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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03918/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 13 luglio 2017 con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato il cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2016, detenuto illegalmente 48 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Muhammad, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e altro analogo delitto per il quale il prevenuto era stato condannato con sentenza oramai divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'appellante non aveva allegato la copia della pronuncia passata in giudicato, che, invece, ben avrebbe potuto essere acquisita d'ufficio dai giudici di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Sulla questione di diritto posta con il motivo unico del ricorso, va registrata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento, minoritario e più risalente nel tempo, che ritiene che, in tema di continuazione, il giudice di appello è tenuto ad acquisire, anche di ufficio, i provvedimenti giudiziari mancanti dai quali dipende l'applicazione del beneficio, senza poter demandare alla fase esecutiva ogni consequenziale valutazione, qualora l'interessato nell'atto di impugnazione abbia specificamente enunciato i presupposti dai quale poter desumere l'esistenza del medesimo disegno criminoso, indicando analiticamente gli estremi delle sentenze, anche irrevocabili, relative ai reati di cui si chiede l'unificazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236261); e un indirizzo contrario, maggioritario e più recente, per cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 1 - , Sentenza n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808).[OSCURATO:PERSONA] reputa di dover privilegiare la seconda delle due esposte opzioni interpretative.

E ciò sia perché la lettera della norma dettata dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui « Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio», fa chiaramente riferimento alla sola applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione nella fase esecutiva, come si evince inequivocabilmente della rubrica del Capo in cui quella disposizione è inserita.

Sia anche perché la soluzione che in questa sede si intende preferire, appare più coerente con la ratio ispiratrice della disciplina in argomento, per cui l'onere di allegazione delle copie delle sentenze nel giudizio di cognizione risponde all'esigenza di impedire la formulazione di richieste difensive intenzionalmente dilatorie, così garantendo la celerità del rito, esigenza che, invece, non sussiste nella fase esecutiva; senza che tanto comporti una ingiustificata compressione delle garanzie difensive, tenuto conto che il mancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito non impedisce che la relativa istanza sia proposta nella fase esecutiva e valutata dal giudice dell'esecuzione.

È stata, dunque, corretta la decisione della Corte di appello di Ancona che nel caso di specie ha ritenuto di disattendere il motivo formulato dall'impugnante che aveva sollecitato l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del giudizio di cognizione e altro reato oggetto di una precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile, pronuncia non risultante dal certificato del casellario giudiziario dell'imputato e non prodotta in copia dall'appellante.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 13 luglio 2017 con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato il cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2016, detenuto illegalmente 48 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Muhammad, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e altro analogo delitto per il quale il prevenuto era stato condannato con sentenza oramai divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'appellante non aveva allegato la copia della pronuncia passata in giudicato, che, invece, ben avrebbe potuto essere acquisita d'ufficio dai giudici di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Sulla questione di diritto posta con il motivo unico del ricorso, va registrata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento, minoritario e più risalente nel tempo, che ritiene che, in tema di continuazione, il giudice di appello è tenuto ad acquisire, anche di ufficio, i provvedimenti giudiziari mancanti dai quali dipende l'applicazione del beneficio, senza poter demandare alla fase esecutiva ogni consequenziale valutazione, qualora l'interessato nell'atto di impugnazione abbia specificamente enunciato i presupposti dai quale poter desumere l'esistenza del medesimo disegno criminoso, indicando analiticamente gli estremi delle sentenze, anche irrevocabili, relative ai reati di cui si chiede l'unificazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236261); e un indirizzo contrario, maggioritario e più recente, per cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 1 - , Sentenza n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808).[OSCURATO:PERSONA] reputa di dover privilegiare la seconda delle due esposte opzioni interpretative. E ciò sia perché la lettera della norma dettata dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui « Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio», fa chiaramente riferimento alla sola applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione nella fase esecutiva, come si evince inequivocabilmente della rubrica del Capo in cui quella disposizione è inserita. Sia anche perché la soluzione che in questa sede si intende preferire, appare più coerente con la ratio ispiratrice della disciplina in argomento, per cui l'onere di allegazione delle copie delle sentenze nel giudizio di cognizione risponde all'esigenza di impedire la formulazione di richieste difensive intenzionalmente dilatorie, così garantendo la celerità del rito, esigenza che, invece, non sussiste nella fase esecutiva; senza che tanto comporti una ingiustificata compressione delle garanzie difensive, tenuto conto che il mancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito non impedisce che la relativa istanza sia proposta nella fase esecutiva e valutata dal giudice dell'esecuzione. È stata, dunque, corretta la decisione della Corte di appello di Ancona che nel caso di specie ha ritenuto di disattendere il motivo formulato dall'impugnante che aveva sollecitato l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del giudizio di cognizione e altro reato oggetto di una precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile, pronuncia non risultante dal certificato del casellario giudiziario dell'imputato e non prodotta in copia dall'appellante. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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