Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00330/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Dato atto che su richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore comune a tutti i ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale della causa.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati per lo più furti, anche in abitazione, oltre a ricettazione ed estorsione, violazione della disciplina in materia di armi, e indebito utilizzo di carte di credito) aderendo al concordato in appello proposto dal procuratore speciale, ha applicato le pene concordate, previo riconoscimento, per tutti, delle circostanze attenuanti generiche.

2. Propongono ricorso i predetti imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Errico e [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta l'inesistenza della motivazione, del tutto carente in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., comunque incombendo sul giudice tale onere argomentativo, pur nell'ipotesi di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. 2.2.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore denuncia violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen, giacche la Corte di appello ha accolto solo parzialmente la richiesta di concordato, omettendo di disporre la sospensione condizionale della pena, che aveva formato oggetto dell'accordo con il P.M..

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità assoluta, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., della sentenza di primo grado, con le conseguenti successive nullità, per omessa notificazione, all'imputato, dell'avviso di fissazione della udienza preliminare, evocando i principi statuiti dalle Sezioni Unite Palumbo e Amato, validi anche per il caso di giudizio abbreviato e pur in presenza del conferimento della procura speciale per la richiesta del rito e della rinuncia a comparire dell'imputato, non applicandosi le sanatorie di cui all'art. 184 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato solo il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento della sentenza impugnata relativamente al tale posizione.

Nel resto, i ricorsi sono inammissibilmente proposti.

2. E' ampiamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, che va ribadito, a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194)

2.2. Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

3. Da qui la radicale inammissibilità di tutti i motivi proposti con i ricorsi di cui in epigrafe, con la sola eccezione della censura relativa alla mancata sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Sul punto, osserva il Collegio che, per quanto l'assunto sulla conclusione dell'accordo sulla sospensione della pena non risulti dalla sentenza, né dagli atti parzialmente ricostruiti a seguito di smarrimento del relativo fascicolo, deve darsi atto che, tuttavia, nell'atto di appello formulato nell'interesse del ricorrente, era stata formulata la richiesta di concessione dei benefici, tra questi, venendo compresa, notoriamente, la sospensione condizionale delle pane.

Cosicchè, è ragionevole ritenere che detta richiesta sia stata trasfusa nel concordato, vincolandone la validità a tale statuizione.

L'assenza di motivazione sul punto impone l'annullamento della sentenza, con riguardo a tale specifica posizione, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Nel resto, i ricorsi sono inammissibili, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi D'errico, Silvestri e Cannarozzi e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore \[OSCURATO:PERSONA] BelmoE [OSCURATO:PERSONA] o Sa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Dato atto che su richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore comune a tutti i ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale della causa. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati per lo più furti, anche in abitazione, oltre a ricettazione ed estorsione, violazione della disciplina in materia di armi, e indebito utilizzo di carte di credito) aderendo al concordato in appello proposto dal procuratore speciale, ha applicato le pene concordate, previo riconoscimento, per tutti, delle circostanze attenuanti generiche. 2. Propongono ricorso i predetti imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Errico e [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta l'inesistenza della motivazione, del tutto carente in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., comunque incombendo sul giudice tale onere argomentativo, pur nell'ipotesi di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore denuncia violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen, giacche la Corte di appello ha accolto solo parzialmente la richiesta di concordato, omettendo di disporre la sospensione condizionale della pena, che aveva formato oggetto dell'accordo con il P.M.. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità assoluta, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., della sentenza di primo grado, con le conseguenti successive nullità, per omessa notificazione, all'imputato, dell'avviso di fissazione della udienza preliminare, evocando i principi statuiti dalle Sezioni Unite Palumbo e Amato, validi anche per il caso di giudizio abbreviato e pur in presenza del conferimento della procura speciale per la richiesta del rito e della rinuncia a comparire dell'imputato, non applicandosi le sanatorie di cui all'art. 184 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato solo il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento della sentenza impugnata relativamente al tale posizione. Nel resto, i ricorsi sono inammissibilmente proposti. 2. E' ampiamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, che va ribadito, a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 2.2. Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. Da qui la radicale inammissibilità di tutti i motivi proposti con i ricorsi di cui in epigrafe, con la sola eccezione della censura relativa alla mancata sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Sul punto, osserva il Collegio che, per quanto l'assunto sulla conclusione dell'accordo sulla sospensione della pena non risulti dalla sentenza, né dagli atti parzialmente ricostruiti a seguito di smarrimento del relativo fascicolo, deve darsi atto che, tuttavia, nell'atto di appello formulato nell'interesse del ricorrente, era stata formulata la richiesta di concessione dei benefici, tra questi, venendo compresa, notoriamente, la sospensione condizionale delle pane. Cosicchè, è ragionevole ritenere che detta richiesta sia stata trasfusa nel concordato, vincolandone la validità a tale statuizione. L'assenza di motivazione sul punto impone l'annullamento della sentenza, con riguardo a tale specifica posizione, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili, con le conseguenze di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi D'errico, Silvestri e Cannarozzi e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore \[OSCURATO:PERSONA] BelmoE [OSCURATO:PERSONA] o Sa
Sentenza Cassazione n. 00330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris