CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 34683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (.OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; è inammissibile; ritenuto che le censure, concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina sei e sette della sentenza impugnata); considerato che il Collegio di appello, nel negare le menzionate circostanze in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali, tra cui un omicidio volontario, si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); rilevato che nella determinazione della pena sono state valorizzate la gravità complessiva delle condotte, la loro reiterazione, la personalità dell'imputato, così che risulta corretto l'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice del merito al riguardo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. O Dichiara P.Q.Mcc, N mende. imin oxgr t— ›-' Così deciso 1'11 settembre 2026. I-Li LD (1) . OD Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente ,3 , è:3 C' 4LAr o (0 c.n z: ,...« , [OSCURATO:PERSONA] apozzi "c2 ' 1,,; — Q _ Z i ,.,,,, .,,,.. - ,-_ .. I I 2