CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo sia generico poiché dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello, ai fini della sussistenza della contraffazione abbia richiamato plurimi e congruenti elementi di fatto e logici (punto 3.3), prescindendo dalle dichiarazioni che l'imputato avrebbe reso alla [OSCURATO:PERSONA]; considerato in ogni caso che il primo motivo difetta in ogni caso della c.d. 'prova di resistenza', dimostrativa, secondo quanto prospettato, della carenza motivazionale, una volta dedotto l'elemento contestato; che, pertanto la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo, considerato che la Corte d'appello fa riferimento, ai fini della contraffazione, alla mancanza delle etichette interne, presenti negli originali, nonché del terzo, visto che il delitto in contestazione ha prescrizione decennale (otto anni di pena edittale massima aumentata per successivi fatti interruttivi di un quarto al termine del 30 maggio 2024); ritenuto che il quarto motivo di ricorso non si confronta con la risposta correttamente fornita nella sentenza impugnata, corrispondente all'orientamento consolidato di questa stessa Sezione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere Es3ensore Il P