CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 27781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0119IMG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'invocato consumo di gruppo della sostanza stupefacente e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (p. 3) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali non è configurabile alcun consumo di gruppo, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. Quanto al trattamento sanzionatorio, si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la sua determinazione, giacché la Corte territoriale ha congruamente indicato (p.3) gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 I