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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1980

Cassazione n. 00560/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1980 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 19 settembre 2022, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra l'altro, anche del reato di detenzione illegale di ordigno esplosivo previsto e punito dagli artt.1 e 2 1.895/1967; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato (relativo al profilo della responsabilità per il reato sopra indicato) osservando che, sulla base della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla polizia di Stato), si ricavava la conferma che le bottiglie sequestrate all'imputato in data 6 luglio 2017 contenevano liquido infiammabile; Considerato, al riguardo, che le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1 - , Sentenza n. 34853 del 12/05/2021, Rv. 281892 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella operata dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1980 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 19 settembre 2022, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra l'altro, anche del reato di detenzione illegale di ordigno esplosivo previsto e punito dagli artt.1 e 2 1.895/1967; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato (relativo al profilo della responsabilità per il reato sopra indicato) osservando che, sulla base della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla polizia di Stato), si ricavava la conferma che le bottiglie sequestrate all'imputato in data 6 luglio 2017 contenevano liquido infiammabile; Considerato, al riguardo, che le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1 - , Sentenza n. 34853 del 12/05/2021, Rv. 281892 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella operata dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicemb
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