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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:835
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CJ0649 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/[OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑649/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2015, T

V2/[OSCURATO:PERSONA] A/S

, con sede a Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T. [OSCURATO:PERSONA], B. Stromsky e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca , rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, advokater, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G.

Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684 ), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 340, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e, dall’altro, ha respinto il ricorso, quanto al resto.

Fatti 2 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è una società di radiodiffusione danese creata nel 1986.

Costituita inizialmente nella forma giuridica di un’impresa statale autonoma, essa è stata trasformata, con effetti contabili e fiscali dal 1 o gennaio 2003, in società per azioni.

La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il compito della TV2/[OSCURATO:PERSONA] consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi a livello nazionale e regionale.

Tale trasmissione può avvenire, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo.

Gli obblighi di servizio pubblico che spettano alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] sono fissati dal ministro della Cultura. 4 Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali.

Si tratta, in particolare, da un lato, della società [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società [OSCURATO:PERSONA] A/S e SBS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SBS»). 5 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stata all’origine costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della [OSCURATO:PERSONA], doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi.

Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la TV2/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, degli introiti derivanti dall’attività pubblicitaria. 6 In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA], il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2006, L 85, pag. 1 , e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112 ; in prosieguo: la «decisione TV2 I»).

Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»).

Infine, l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2/[OSCURATO:PERSONA] sui loro impianti. 7 Al termine dell’esame delle misure in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], diretto a compensare il costo delle prestazioni di servizio pubblico di tale società, non soddisfaceva la seconda e la quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ; in prosieguo, per tali condizioni: le «condizioni [OSCURATO:PERSONA]»). 8 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni) che essa ha qualificato come «eccesso di compensazione».

Essa ha pertanto ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di recuperare dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tale somma maggiorata degli interessi. 9 La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑309/04) e dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04). 10 Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04 , EU:T:2008:457 ), il Tribunale ha annullato detta decisione.

Nella sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’incarico di servizio pubblico affidato alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla definizione di servizio di interesse economico generale della radiodiffusione.

Tuttavia, esso ha accertato anche l’esistenza di numerose illegittimità che viziavano la decisione TV2

I. 11 Infatti, in primo luogo, esaminando se le misure interessate dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini di qualificarle o meno come risorse statali, non aveva motivato la sua valutazione relativamente alla presa in considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se la seconda e la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, sul punto, la decisione TV2 I era viziata da difetto di motivazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA], relative alla compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione.

Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione risultava dalla mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo d’indagine. 12 In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato le misure in questione.

In tale occasione, essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi. 13 Al termine di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 14 Tale decisione verte sulle misure adottate nei confronti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002.

Tuttavia, quando ha proceduto a detto esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2

I. 15 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come «aiuti di Stato» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, mentre nella decisione TV2 I la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 85 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2/[OSCURATO:PERSONA].

Nel dispositivo di tale decisione, essa ha affermato quanto segue: «Articolo 1 Le misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 17 In via principale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le misure in questione costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 18 In subordine, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che: – tutte le misure in questione costituissero nuovi aiuti; – le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2/[OSCURATO:PERSONA], costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il capo principale delle conclusioni del suo ricorso dinanzi al Tribunale, statuire sul ricorso stesso e annullare la decisione controversa nella parte in cui afferma che le misure esaminate costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda parte del capo delle conclusioni in subordine del suo ricorso dinanzi al Tribunale, statuire sul ricorso stesso e annullare la decisione controversa nella parte in cui afferma che le risorse tratte dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], poi versate alle emittenti regionali, costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui la condanna a sostenere le proprie spese, e i tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], e condannare quest’ultima alle spese sostenute dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte, o, qualora la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale, di attribuire a quest’ultimo anche la decisione sulle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione in toto. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: – respingere tutti i motivi dell’impugnazione; – in subordine, qualora la Corte dovesse annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata, statuire nel merito e confermare la decisione controversa sui punti contestati dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

Sull’impugnazione 24 A sostegno della sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Sul primo motivo Argomenti delle parti 25 Con il primo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, perché ha respinto il principale capo di conclusione del suo ricorso, sulla base di un’interpretazione e di un’applicazione erronee della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. 26 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] in particolare considera che, tenuto conto della natura particolare della missione di servizio pubblico che essa deve assolvere e dell’applicazione retroattiva delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe dovuto procedere ad un’interpretazione e ad una applicazione rigidamente letterali della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], bensì limitarsi a verificare se, nel caso di specie, l’obiettivo della stessa fosse raggiunto. 27 Infatti, secondo la TV2/[OSCURATO:PERSONA], è impossibile applicare tale condizione, poiché il settore di attività in cui essa opera non ha dimensione concorrenziale e commerciale e, per questo, non esiste un’«impresa di riferimento» con cui potrebbe essere effettuato il confronto richiesto dalla suddetta condizione. 28 Pertanto, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell’obiettivo di quest’ultima e dichiarare che, tenuto conto del controllo dei conti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla Rigsrevisionen (Corte dei conti, Danimarca), tale obiettivo era stato raggiunto.

Di conseguenza, esso avrebbe dovuto considerare che tale condizione era soddisfatta. 29 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sua tesi è corroborata dal fatto che, nel caso di specie, le condizioni [OSCURATO:PERSONA] sono state applicate in maniera retroattiva nonché dal conseguente pregiudizio per la certezza del diritto. 30 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca condivide gli argomenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 31 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità del primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] e lo ritengono, comunque, infondato. 32 In sede di replica, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che mette in discussione la ricevibilità della sua impugnazione, sostenendo, in sostanza, che i motivi e gli argomenti contenuti nella sua impugnazione sollevano questioni di diritto. 33 Nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca asserisce che l’impugnazione della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è ricevibile.

In particolare, a suo parere, la questione relativa al modo in cui la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretata e applicata è una questione di diritto e le valutazioni del Tribunale relative a tale questione costituiscono valutazioni giuridiche suscettibili di un controllo da parte della Corte in sede di impugnazione.

Giudizio della Corte 34 Si deve ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte deriva che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo d’impugnazione di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 35 Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi.

Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 36 Inoltre, occorre altresì ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di solo diritto.

Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati.

La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi (v., in particolare, sentenza del 15 giugno 2017, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:461 , punto 36 ). 37 Orbene, con il primo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] si limita, in sostanza, a ripetere o riprodurre argomenti che ha già presentato dinanzi al Tribunale, al fine di ottenere un riesame, da parte della Corte, del suo ricorso di annullamento. 38 Inoltre, tale motivo non formula in maniera precisa argomenti giuridici diretti specificamente a identificare un errore di diritto di cui sarebbe viziata la sentenza impugnata al riguardo, ma si fonda su una contestazione di valutazioni di fatto espresse dal Tribunale, riguardanti in particolare le dimensioni a livello di concorrenza e di mercato del settore della radiodiffusione, l’esistenza di un’impresa media, ben gestita e adeguatamente equipaggiata cui potrebbero essere paragonati i costi della TV2/[OSCURATO:PERSONA], così come la natura del controllo dei conti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla Corte dei conti.

Orbene, a tale proposito, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non lamenta alcun manifesto snaturamento dei fatti o degli elementi probatori. 39 Inoltre, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non dimostra che una diversa valutazione dei fatti o un’interpretazione teleologica della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a una valutazione diversa da quella cui è pervenuto il Tribunale. 40 Del resto, il primo motivo è inconferente nei limiti in cui il Tribunale ha altresì sentenziato, ai punti da 132 a 148 della sentenza impugnata, che, comunque, anche se, nel caso di specie, la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] doveva essere applicata nella sua sostanza o in modo meno rigoroso, gli argomenti avanzati dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto in sede di applicazione di tale quarta condizione. 41 Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’argomento tratto dall’applicazione retroattiva delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tali condizioni consentono di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE misure che, non esistesse la sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), rientrerebbero senza dubbio nella nozione di «aiuto» di cui a tale disposizione.

Pertanto, la mancata applicazione di dette condizioni non può assecondare le pretese della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 42 Di conseguenza, tale motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 43 Con il secondo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, esaminando nel merito e respingendo il secondo capo delle conclusioni in subordine, allorché la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non controvertevano sulla qualificazione delle risorse tratte dal canone riversate dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle proprie emittenti regionali, il Tribunale ha statuito ultra petita, ha ecceduto i limiti del suo sindacato di legittimità e non ha tenuto conto del principio del contraddittorio. 44 Inoltre, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la valutazione nel merito del Tribunale si fonda su un’interpretazione del diritto danese manifestamente errata. 45 In particolare, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa nazionale non le impone di versare una remunerazione alle sue emittenti regionali per la fornitura dei programmi regionali che essa diffonde.

Da tale normativa non si evincerebbe neppure che riversare verso tali emittenti risorse tratte dal canone costituiva un obbligo retributivo che la TV2/[OSCURATO:PERSONA] assumeva essa stessa nei confronti di dette emittenti come contropartita della fornitura di tali programmi. 46 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca condivide gli argomenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 47 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità del secondo motivo e lo ritengono, comunque, infondato.

Giudizio della Corte 48 Occorre subito rilevare che per quanto riguarda il secondo motivo, che in sostanza contesta l’interpretazione del diritto danese da parte del Tribunale, si tratta di una questione di fatto che, in linea di principio, esula dal controllo della Corte. 49 Infatti, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v. sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 79 , e del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 44 ). 50 A tale proposito occorre ricordare che lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione né dei fatti né delle prove (v. sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 80 , e del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 45 ). 51 Orbene, nel caso di specie, un simile snaturamento non c’è stato, dal momento che la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non indica in maniera precisa quali fatti o prove sarebbero eventualmente stati snaturati da parte del Tribunale e nemmeno dimostra che quest’ultimo sia incorso in errori che avrebbero potuto portarlo a snaturare fatti o prove. 52 In particolare, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il Tribunale abbia fatto delle valutazioni che manifestamente contravvenivano al contenuto delle disposizioni di tale normativa o che esso vi abbia attribuito una portata che manifestamente non avevano. 53 Occorre rilevare che, con il pretesto di rimproverare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla decisione controversa e di aver snaturato tali disposizioni, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] si limita, in realtà, a criticare la valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova costituiti da dette disposizioni, che sono già stati analizzati in maniera accurata ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, e lo fa per procedere a un nuovo esame più dettagliato del diritto danese così come per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede d’impugnazione. 54 La circostanza che, dinanzi al Tribunale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non controvertessero sull’interpretazione della decisione controversa per quanto concerne la qualificazione delle risorse tratte dal canone riversate dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle sue emittenti regionali, non incide sulla regolarità dell’esercizio, da parte del Tribunale, di detto controllo. 55 Infatti, deriva da costante giurisprudenza, che spetta ai giudici dell’Unione interpretare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della motivazione ivi contenuta, eventualmente, a prescindere dall’argomento sviluppato da tale istituzione nel corso del giudizio (v. in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑628/10 P e C‑14/11 P , EU:C:2012:479 , punti da 72 a 79 ; del 19 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P , EU:C:2013:175 , punti da 126 a 129 , e del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange, C‑486/15 P , EU:C:2016:912 , punti da 130 a 132 ). 56 Inoltre, come si evince dai punti 154, 157 e 173 della sentenza impugnata, le osservazioni della TV2/[OSCURATO:PERSONA] al riguardo sono state ascoltate e quest’ultima non ha rinunciato al suo ricorso sul punto. 57 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. 58 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

Sulla domanda di sostituzione di elementi della motivazione della [OSCURATO:PERSONA] 59 Con la sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver giudicato che la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] era soddisfatta nel caso di specie e invita la Corte a procedere a una sostituzione della motivazione al riguardo.

Tale domanda presenterebbe un interesse nell’ipotesi in cui fosse accolto il primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], relativo all’applicazione della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. 60 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di tale domanda. 61 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta.

Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], C‑439/11 P , EU:C:2013:513 , punto 42 , e del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/[OSCURATO:PERSONA], C‑540/14 P , EU:C:2016:469 , punto 42 ). 62 Orbene, poiché le condizioni [OSCURATO:PERSONA] sono cumulative e il primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato respinto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’interesse richiesto a presentare la domanda. 63 Inoltre, tale domanda, che è stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso alla presente impugnazione, e che non tende né all’accoglimento né al rigetto, totale o parziale, della stessa, non può estenderne l’oggetto (v. per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punti 100 e 101 ). 64 Ne risulta che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non è ricevibile.

Sulle spese 65 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 66 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 67 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la condanna alle spese della TV2/[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla, oltre alle proprie spese, alla totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. 68 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 69 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che era interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporterà le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0649 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/[OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑649/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2015, T V2/[OSCURATO:PERSONA] A/S , con sede a Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T. [OSCURATO:PERSONA], B. Stromsky e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca , rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, advokater, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684 ), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 340, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e, dall’altro, ha respinto il ricorso, quanto al resto. Fatti 2 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è una società di radiodiffusione danese creata nel 1986. Costituita inizialmente nella forma giuridica di un’impresa statale autonoma, essa è stata trasformata, con effetti contabili e fiscali dal 1 o gennaio 2003, in società per azioni. La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il compito della TV2/[OSCURATO:PERSONA] consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi a livello nazionale e regionale. Tale trasmissione può avvenire, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Gli obblighi di servizio pubblico che spettano alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] sono fissati dal ministro della Cultura. 4 Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della società [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società [OSCURATO:PERSONA] A/S e SBS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SBS»). 5 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stata all’origine costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della [OSCURATO:PERSONA], doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la TV2/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, degli introiti derivanti dall’attività pubblicitaria. 6 In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA], il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2006, L 85, pag. 1 , e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112 ; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»). Infine, l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2/[OSCURATO:PERSONA] sui loro impianti. 7 Al termine dell’esame delle misure in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], diretto a compensare il costo delle prestazioni di servizio pubblico di tale società, non soddisfaceva la seconda e la quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ; in prosieguo, per tali condizioni: le «condizioni [OSCURATO:PERSONA]»). 8 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni) che essa ha qualificato come «eccesso di compensazione». Essa ha pertanto ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di recuperare dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tale somma maggiorata degli interessi. 9 La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑309/04) e dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04). 10 Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04 , EU:T:2008:457 ), il Tribunale ha annullato detta decisione. Nella sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’incarico di servizio pubblico affidato alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla definizione di servizio di interesse economico generale della radiodiffusione. Tuttavia, esso ha accertato anche l’esistenza di numerose illegittimità che viziavano la decisione TV2 I. 11 Infatti, in primo luogo, esaminando se le misure interessate dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini di qualificarle o meno come risorse statali, non aveva motivato la sua valutazione relativamente alla presa in considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se la seconda e la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, sul punto, la decisione TV2 I era viziata da difetto di motivazione. In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA], relative alla compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione risultava dalla mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo d’indagine. 12 In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi. 13 Al termine di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 14 Tale decisione verte sulle misure adottate nei confronti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, quando ha proceduto a detto esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I. 15 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come «aiuti di Stato» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, mentre nella decisione TV2 I la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 85 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo di tale decisione, essa ha affermato quanto segue: «Articolo 1 Le misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 17 In via principale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le misure in questione costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 18 In subordine, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che: – tutte le misure in questione costituissero nuovi aiuti; – le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2/[OSCURATO:PERSONA], costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto. Conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il capo principale delle conclusioni del suo ricorso dinanzi al Tribunale, statuire sul ricorso stesso e annullare la decisione controversa nella parte in cui afferma che le misure esaminate costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda parte del capo delle conclusioni in subordine del suo ricorso dinanzi al Tribunale, statuire sul ricorso stesso e annullare la decisione controversa nella parte in cui afferma che le risorse tratte dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], poi versate alle emittenti regionali, costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui la condanna a sostenere le proprie spese, e i tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], e condannare quest’ultima alle spese sostenute dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte, o, qualora la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale, di attribuire a quest’ultimo anche la decisione sulle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione in toto. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: – respingere tutti i motivi dell’impugnazione; – in subordine, qualora la Corte dovesse annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata, statuire nel merito e confermare la decisione controversa sui punti contestati dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte. Sull’impugnazione 24 A sostegno della sua impugnazione, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Sul primo motivo Argomenti delle parti 25 Con il primo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, perché ha respinto il principale capo di conclusione del suo ricorso, sulla base di un’interpretazione e di un’applicazione erronee della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. 26 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] in particolare considera che, tenuto conto della natura particolare della missione di servizio pubblico che essa deve assolvere e dell’applicazione retroattiva delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe dovuto procedere ad un’interpretazione e ad una applicazione rigidamente letterali della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], bensì limitarsi a verificare se, nel caso di specie, l’obiettivo della stessa fosse raggiunto. 27 Infatti, secondo la TV2/[OSCURATO:PERSONA], è impossibile applicare tale condizione, poiché il settore di attività in cui essa opera non ha dimensione concorrenziale e commerciale e, per questo, non esiste un’«impresa di riferimento» con cui potrebbe essere effettuato il confronto richiesto dalla suddetta condizione. 28 Pertanto, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell’obiettivo di quest’ultima e dichiarare che, tenuto conto del controllo dei conti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla Rigsrevisionen (Corte dei conti, Danimarca), tale obiettivo era stato raggiunto. Di conseguenza, esso avrebbe dovuto considerare che tale condizione era soddisfatta. 29 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sua tesi è corroborata dal fatto che, nel caso di specie, le condizioni [OSCURATO:PERSONA] sono state applicate in maniera retroattiva nonché dal conseguente pregiudizio per la certezza del diritto. 30 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca condivide gli argomenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 31 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità del primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] e lo ritengono, comunque, infondato. 32 In sede di replica, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che mette in discussione la ricevibilità della sua impugnazione, sostenendo, in sostanza, che i motivi e gli argomenti contenuti nella sua impugnazione sollevano questioni di diritto. 33 Nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca asserisce che l’impugnazione della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. In particolare, a suo parere, la questione relativa al modo in cui la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretata e applicata è una questione di diritto e le valutazioni del Tribunale relative a tale questione costituiscono valutazioni giuridiche suscettibili di un controllo da parte della Corte in sede di impugnazione. Giudizio della Corte 34 Si deve ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte deriva che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo d’impugnazione di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 35 Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 36 Inoltre, occorre altresì ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di solo diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi (v., in particolare, sentenza del 15 giugno 2017, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:461 , punto 36 ). 37 Orbene, con il primo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] si limita, in sostanza, a ripetere o riprodurre argomenti che ha già presentato dinanzi al Tribunale, al fine di ottenere un riesame, da parte della Corte, del suo ricorso di annullamento. 38 Inoltre, tale motivo non formula in maniera precisa argomenti giuridici diretti specificamente a identificare un errore di diritto di cui sarebbe viziata la sentenza impugnata al riguardo, ma si fonda su una contestazione di valutazioni di fatto espresse dal Tribunale, riguardanti in particolare le dimensioni a livello di concorrenza e di mercato del settore della radiodiffusione, l’esistenza di un’impresa media, ben gestita e adeguatamente equipaggiata cui potrebbero essere paragonati i costi della TV2/[OSCURATO:PERSONA], così come la natura del controllo dei conti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla Corte dei conti. Orbene, a tale proposito, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non lamenta alcun manifesto snaturamento dei fatti o degli elementi probatori. 39 Inoltre, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non dimostra che una diversa valutazione dei fatti o un’interpretazione teleologica della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a una valutazione diversa da quella cui è pervenuto il Tribunale. 40 Del resto, il primo motivo è inconferente nei limiti in cui il Tribunale ha altresì sentenziato, ai punti da 132 a 148 della sentenza impugnata, che, comunque, anche se, nel caso di specie, la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] doveva essere applicata nella sua sostanza o in modo meno rigoroso, gli argomenti avanzati dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto in sede di applicazione di tale quarta condizione. 41 Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’argomento tratto dall’applicazione retroattiva delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tali condizioni consentono di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE misure che, non esistesse la sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), rientrerebbero senza dubbio nella nozione di «aiuto» di cui a tale disposizione. Pertanto, la mancata applicazione di dette condizioni non può assecondare le pretese della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 42 Di conseguenza, tale motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 43 Con il secondo motivo, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, esaminando nel merito e respingendo il secondo capo delle conclusioni in subordine, allorché la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non controvertevano sulla qualificazione delle risorse tratte dal canone riversate dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle proprie emittenti regionali, il Tribunale ha statuito ultra petita, ha ecceduto i limiti del suo sindacato di legittimità e non ha tenuto conto del principio del contraddittorio. 44 Inoltre, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la valutazione nel merito del Tribunale si fonda su un’interpretazione del diritto danese manifestamente errata. 45 In particolare, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa nazionale non le impone di versare una remunerazione alle sue emittenti regionali per la fornitura dei programmi regionali che essa diffonde. Da tale normativa non si evincerebbe neppure che riversare verso tali emittenti risorse tratte dal canone costituiva un obbligo retributivo che la TV2/[OSCURATO:PERSONA] assumeva essa stessa nei confronti di dette emittenti come contropartita della fornitura di tali programmi. 46 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca condivide gli argomenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 47 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità del secondo motivo e lo ritengono, comunque, infondato. Giudizio della Corte 48 Occorre subito rilevare che per quanto riguarda il secondo motivo, che in sostanza contesta l’interpretazione del diritto danese da parte del Tribunale, si tratta di una questione di fatto che, in linea di principio, esula dal controllo della Corte. 49 Infatti, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v. sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 79 , e del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 44 ). 50 A tale proposito occorre ricordare che lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione né dei fatti né delle prove (v. sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 80 , e del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 45 ). 51 Orbene, nel caso di specie, un simile snaturamento non c’è stato, dal momento che la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non indica in maniera precisa quali fatti o prove sarebbero eventualmente stati snaturati da parte del Tribunale e nemmeno dimostra che quest’ultimo sia incorso in errori che avrebbero potuto portarlo a snaturare fatti o prove. 52 In particolare, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il Tribunale abbia fatto delle valutazioni che manifestamente contravvenivano al contenuto delle disposizioni di tale normativa o che esso vi abbia attribuito una portata che manifestamente non avevano. 53 Occorre rilevare che, con il pretesto di rimproverare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla decisione controversa e di aver snaturato tali disposizioni, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] si limita, in realtà, a criticare la valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova costituiti da dette disposizioni, che sono già stati analizzati in maniera accurata ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, e lo fa per procedere a un nuovo esame più dettagliato del diritto danese così come per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede d’impugnazione. 54 La circostanza che, dinanzi al Tribunale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non controvertessero sull’interpretazione della decisione controversa per quanto concerne la qualificazione delle risorse tratte dal canone riversate dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle sue emittenti regionali, non incide sulla regolarità dell’esercizio, da parte del Tribunale, di detto controllo. 55 Infatti, deriva da costante giurisprudenza, che spetta ai giudici dell’Unione interpretare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della motivazione ivi contenuta, eventualmente, a prescindere dall’argomento sviluppato da tale istituzione nel corso del giudizio (v. in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑628/10 P e C‑14/11 P , EU:C:2012:479 , punti da 72 a 79 ; del 19 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P , EU:C:2013:175 , punti da 126 a 129 , e del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange, C‑486/15 P , EU:C:2016:912 , punti da 130 a 132 ). 56 Inoltre, come si evince dai punti 154, 157 e 173 della sentenza impugnata, le osservazioni della TV2/[OSCURATO:PERSONA] al riguardo sono state ascoltate e quest’ultima non ha rinunciato al suo ricorso sul punto. 57 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. 58 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev’essere integralmente respinto. Sulla domanda di sostituzione di elementi della motivazione della [OSCURATO:PERSONA] 59 Con la sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver giudicato che la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] era soddisfatta nel caso di specie e invita la Corte a procedere a una sostituzione della motivazione al riguardo. Tale domanda presenterebbe un interesse nell’ipotesi in cui fosse accolto il primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], relativo all’applicazione della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. 60 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di tale domanda. 61 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], C‑439/11 P , EU:C:2013:513 , punto 42 , e del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/[OSCURATO:PERSONA], C‑540/14 P , EU:C:2016:469 , punto 42 ). 62 Orbene, poiché le condizioni [OSCURATO:PERSONA] sono cumulative e il primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato respinto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’interesse richiesto a presentare la domanda. 63 Inoltre, tale domanda, che è stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso alla presente impugnazione, e che non tende né all’accoglimento né al rigetto, totale o parziale, della stessa, non può estenderne l’oggetto (v. per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punti 100 e 101 ). 64 Ne risulta che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non è ricevibile. Sulle spese 65 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 66 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 67 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la condanna alle spese della TV2/[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla, oltre alle proprie spese, alla totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. 68 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 69 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che era interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporterà le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.