveva trattovantaggio dal finanziamento ottenuto per conseguire il titolo dispecializzazione, nella piena consapevolezza dei conseguenti obblighi dicollaborazione nonché degli effetti che il loro inadempimento avrebbecomportato.

Pertanto, l’applicazione della penale in caso di inadempimentoall’onere di assicurare la collaborazione non poteva essere considerata unmale ingiusto, integrante il presupposto della violenza ai sensi dell’art. 1435c.c., né un vantaggio ingiusto ai sensi dell’art. 1438 c.c., che l’Aziendaavrebbe mirato a conseguire in caso di mancata sottoscrizione del contratto.2.1.

La censura è fondata.Preliminarmente, va chiarito che se, per giurisprudenza consolidata,l’accertamento in fatto di una condotta riconducibile a quella tipizzata dagliNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026artt. 1434 e 1435 c.c. è rimesso al giudice del merito, occorre comunqueverificare che quell’accertamento non risulti falsato da un’erroneainterpretazione della norma applicabile.In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (in particolare,Cass.

Sez. 1, 16/09/2022, n. 27323; in precedenza, in senso conforme,Cass.

Sez.

L, 18/08/2017, n. 19974), in tema di violenza morale, quale vizioinvalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possonovariamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modoesplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamentointimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; in ognicaso, è necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta adestorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità erisulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertàdi autodeterminazione dell’autore di essa.

Invero, in materia diannullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi dellaviolenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subiscauna minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso allaconclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e dinatura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità dideterminazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia nonavrebbe concluso il negozio.

Ne consegue che il contratto non può essereannullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stataindotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni diconvenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti quale idoneaa condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (cosìCass.

Sez. 2, 10/01/2007, n. 235; Cass. Sez. 1, 09/10/2015, n. 20305;Cass.

Sez. 2, 13/04/2022, n. 12058).2.2.

Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato la condottaminacciosa nel solo fatto che la clausola era essenziale ai fini dellaconclusione del contratto e che la mancata sottoscrizione avrebbe espostoNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’interessato al rischio di dover corrispondere la penale; ciò che non vale diper sé ad integrare l’elemento costitutivo del vizio di cui all’art. 1434 c.c.,considerato che non è stata neppure individuata una specifica condottaproveniente dall’Azienda idonea ad integrare, anche nell’accezione menorigorosa che si è andata affermando in tema di rapporto di lavoro, una“minaccia” di un male ingiusto.In altri termini, la Corte d’appello si è limitata a riscontrare l’illegittimitàdella clausola, perché non prevista dal bando né consentita dallacontrattazione collettiva, ma non ha individuato un quid pluris che valga aqualificare tale illegittimità sul piano della minaccia “ingiusta”, tale dacoartare la libera determinazione del dirigente medico, nella personalevalutazione di convenienza circa la sottoscrizione del contratto.

In questosenso giova evidenziare che la violazione delle clausole regolamentari,ovvero contenute in un accordo collettivo, dettate per l’espletamento diconcorsi per la promozione a qualifiche superiori nell’ambito di enti pubblicieconomici, dà luogo non già alla nullità o annullabilità dell’atto che concludeil procedimento, bensì ad un inadempimento contrattuale dal quale sorge,in favore dell’interessato la possibilità di richiedere il risarcimento del dannoo l’attuazione specifica dell’obbligo inadempiuto (in tal senso Cass. Sez.

L.,17/12/1994, n. 10827, e precedente ivi richiamato).Pertanto, esclusa la configurabilità della violenza morale, nei terminisopra indicati, la domanda originariamente proposta dall’odiernocontroricorrente dovrà essere nuovamente scrutinata per valutare eventualidifferenti profili di denunciata illegittimità, rimasti assorbiti.3.

Va, dunque, accolto il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione,e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Trentoin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2022 depositata il26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dirigente pediatrico fruitore di borsa distudio di specialità dal 2012 al 2017 a carico della Provincia autonoma diTrento ex art. 4 L.P. n. 4 del 1991, con vincolo di collaborazione con il SSNPper un periodo di due anni al termine della specialità, pena, in difetto, ilpagamento di una penale, ha agito in giudizio per ottenere la declaratoriaNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026di nullità o annullabilità ex artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c. della clausolaintegrativa al contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 5 dicembre2017, per l’assunzione a tempo indeterminato, a seguito di concorsopubblico, presso l’ospedale di Rovereto. In particolare, il dirigente hacontestato la legittimità della clausola aggiuntiva – con cui si impegnava agarantire anche la presenza presso l’ospedale di Cles per un numeromassimo di tre turni al mese ed alla cui accettazione era stata subordinatal’assunzione – sul rilievo che il concorso prevedeva come unica sede diassegnazione Rovereto e la trasferta a Cles, imposta con la clausola incontestazione al di fuori delle condizioni del bando o della contrattazionecollettiva, era stata accettata solo per evitare il rischio di dover pagare lapenale per la borsa di studio di cui aveva usufruito.2. La Corte d’appello di Trento ha riformato integralmente la pronunciadi rigetto del Tribunale di Rovereto ed ha accolto l’impugnazione deldirigente, con annullamento per violenza morale della clausola impugnata.2.1. La Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda in base aiseguenti argomenti: a) la clausola negoziale non era coerente con il bando,che prevedeva l’assunzione e la prestazione di attività lavorativa pressol’Ospedale di Rovereto e non presso l’Ospedale di Cles; b) la strutturazionedella clausola lasciava intendere che la sua mancata accettazionecomportasse la decadenza dal concorso e la mancata assunzione, nonchél’applicazione della penale ex art. 4, L.P. n. 4 del 1991, relativa alfinanziamento concesso per la specializzazione; c) la clausola nonperseguiva un vantaggio giusto, sotto il profilo dell’art. 1438 c.c., in quantol’ordinamento non prevede e non legittima l’[OSCURATO:PERSONA] a subordinarel’accettazione del contratto da parte di un lavoratore ad un adempimento ilcui mancato rispetto comporti, oltre alla perdita del posto di lavoro, anchel’erogazione di una sanzione.Numero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/20263. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi due motivi, cui resiste il Dott. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che la Cortedi appello abbia omesso di considerare una serie di fatti (in particolare: lasottoscrizione da parte del dirigente medico in data 27 giugno 2012 di uncontratto di formazione specialistico finanziato integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4 L.P. n. 4 del 1991, con cui si impegnava acollaborare con il SSP per un periodo fino a due anni dal conseguimentodella specializzazione pena il pagamento di una penale prevista ex lege; lanecessità di garantire l’efficiente funzionamento della rete pediatricaprovinciale quale ragione alla base della previsione dei tre turni al mesepresso l’ospedale periferico di Cles), che, se adeguatamente valutati,avrebbero condotto alla conclusione per cui la clausola in esame, lungi dalconcretare una forma di violenza determinante, era stata conosciuta eliberamente accettata dal dirigente medico, oltre che pienamente legittima,giustificandosi nell’ambito dell’ordinario potere datoriale di garantirel’assistenza pediatrica su tutto il territorio di riferimento, in attuazioneperaltro di un obbligo costituzionale come quello di garantire il diritto allasalute ex art. 32 Cost.1.1. Il motivo è inammissibile perché si pone al di fuori dei residuimargini in cui è consentito il sindacato di legittimità ai sensi del n. 5 dell’art.360, primo comma, c.p.c. Infatti, non è configurabile l’omesso esame di unfatto decisivo sol che si consideri come i fatti in questione siano statidirettamente apprezzati per ravvisare la configurabilità di un’ipotesi diviolenza morale (fra molte, Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, e Cass.Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837, secondo cui il novellato art. 360, n. 5, c.p.c.configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico,Numero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali,che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che,ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, nonè riconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementi istruttori- ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, néil cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazionedelle prove non aventi natura legale).2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c.,ex art. 360, n. 3, c.p.c. Si contesta l’applicazione della disciplina sullaviolenza morale quale vizio invalidante del consenso, secondol’interpretazione resa nella sentenza impugnata. Nella prospettazione dellaricorrente, per la configurabilità della violenza morale si richiede che laminaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazionenegoziale della quale si deduce l’annullabilità e che la stessa risulti di naturatale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà diautodeterminazione dell’interessato. Viceversa, nel caso di specie,l’accettazione della clausola in contestazione era il frutto di una personalevalutazione di convenienza da parte del professionista, che aveva trattovantaggio dal finanziamento ottenuto per conseguire il titolo dispecializzazione, nella piena consapevolezza dei conseguenti obblighi dicollaborazione nonché degli effetti che il loro inadempimento avrebbecomportato. Pertanto, l’applicazione della penale in caso di inadempimentoall’onere di assicurare la collaborazione non poteva essere considerata unmale ingiusto, integrante il presupposto della violenza ai sensi dell’art. 1435c.c., né un vantaggio ingiusto ai sensi dell’art. 1438 c.c., che l’Aziendaavrebbe mirato a conseguire in caso di mancata sottoscrizione del contratto.2.1. La censura è fondata.Preliminarmente, va chiarito che se, per giurisprudenza consolidata,l’accertamento in fatto di una condotta riconducibile a quella tipizzata dagliNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026artt. 1434 e 1435 c.c. è rimesso al giudice del merito, occorre comunqueverificare che quell’accertamento non risulti falsato da un’erroneainterpretazione della norma applicabile.In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (in particolare,Cass. Sez. 1, 16/09/2022, n. 27323; in precedenza, in senso conforme,Cass. Sez. L, 18/08/2017, n. 19974), in tema di violenza morale, quale vizioinvalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possonovariamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modoesplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamentointimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; in ognicaso, è necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta adestorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità erisulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertàdi autodeterminazione dell’autore di essa. Invero, in materia diannullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi dellaviolenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subiscauna minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso allaconclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e dinatura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità dideterminazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia nonavrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essereannullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stataindotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni diconvenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti quale idoneaa condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (cosìCass. Sez. 2, 10/01/2007, n. 235; Cass. Sez. 1, 09/10/2015, n. 20305;Cass. Sez. 2, 13/04/2022, n. 12058).2.2. Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato la condottaminacciosa nel solo fatto che la clausola era essenziale ai fini dellaconclusione del contratto e che la mancata sottoscrizione avrebbe espostoNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’interessato al rischio di dover corrispondere la penale; ciò che non vale diper sé ad integrare l’elemento costitutivo del vizio di cui all’art. 1434 c.c.,considerato che non è stata neppure individuata una specifica condottaproveniente dall’Azienda idonea ad integrare, anche nell’accezione menorigorosa che si è andata affermando in tema di rapporto di lavoro, una“minaccia” di un male ingiusto.In altri termini, la Corte d’appello si è limitata a riscontrare l’illegittimitàdella clausola, perché non prevista dal bando né consentita dallacontrattazione collettiva, ma non ha individuato un quid pluris che valga aqualificare tale illegittimità sul piano della minaccia “ingiusta”, tale dacoartare la libera determinazione del dirigente medico, nella personalevalutazione di convenienza circa la sottoscrizione del contratto. In questosenso giova evidenziare che la violazione delle clausole regolamentari,ovvero contenute in un accordo collettivo, dettate per l’espletamento diconcorsi per la promozione a qualifiche superiori nell’ambito di enti pubblicieconomici, dà luogo non già alla nullità o annullabilità dell’atto che concludeil procedimento, bensì ad un inadempimento contrattuale dal quale sorge,in favore dell’interessato la possibilità di richiedere il risarcimento del dannoo l’attuazione specifica dell’obbligo inadempiuto (in tal senso Cass. Sez. L.,17/12/1994, n. 10827, e precedente ivi richiamato).Pertanto, esclusa la configurabilità della violenza morale, nei terminisopra indicati, la domanda originariamente proposta dall’odiernocontroricorrente dovrà essere nuovamente scrutinata per valutare eventualidifferenti profili di denunciata illegittimità, rimasti assorbiti.3. Va, dunque, accolto il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione,e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 22341/2022Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 8380/2026Data pubblicazione 03/04/2026accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Trentoin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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