CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 35160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 24.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo nisseno aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di estorsione pluriaggravata loro contestati ai capi A, C e D della rubrica e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, aveva condannato il Calì alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.500 di multa ed il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 e mesi 9 di reclusione ed Euro 2.100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando loro, infine, le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. ricorrono per cassazione, a mezzo del medesimo difensore e con un unico ricorso, sia il Calì che il [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge processuale in relazione agli artt. 188 e 181 comma 1 cod. proc. pen.: rilevano che con il primo motivo di appello era stata eccepita la inutilizzabilità dei verbali di sit di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Oca che, come è risultato in dibattimento, erano stati sentiti contemporaneamente con conseguente reciproco condizionamento ed alterazione della capacità di ricordare e di valutare i fatti e, perciò, in violazione dell'art. 188 cod. proc. pen.; osserva, quindi, che i relativi verbali non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini delle contestazioni dibattimentali con effetto dirompente sull'assetto motivazionale della sentenza; 2.2 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 188, 191 comma 1 e 500 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e travisamento della prova: rilevano che la Corte di Appello, per ritenere utilizzabili i verbali di sit, ha evocato un dato concernente la verbalizzazione ma non corrispondente e non emergente dalla prova dibattimentale; 2.3 vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen., travisamento della prova e illogicità e contraddittorietà della motivazione: osservano, in via generale, che le prove acquisite non consentivano in alcun modo di confermare la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti; segnalano, in particolare, che la Corte ha omesso di dar conto dei rilievi difensivi relativi a ciascuna singola persona offesa preferendo trattare unitariamente le tre vicende tentando in tal modo di colmare le lacune che sarebbero emerse dalla analisi delle singole posizioni; in particolare, l'Hachacham aveva riferito di non aver mai subito minacce e di non aver mai parlato al telefono con il Cali ed il [OSCURATO:PERSONA] e che, per altro verso, la persona offesa non era stata licenziata ed il rapporto di lavoro si era interrotto a séguito del sinistro; analogamente la difesa assume per quanto riguarda il D'Oca ed il Gastone i quali hanno insistito nel ribadire di non aver mai subito minacce tanto da costringere il PM a fare sistematicamente ricorso alle contestazioni non riuscendo tuttavia nell'intento di far deflettere i due dalla loro versione; insiste, perciò, nel dedurre il travisamento del dato probatorio che disarticola completamente il ragionamento; 2.4 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133, 62bis e 81 cod. pen.: deduce la carenza della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche ed il carattere meramente assertivo della risposta con cui la Corte ha respinto la richiesta di escludere l'aumento per la continuazione. 3. in data 14.6.2022 la difesa del Calì e del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria con motivi aggiunti in cui ha ribadito come il processo non abbia restituito la prova dell'elemento costitutivo del delitto di estorsione ovvero la minaccia esercitata nei confronti delle persone offese non potendo ritenersi tale l'espressione riferita dal D'Oca come proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], ma non dal Calì; sottolinea che la Corte di Appello ha sopravvalutato il dato istruttorio concludendo per la esistenza dell'elemento dell'altrui danno in forza di un ragionamento congetturale; richiama l'origine del processo nato dal sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto l'Hachacham le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con la necessaria cautela; sottolinea come la Corte abbia seguito un percorso motivazionale non corretto partendo da un dato neutro e dubbio (quello della alterazione del cronotachigrafo al momento del sinistro) da cui ha preteso di desumere l'elemento della violenza o della minaccia come quello dell'ingiusto profitto con altrui danno, che infatti ha definito impliciti; ribadisce che il solo elemento del trasporto con tempi non coerenti con la normativa di settore non consente di ritenere che il lavoratore sia stato costretto a rinunciare al riposo; insiste, ancora, sulla impossibilità di desumere minacce "implicite" dalla sola alterazione dei dischi; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva in primo luogo la infondatezza del primo motivo che reitera una questione sollevata con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha risposto in termini corretti in punto di diritto; segnala che la vicenda è stata ricostruita nel suo complessivo contesto da cui emerge la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto agli odierni ricorrenti; rileva, infine, la correttezza ed esaustività della motivazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, dei fatti di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oca e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti, con mansione di autista, della ditta di autotrasporti C.I.A.M., gestita e diretta dai due odierni ricorrenti, che li avrebbero costretti a viaggiare senza rispettare le previste soste e tempi di riposo ed anzi alterando i cronotachigrafi, con la minaccia di licenziamento ove non avessero rispettato tali direttive. 1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono manifestamente infondati e, prima ancora, generici: la difesa, già con l'atto di appello aveva sollevato la questione della inutilizzabilità dei verbali delle sit rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Oca in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché sentiti contemporaneamente e, pertanto, in violazione del divieto di cui all'art. 188 cod. proc. pen. sanzionato ai sensi dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen..La Corte di Appello non ha eluso la questione che ha affrontato risolvendola in termini congrui e non censurabili in punto di diritto: ha in primo luogo rilevato che non vi sarebbe stata prova della contestualità della escussione delle due persone offese ma che, in ogni caso, tale evenienza non avrebbe comportato alcuna inutilizzabilità assoluta che, peraltro, avrebbe riguardato ed avuto ad oggetto i verbali di sit laddove la prova su cui è stata fondata la affermazione di responsabilità dei ricorrenti era stata quella acquisita in dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Né, a ben guardare, il ricorso specifica in che modo ed in che termini i tali verbali siano stati utilizzati per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. in modo tale da rendere "decisiva" la loro valenza ai fini, per l'appunto, della formazione della prova in dibattimento. D'altra parte, ed anche prescindendo da quest'ultimo (in realtà assolutamente dirimente) rilievo, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza già correttamente evocata dai giudici di merito (cfr., Sez. 3, Sentenza del 27.3.2014 n. 37704, in cui questa Corte ritenne "... corretta ed esente da manifesta illogicità appare la motivazione ... laddove si afferma che l'audizione di entrambe le persone in un'unica verbalizzazione potrebbe, al più, dare luogo ad una ipotesi di inattendibilità ma non di nullità ..."). In tal senso può inoltre invocarsi il consolidato orientamento secondo cui l'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 21/02/2014), Calì, Rv. 259036 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi ed altro, Rv. 247107 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 10103 del 15/01/2007, Granata ed altri, Rv. 236100 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 49491 del 29/10/2003, Branda, Rv. 226726 - 01). 3. Il terzo motivo è articolato su censure "in fatto". 3.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Rileva dunque il collegio che il motivo di ricorso, pur deducendo il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.., finisce con il contestare, in realtà, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dei ricorrenti e, in sostanza, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito proprio ed esclusivo del giudice di merito risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che, come si vedrà, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata come anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 3.2 Tanto premesso, si deve prendere atto che la Corte di Appello di Caltanissetta ha fondato la conferma della decisione di primo grado su una motivazione che, come accennato, non si presta a rilievi di legittimità e che, infatti, risulta assolutamente congrua dal punto di vista logico, esaustiva in punto di fatto e corretta in diritto.I giudici nisseni, infatti, hanno premesso che le dichiarazioni acquisite dai dipendenti o ex dipendenti della CIEM, odierne persone offese, erano risultate complessivamente attendibili e scevre da intenti persecutori: hanno chiarito, a tal proposito, che il Gastone e l'Hachcham avevano avuto in passato dei contenziosi giudiziari con la ditta ma che tuttavia nessuno dei due si era costituito parte civile escludendo inoltre di avere rapporti pendenti; più in particolare, hanno fatto presente che il Gastone aveva "risolto" i suoi contrasti con il Calì dopo le dimissioni tanto che la sua iniziale ritrosia a confermare le precedenti dichiarazioni era stata forse dovuta proprio al tentativo di non infierire sul Calì e sul [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, era stato colto dal presidente del collegio a riprendere con il telefonino la sua deposizione. La Corte di Appello ha spiegato che l'indagine era partita da due esposti di ex dipendenti della CIAM, il D'Oca ed [OSCURATO:PERSONA], i quali aveva sostenuto di essere stati costretti ad alterare i dischi cronotachigrafi esponendosi in tal modo a rischi ed a stress; in particolare, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato al PM di Enna che il 10.7.2008, alle 8,20 circa, alla guida di un camion Volvo [OSCURATO:TARGA], era rimasto coinvolto in un incidente stradale in Francia, vicino a Chartres, dove era giunto dopo essere partito da Caltanissetta tra le 12,00 e le 13,00 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] insieme a capomacchina [OSCURATO:PERSONA] essendosi fermato lungo il tragitto soltanto per caricare prodotti ortofrutticoli e per mangiare in autogrill ed essere giunto a Parigi alle 2.00 del 10.7.2008, caricare e ripartire subito dopo alle 7.00-7,30. Rispondendo poi ai rilievi di merito sollevati dalla difesa, la Corte territoriale ha dato atto che l'Hachcham aveva escluso fossero state profferite minacce dirette nei suoi confronti ma ha nel contempo spiegato che lo stesso aveva dato conto di un sistema complessivo e sistematico di utilizzazione di metodi illeciti che è del tutto illogico ritenere che siano stati adottati su iniziativa dei lavoratori dal momento che l'unico che vi aveva interesse era proprio il datore di lavoro che aveva fissato ritmi e tempi di consegna assolutamente inconciliabili con il rispetto delle soste e dei riposi stabiliti dalla legge e che risultavano invece dai dischi cronotachigrafici a tal fine appositamente alterati. La Corte di Appello ha sostenuto, perciò, che "... se le condizioni di lavoro erano queste, è chiaro che la libertà dei dipendenti era limitata ed evidente risulta l'implicita minaccia di perdere la possibilità di proseguire il rapporto che garantiva loro la possibilità di una retribuzione (tra l'altro rivelatasi comunque inferiore alle ore concretamente lavorate ...)" (cfr., pag. 6 della sentenza di appello).L'Hachcham, secondo quanto riportato nelle due sentenze di merito, aveva riferito che durante il viaggio il Campagna, contattato dal [OSCURATO:PERSONA], gli aveva detto di fermarsi ed aveva inserito sotto il camion una calamita per fermare il disco cronotachigrafo in corrispondenza alle ore di sosta e che "... tale sistema veniva attuato nella maggior parte delle trasferte (...) al fine di riuscire a portare a termine il lavoro per tempo e che il compito di inserire il magnete era attribuito al capomacchina, il quale veniva contattato dal responsabile della ditta, [OSCURATO:PERSONA], che gli dava disposizioni in tal senso" aggiungendo "... di non essersi potuto opporre all'utilizzo della calamita poiché altrimenti sarebbe stato licenziato e non poteva permettersi di perdere il proprio posto di lavoro" (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado). Sempre secondo quanto riportato nelle due sentenze di merito, anche il D'Oca ed il Gastone avevano riferito dello stesso "trucco" utilizzato per eludere i controlli circa il mancato rispetto dei tempi di riposo su disposizione del [OSCURATO:PERSONA] (genero del Calì). Vero che il D'Oca aveva precisato che l'inserimento del magnete era avvenuto sempre ad opera del capomacchina ed anzi aveva chiarito di essersi rifiutato di farlo lui stesso nelle due occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] glielo aveva chiesto prospettandogli, in caso di rifiuto, la cessazione del rapporto di lavoro, tanto da aver deciso di dimettersi pur sostenendo di non aver ricevuto alcuna minaccia "e di aver rassegnato le dimissioni di proprie iniziativa" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata ma anche, pagg. 8-9 di quella di primo grado in cui il teste aveva spiegato che "... a fronte del suo rifiuto ... il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva perentoriamente risposto: «allora poi non va bene»; «pertanto si vede che noi concludiamo il nostro rapporto di lavoro»"; lo stesso D'Oca aveva anzi spiegato che "... una volta che mi hanno obbligato o mi hanno detto: te ne puoi andare, io ho scelto di andare ..." (cfr., ivi, pag. 9). I giudici di merito hanno fatto presente che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dei "trucchi" usati per rispettare i tempi imposti dalla azienda nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "... quale condizione essenziale per la prosecuzione del rapporto di lavoro esercitando, per tale via, una forma di condizionamento sui propri dipendenti che venivano posti di fronte ad un vero e proprio "aut aut" (cfr., anche, pag. 10 della sentenza di primo grado che aveva riportato passi della deposizione del teste il quale, messo alle strette rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, aveva spiegato "... che il Calì non lo aveva mai minacciato di licenziarlo ove non avesse ottemperato alle direttive aziendali ma gli aveva soltanto ordinato di posizionare la calamita per «aiutarsi»" per poi aggiungere che "... di fatto, se non avesse ottemperato alle richieste del proprio datore di lavoro sarebbe stato allontanato dalla CIAM poiché era questa la prassi" (cfr., ivi, pag. 10). Che si trattasse poi di una prassi invalsa all'interno della ditta era comprovato dagli esiti dei controlli eseguiti dalla PG che avevano consentito di rinvenire gli strumenti idonei alla alterazione dei dischi. 3.3 Le premesse fattuali di cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto e che, trattandosi di "doppia conforme" di merito, ben hanno potuto essere ricostruite anche dalla sentenza di primo grado, consentono senz'altro di ritenere corrette le implicazioni in diritto che ne sono state tratte in ordine alla integrazione della fattispecie di reato contestata: più volte questa Corte ha affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 3724 del 29/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282521 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 656 del 04/11/2009, Perez, Rv. 246046 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553 - 01 che, peraltro, ha avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., il rapporto o contratto di lavoro rientra nell'ambito delle "relazioni di prestazione d'opera"). L'esistenza di un pregiudizio patrimoniale subito nel corso del tempo da tutte e tre le persone offese è stata correttamente legata all'esistenza di una "prassi" invalsa ed operante per tutta la durata del loro rapporto di lavoro per cui, di fatto, essi erano costretti - con la larvata minaccia di perdere il posto - a lavorare senza rispettare i tempi di sosta e di riposo ma venendo retribuiti in termini non adeguati alla effettività della (pur non legittima e consentita) durata della prestazione lavorativa. 4. Anche il quarto motivo è infondato sotto entrambi i profili prospettati: quanto al diniego delle attenuanti generiche, infatti, la Corte ha escluso l'esistenza di elementi suscettibili di essere valutati positivamente a tal fine e che, va pur detto, non erano stati minimamente allegati nemmeno con l'atto di appello; del tutto generica era stata inoltre la censura circa la esclusione della continuazione "interna" su cui, in ogni caso, la Corte ha sia pure implicitamente ma chiaramente risposto richiamando la "prassi" invalsa e reiterata nel tempo per ciascuna delle pe