CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, assumendo che la stessa Corte territoriale aveva escluso che vi fosse immediata destinazione dello stupefacente alla vendita, mentre contraddittoriamente la scorta di stupefacente - 1310 dosi medie ricavabili, come da imputazione - era stata contestualmente definita sia come assai cospicua sia come non particolarmente rilevante. La stessa modalità di confezionamento e l'assenza di elementi indicativi circa un'attività di cessione si ponevano come elementi convergenti nel ritenere l'uso personale dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Esso infatti tende in sostanza ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita a questa Corte di legittimità. La sentenza, in particolare, ha evidenziato - e siffatte considerazioni non sono state tenute in conto dal ricorso - che la destinazione (naturalmente e fisiologicamente futura, contrariamente ai mal posti rilievi del ricorrente) della sostanza allo spaccio poteva evincersi anzitutto dal fatto che in alcun luogo emergeva la qualità del ricorrente come consumatore di stupefacente, laddove sarebbe stata acquisita dall'imputato - in esito a congruo prelievo bancario - la disponibilità per l'acquisto di droga la cui non secondaria quantità, naturalmente, di per sé poteva anche non essere particolarmente rilevante, ma che lo diventava all'evidenza in relazione alle presunte esigenze del singolo preteso consumatore. Sì che, al riguardo, non può ravvisarsi alcuna contraddizione nel percorso argomentativo palesato in proposito dalla Corte territoriale. Né ovviamente rilevava la modalità di conservazione dello stupefacente in panetti, proprio avuto riguardo alla ricostruita tempistica di acquisto, nell'immediatezza, della sostanza da parte di soggetti rimasti ignoti, e comunque non indicati dall'odierno ricorrente. 5. La destinazione della sostanza allo spaccio è stata pertanto riconosciuta in esito ad iter motivazionale del tutto solido ed immeritevole di censura. 6. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, che tra l'altro neppure si confrontano appieno con la motivazione della Corte territoriale, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il C