Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00529/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4029/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; –intimata – avverso la sentenza n. 1455/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:SOCIETA] ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di £. 36.936.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - alla base dell’ingiunzione vi era la prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale l’ingiunta aveva messo all’incasso l’assegno portante la somma di cui sopra senza averne diritto, essendole stato consegnato solo a garanzia del pagamento del corrispettivo per la fornitura di 108 bombole da utilizzare per la conservazione di metano, poiché fra le parti si era stabilito che il 10% del corrispettivo fosse pagato entro il 31/5/2001 e il saldo entro il 30/9/2001 e l’assegno era stato consegnato il 25/5/2001 con lo scopo anzidetto; per contro il 27/5/2001 la IMZ comunicò all’acquirente che la lavorazione delle bombole era in stato avanzato e che la consegna sarebbe stata limitata solo al numero 73 pezzi, il cui prezzo corrispondeva alla somma portata dall’assegno e, in pari data emessa fattura, pose l’assegno all’incasso e successivamente (settembre) sollecitò il ritiro delle bombole alla [OSCURATO:SOCIETA]; -il Tribunale di Rimini revocò il decreto ingiuntivo opposto; - la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 1.884,04, oltre interessi nella misura legale e, compensate per ¼ le spese di entrambi i gradi, condannò l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del residuo.

Avverso la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre sulla base di tre motivi.

La controparte è rimasta intimata.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.1460 cod. civ., assumendo che la Corte locale non aveva proceduto a comparare gli addotti reciproci inadempimenti.

In particolare, non era stata valorizzata la circostanza che la controparte aveva illecitamente posto all’incasso l’assegno, che le era stato rilasciato solo in garanzia, in data 27/7/2001, nel mentre le bombole erano state messe a disposizione solo il 23/9/2001. 2.

1. Il motivo è infondato.

Alle pagine 5 e 6 la sentenza ha comparato le due posizioni, giungendo alla conclusione, sulla base delle emergenze di causa (in particolare la corrispondenza intervenuta), che l’appellata aveva dato esecuzione al contratto in buona fede e nonostante l’inadempimento della controparte, la quale non aveva provveduto a versare l’acconto nel termine pattuito.

Trattasi di giudizio di merito in questa sede non censurabile.

Inoltre, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla sentenza di non avere esaminato il contenuto della prestazione della IMZ che, dapprima, non ha eseguito la stessa nei limiti sopra detti, ovvero entro i limiti dell’importo ricevuto: infatti, l’importo ricevuto è indicato dalla Corte in lire 39.936.000 ed il prezzo per bombola, con IVA, in lire 456.000; con semplice calcolo matematico (£. 36.936.000:456.000) si evince che la prestazione avrebbe dovuto consistere in 81 bombole e non quindi nelle 73 che sono state offerte due mesi dopo la scadenza del termine di consegna .

La doglianza è inammissibile.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione.

Qui, in definitiva, la ricorrente non evidenzia un fatto storico non esaminato dal giudice, ma propone una lettura alternativa della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello, sulla base della svolta istruttoria, in questa sede non censurabile.

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva omesso di versare l’acconto nella misura del dieci percento del corrispettivo pattuito per l’intera fornitura entro la prevista data del 31 maggio 2001.

Da qui la decisione della controparte di procedere egualmente alla produzione, potendo un rifiuto essere considerato contrario a buona fede, salvo a porre all’incasso l’assegno, quale corrispettivo delle bombole prodotte e messe a disposizione.

Salvo ad avere computato un prezzo leggermente maggiore per ciascuna bombola (da qui la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di €1.884,04).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., pe essere stata condannata a pagare i ¾ delle spese, pur essendo risultata parzialmente vittoriosa.

4.1. Il motivo è fondato.

Poiché la ricorrente, seppure in misura assai contenuta, risulta vincitrice, in relazione a una domanda articolata in un unico capo, non avrebbe potuto essere condannata alle spese, salvo l’esercizio del potere di compensazione (S.U. n. 32061, 31/10/2022).

5. Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo la controparte rimasta intimata.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4029/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; –intimata – avverso la sentenza n. 1455/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:SOCIETA] ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di £. 36.936.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - alla base dell’ingiunzione vi era la prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale l’ingiunta aveva messo all’incasso l’assegno portante la somma di cui sopra senza averne diritto, essendole stato consegnato solo a garanzia del pagamento del corrispettivo per la fornitura di 108 bombole da utilizzare per la conservazione di metano, poiché fra le parti si era stabilito che il 10% del corrispettivo fosse pagato entro il 31/5/2001 e il saldo entro il 30/9/2001 e l’assegno era stato consegnato il 25/5/2001 con lo scopo anzidetto; per contro il 27/5/2001 la IMZ comunicò all’acquirente che la lavorazione delle bombole era in stato avanzato e che la consegna sarebbe stata limitata solo al numero 73 pezzi, il cui prezzo corrispondeva alla somma portata dall’assegno e, in pari data emessa fattura, pose l’assegno all’incasso e successivamente (settembre) sollecitò il ritiro delle bombole alla [OSCURATO:SOCIETA]; -il Tribunale di Rimini revocò il decreto ingiuntivo opposto; - la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 1.884,04, oltre interessi nella misura legale e, compensate per ¼ le spese di entrambi i gradi, condannò l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del residuo. Avverso la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.1460 cod. civ., assumendo che la Corte locale non aveva proceduto a comparare gli addotti reciproci inadempimenti. In particolare, non era stata valorizzata la circostanza che la controparte aveva illecitamente posto all’incasso l’assegno, che le era stato rilasciato solo in garanzia, in data 27/7/2001, nel mentre le bombole erano state messe a disposizione solo il 23/9/2001. 2. 1. Il motivo è infondato. Alle pagine 5 e 6 la sentenza ha comparato le due posizioni, giungendo alla conclusione, sulla base delle emergenze di causa (in particolare la corrispondenza intervenuta), che l’appellata aveva dato esecuzione al contratto in buona fede e nonostante l’inadempimento della controparte, la quale non aveva provveduto a versare l’acconto nel termine pattuito. Trattasi di giudizio di merito in questa sede non censurabile. Inoltre, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla sentenza di non avere esaminato il contenuto della prestazione della IMZ che, dapprima, non ha eseguito la stessa nei limiti sopra detti, ovvero entro i limiti dell’importo ricevuto: infatti, l’importo ricevuto è indicato dalla Corte in lire 39.936.000 ed il prezzo per bombola, con IVA, in lire 456.000; con semplice calcolo matematico (£. 36.936.000:456.000) si evince che la prestazione avrebbe dovuto consistere in 81 bombole e non quindi nelle 73 che sono state offerte due mesi dopo la scadenza del termine di consegna . La doglianza è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione. Qui, in definitiva, la ricorrente non evidenzia un fatto storico non esaminato dal giudice, ma propone una lettura alternativa della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello, sulla base della svolta istruttoria, in questa sede non censurabile. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva omesso di versare l’acconto nella misura del dieci percento del corrispettivo pattuito per l’intera fornitura entro la prevista data del 31 maggio 2001. Da qui la decisione della controparte di procedere egualmente alla produzione, potendo un rifiuto essere considerato contrario a buona fede, salvo a porre all’incasso l’assegno, quale corrispettivo delle bombole prodotte e messe a disposizione. Salvo ad avere computato un prezzo leggermente maggiore per ciascuna bombola (da qui la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di €1.884,04). 4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., pe essere stata condannata a pagare i ¾ delle spese, pur essendo risultata parzialmente vittoriosa. 4.1. Il motivo è fondato. Poiché la ricorrente, seppure in misura assai contenuta, risulta vincitrice, in relazione a una domanda articolata in un unico capo, non avrebbe potuto essere condannata alle spese, salvo l’esercizio del potere di compensazione (S.U. n. 32061, 31/10/2022). 5. Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo la controparte rimasta intimata. P.Q.M. accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, cass