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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1968 avverso la sentenza del 21 gennaio 2020 della CORTE APPELLO di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Sassari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Sassari il 16 maggio 2016, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita continuata, ha rilevato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna dell'imputato a risarcire il danno cagionato alla parte civile e liquidato dal primo giudice in euro 61.886,21, oltre interessi legali. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 abnormità e manifesta illogicità della motivazione sulle statuizioni civili poiché il giudice di appello ha erroneamente affermato in motivazione che la difesa non aveva contestato gli importi delle somme di denaro sottratte, mentre la difesa con i motivi di gravame, che ha riportato nel ricorso, aveva avanzato specifiche censure al riguardo lamentando, in particolare, che il tribunale avesse adottato criteri arbitrari in ordine agli interessi legali che aveva fatto decorrere dalla data del 16 settembre 2011, coincidente con la presentazione della querela.

Deduce di contro il ricorrente che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal giudice penale sono dovuti soltanto dalla pronunzia della sentenza e non dalla data in cui si è verificato il fatto illecito costituente. la fonte della responsabilità extra contrattuale.

La Corte di cassazione a Sezioni unite ha deciso che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale ed anche della costituzione in mora. 2.2 violazione dell'articolo 495 cod. proc.pen. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per mancata assunzione di una prova decisiva, poiché il giudicante ha dapprima disposto ex art. 507 cod. proc.pen. l'audizione di due testi e poi ha revocato l'ordinanza ammissiva.

La corte ha respinto la specifica censura sollevata con i motivi di appello osservando che il tribunale aveva reso adeguata motivazione in ordine alla superfluità delle prove poi revocate, ma in realtà il tribunale si è limitato ad un'affermazione apodittica che non spiega le ragioni di tale superfluità.

Il ricorrente inoltre avanza analoghi rilievi per quanto riguarda la mancata rinnovazione testimoniale richiesta dalla difesa dopo la modifica del capo di imputazione del 2 aprile 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché in parte generico e in parte manifestamente infondato.

Ed infatti nella sentenza impugnata la corte ha reso succinta ma esaustiva motivazione osservando che il primo giudice ha fornito spiegazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno risarcibile e a pagina 12 della sentenza di primo grado ha esplicitato il calcolo effettuato per pervenire alla determinazione della somma dovuta quale risarcimento del danno cagionato la parte civile, facendo riferimento alle dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dall'imputato, e ha stabilito che gli interessi legali cominciassero a decorrere dal 16 settembre 2011, data di cessazione delle condotte illecite.

La corte di appello ha osservato che le dette somme risultano incontestate dalla difesa nell'atto di appello ed in effetti le doglianze formulate con il gravame sono del tutto generiche, poiché pur criticando in modo apodittico la determinazione della somma risarcitoria, liquidata sulla base degli importi delle somme riconosciute dall'imputato, non ha esposto le ragioni a sostegno di tale doglianza e si è limitata a sottolineare che era illegittima la statuizione di condanna al pagamento degli interessi a decorrere dal momento della presentazione della querela.

Il motivo di censura relativo alla data di decorrenza degli interessi legali è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza è consolidata nell'affermare il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno in tema di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 1 cod. civ., il debitore del risarcimento del danno causato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (mora ex re) dal giorno dell'illecito stesso. ( Conf 185/76, mass n 378841; ( Conf 1097/73, mass n 363569; ( Conf 3369/71, mass n 354909).* (Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 25/10/1982, Rv. 423324 - 01) 1.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata.

Secondo consolidata giurisprudenza, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa se emessa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale). (Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020 ) Rv. 279166 - 01).

Nel caso di specie il tribunale ha revocato testi ammessi ex art. 507 cod. proc.pen. e non compresi nella lista della difesa e ha reso adeguata motivazione, tenuto conto della necessità di non anticipare il giudizio, in ordine alla superfluità della prova.

Il ricorrente critica questa motivazione affermando che il tribunale avrebbe dovuto meglio esplicitare le ragioni di questo giudizio di superfluità, ma nel contempo non allega elementi che si pongono in contrasto con questa valutazione di superfluità e neppure espone le ragioni che rendevano assolutamente necessaria l'audizione dei testi revocati, così incorrendo nel vizio di genericità.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 15 dicembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1968 avverso la sentenza del 21 gennaio 2020 della CORTE APPELLO di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Sassari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Sassari il 16 maggio 2016, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita continuata, ha rilevato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna dell'imputato a risarcire il danno cagionato alla parte civile e liquidato dal primo giudice in euro 61.886,21, oltre interessi legali. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 abnormità e manifesta illogicità della motivazione sulle statuizioni civili poiché il giudice di appello ha erroneamente affermato in motivazione che la difesa non aveva contestato gli importi delle somme di denaro sottratte, mentre la difesa con i motivi di gravame, che ha riportato nel ricorso, aveva avanzato specifiche censure al riguardo lamentando, in particolare, che il tribunale avesse adottato criteri arbitrari in ordine agli interessi legali che aveva fatto decorrere dalla data del 16 settembre 2011, coincidente con la presentazione della querela. Deduce di contro il ricorrente che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal giudice penale sono dovuti soltanto dalla pronunzia della sentenza e non dalla data in cui si è verificato il fatto illecito costituente. la fonte della responsabilità extra contrattuale. La Corte di cassazione a Sezioni unite ha deciso che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale ed anche della costituzione in mora. 2.2 violazione dell'articolo 495 cod. proc.pen. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per mancata assunzione di una prova decisiva, poiché il giudicante ha dapprima disposto ex art. 507 cod. proc.pen. l'audizione di due testi e poi ha revocato l'ordinanza ammissiva. La corte ha respinto la specifica censura sollevata con i motivi di appello osservando che il tribunale aveva reso adeguata motivazione in ordine alla superfluità delle prove poi revocate, ma in realtà il tribunale si è limitato ad un'affermazione apodittica che non spiega le ragioni di tale superfluità. Il ricorrente inoltre avanza analoghi rilievi per quanto riguarda la mancata rinnovazione testimoniale richiesta dalla difesa dopo la modifica del capo di imputazione del 2 aprile 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché in parte generico e in parte manifestamente infondato. Ed infatti nella sentenza impugnata la corte ha reso succinta ma esaustiva motivazione osservando che il primo giudice ha fornito spiegazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno risarcibile e a pagina 12 della sentenza di primo grado ha esplicitato il calcolo effettuato per pervenire alla determinazione della somma dovuta quale risarcimento del danno cagionato la parte civile, facendo riferimento alle dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dall'imputato, e ha stabilito che gli interessi legali cominciassero a decorrere dal 16 settembre 2011, data di cessazione delle condotte illecite. La corte di appello ha osservato che le dette somme risultano incontestate dalla difesa nell'atto di appello ed in effetti le doglianze formulate con il gravame sono del tutto generiche, poiché pur criticando in modo apodittico la determinazione della somma risarcitoria, liquidata sulla base degli importi delle somme riconosciute dall'imputato, non ha esposto le ragioni a sostegno di tale doglianza e si è limitata a sottolineare che era illegittima la statuizione di condanna al pagamento degli interessi a decorrere dal momento della presentazione della querela. Il motivo di censura relativo alla data di decorrenza degli interessi legali è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza è consolidata nell'affermare il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno in tema di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 1 cod. civ., il debitore del risarcimento del danno causato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (mora ex re) dal giorno dell'illecito stesso. ( Conf 185/76, mass n 378841; ( Conf 1097/73, mass n 363569; ( Conf 3369/71, mass n 354909).* (Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 25/10/1982, Rv. 423324 - 01) 1.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata. Secondo consolidata giurisprudenza, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa se emessa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale). (Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020 ) Rv. 279166 - 01). Nel caso di specie il tribunale ha revocato testi ammessi ex art. 507 cod. proc.pen. e non compresi nella lista della difesa e ha reso adeguata motivazione, tenuto conto della necessità di non anticipare il giudizio, in ordine alla superfluità della prova. Il ricorrente critica questa motivazione affermando che il tribunale avrebbe dovuto meglio esplicitare le ragioni di questo giudizio di superfluità, ma nel contempo non allega elementi che si pongono in contrasto con questa valutazione di superfluità e neppure espone le ragioni che rendevano assolutamente necessaria l'audizione dei testi revocati, così incorrendo nel vizio di genericità. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 15 dicembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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