CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Perugini-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] principali-nonché controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bezzi-controricorrente principale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bezzi-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 645/2022depositata il 25/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quali società che si eranosuccedute nella proprietà di un terreno, essendone stata la primaproprietaria dal 2008 al 2012 e la seconda dal 2012 in poi, deducendol’esistenza di costruzioni, in parte anche abusive, di proprietà dellaItalfond S.p.a. che non rispettavano le distanze dal confine e di cumuliferrosi inquinanti, hanno convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e ilComune di [OSCURATO:PERSONA] (BS), quest’ultimo sia in qualità di proprietario diuna striscia di terreno a confine con le loro proprietà sia per avere omessodi effettuare i dovuti controlli sulle opere abusivamente realizzate dallaItalfond [OSCURATO:SOCIETA] società attrici hanno proposto domanda di arretramentodelle costruzioni illegittime e di condanna al risarcimento dei danni.I convenuti si sono entrambi costituiti, [OSCURATO:SOCIETA]. resistendo alledomande e svolgendone di riconvenzionali (tra cui, per quanto qui diinteresse, domanda di pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., e, inNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026subordine, di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, inrelazione a una striscia di terreno, posta tra i fondi di proprietà privata) eil Comune resistendo e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA] peressere garantito dalla stessa in caso di condanna.La terza chiamata si è parimenti costituita resistendo a tutte le domande.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Brescia, per quanto diinteresse in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., a: - eseguire ilripristino del muro di cinta danneggiato di proprietà delle attrici, per uncosto stimato in euro 60.000,00, oltre IVA; - arretrare il terrapieno pertutto il perimetro dell’area delle attrici, sino al rispetto della distanzalegale dal confine fissata in metri 5,00; - arretrare il fabbricato utilizzatocome autorimessa e ripostiglio (identificato in perizia con la lettera D) e ilparcheggio pertinenziale dell’acciaieria (lettera B) sino al rispetto delladistanza dal confine di metri 5,00. Il Tribunale, inoltre, ha accertatol’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù in capo a ItalfondS.p.a. di mantenere il “deposito materiali” (lett. F) a distanza inferiore dalconfine, ha respinto le ulteriori domande proposte contro i convenuti e haregolato le spese di lite.A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]., le quali hanno proposto ancheappello incidentale, nonché nella resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con sentenzan. 645/2022 pubblicata il 25.05.2022, in parziale riforma della sentenzaimpugnata: - ha revocato la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a un facere,sostituendo detta condanna con quella al pagamento, a titolo dirisarcimento danni, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - ha esteso alComune di [OSCURATO:PERSONA] la condanna ad arretrare il terrapieno sito sulsuo fondo, nonché a demolire gli edifici soprastanti sino al limite di mt. 5dal confine con il fondo di proprietà [OSCURATO:SOCIETA].; - ha rilevato laNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia relativaal “deposito materiali” (lett. F); - ha regolato le spese processuali dientrambi i gradi del giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto qui di interesse, si è ritenutoche: - erano inammissibili alcune produzioni documentali effettuatetardivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al dichiarato scopo di supplire aun’inerzia del consulente tecnico d’ufficio; - era viziata da ultrapetizione lacondanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino del muro di cintadelle attrici, ed essa andava sostituita con quella al risarcimento perequivalente; - era provata la realizzazione, lungo tutto il confine con laproprietà delle attrici, di un riporto di terreno, qualificabile comecostruzione ai fini della normativa in tema di distanze; - la striscia diterreno intestata al Comune in cui scorreva il canale denominato VasoSerioletta Mazzola costituiva bene demaniale e non era né commerciabilené suscettibile di usucapione; - la pensilina adiacente il capannone, giàinsistente su detto terreno, era stata demolita in esecuzione di unasentenza del giudice amministrativo, sicché era cessata la materia delcontendere sulla medesima, oggetto del terzo motivo di appelloincidentale delle società attrici; - la condanna al ripristino delle distanzelegali andava estesa anche al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quantoproprietario dell’area in questione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di cinque motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendoaltresì ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito a entrambi i ricorsicon due diversi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede.Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve premettersi che, pur avendo le società controricorrentievidenziato nella memoria illustrativa che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avevavo già dato esecuzione agli adempimentiprescritti dalla sentenza della Corte d’appello, ugualmente gli stessi nonhanno rinunciato alle relative domande ed eccezioni, né risulta che sianovenute meno le ragioni di contrasto tra le parti, sicché non può dirsicessata la materia del contendere tra le stesse.2. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato come segue: suldedotto terrapieno (secondo motivo appello [OSCURATO:SOCIETA]) - vizi denunciati:violazione o falsa applicazione degli artt. 873 ss. c.c. nonché omessoesame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.Secondo parte ricorrente, la disciplina in tema di distanze tra costruzioninon sarebbe applicabile ai terrapieni. Inoltre, a dire della parte, la Corteterritoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal consulente tecnicod’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbeconsiderato ai fini della decisione una serie di elementi emergenti dalladocumentazione prodotta in atti nonché dagli accertamenti svolti in sededi accertamento tecnico preventivo, dai quali doveva desumersi che non vifosse prova dell’avvenuta realizzazione di un terrapieno da parte dellaricorrente dopo l’acquisto dell’area in questione.Il motivo è infondato.In primo luogo, con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 873 c.c.,deve rilevarsi che, per costante orientamento di legittimità, in caso difondi a dislivello non può considerarsi "costruzione" ai fini e per gli effettidell'art. 873 c.c. il muro di contenimento realizzato per evitaresmottamento o frane. Nel caso invece di dislivello derivante dall'operaNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell'uomo devono, invece, considerarsi costruzioni in senso tecnico -giuridico il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbianoprodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura deiluoghi (cfr.: Cass. n. 4511/1997; Cass. n. 4824/2000; Cass. n.8393/2000; Cass. n. 12239/2002; Cass. n. 16925/2003; Cass. n.1217/2010; Cass. 18500/2020).Per il resto, la censura riguarda le risultanze degli accertamenti peritali,condivise e richiamate dalla Corte d’appello ai fini della decisione.In proposito, deve osservarsi che, qualora sia denunciato il vizio di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).Come precisato in altro precedente di legittimità (cfr.: Cass. n.22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero eproprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Nella specie, le censure della parte, più che a veri e propri fatti storici, siriferiscono agli elementi istruttori presi in esame, ai fini degli accertamentiperitali, dal consulente tecnico d’ufficio, le cui conclusioni sono statecondivise e recepite dal giudice del merito.Quelli che vengono indicati come fatti storici, sono, in realtà, il risultato diun’attività logico-deduttiva della parte, il che, pertanto, non si presta adessere inquadrato nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Va inoltre rilevato che i dati indicati dalla ricorrente non sono gli unici adessere stati acquisiti agli atti in ordine alla questione in esame.Le due società controricorrenti, infatti, da parte loro, hanno indicatoulteriori elementi istruttori, parimenti acquisiti agli atti e riguardanti lerisultanze degli accertamenti svolti in sede amministrativa (cfr.: primocontroricorso, a pag. 19), elementi in contrasto con le considerazionisvolte nel ricorso.Ciò induce ad escludere che quanto rappresentato dalla ricorrente abbiacarattere decisivo con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,tale che, una volta considerato ciò, la "ratio decidendi" venga a trovarsipriva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, trale altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n.25608/2013; Cass. n. 21223/2018), visto che la decisione sul puntopresuppone il prudente apprezzamento di tutte le prove e non solo di unaparte di esse.3. Il secondo motivo del ricorso principale è rubricato come segue:domande riconvenzionali contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivoappello [OSCURATO:SOCIETA]) - vizi denunciati: violazione o falsa applicazione degliNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026artt. 822 ss., 1158 e 2932 c.c. e della legge 5/1/1994 n. 37, nonchéomesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra leparti.Secondo la ricorrente, aveva errato la Corte d’appello nel riteneredemaniale l’area interessata dal [OSCURATO:PERSONA], e ciò sulla scortadelle seguenti circostanze, non considerate dal giudice del merito: - sitrattava di un vaso intubato, artificiale, realizzato da privati e posto aservizio di una singola utenza privata, in cui le acque erano appositamenteimmesse in base a singoli atti; - il terreno soprastante, pertanto,apparteneva al patrimonio disponibile del Comune; - l’iscrizione nel RIM([OSCURATO:PERSONA]) del Comune avrebbe avuto caratteredichiarativo e non costitutivo, essa era avvenuta nel 2004 e attualmentenon vi sarebbe stato più titolo di permanenza nel RIM. Infine, secondo laparte, l’acquisto per usucapione si era perfezionato fin dal 1989 e larelativa sentenza di accertamento ha natura dichiarativa, sicché insentenza si era verificata una falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.Il motivo è infondato.Preliminarmente, premesso che la Corte di merito, a pag. 21 dellasentenza impugnata, ha affermato che restava «assorbita la questione,pur condivisibilmente sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], secondo cuil’immissione in possesso prima della stipula del contratto definitivo dicompravendita non concretizza possesso ad usucapionem», deve rilevarsiche, diversamente da quanto eccepito dalla difesa delle controricorrenti,tale asserzione non era suscettibile di impugnazione in questa sede.È evidente, infatti, che l'accenno all’ulteriore considerazione è avvenutoper mera completezza espositiva e senza che questa valutazione fossecompiutamente illustrata e posta a base della decisione assunta, tanto piùche le domande disattese dai giudici di merito per l’accertato caratteredemaniale del bene erano due, quella di trasferimento ex art. 2932 c.c. eNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026quella subordinata di accertamento dell’usucapione, e la ragione indicataad abundantiam dalla Corte d’appello riguardava solo la seconda.Pertanto, come più volte affermato in sede di legittimità, è inammissibile,in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuriun'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", epertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Infatti,un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che nonabbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendoimproduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso percassazione, per difetto di interesse (cfr.: Cass. n. 8755/2018; Cass. n.18429/2022).Passando alla questione concernente la natura demaniale ovvero privatadella striscia di terreno oggetto di causa, deve rilevarsi, in primo luogo,che, per quanto disposto dall’art. 144, comma 1, d. lgs. n. 152/2006,tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dalsottosuolo, appartengono al demanio dello Stato; inoltre, ai sensi dell’art.143, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, gli acquedotti, le fognature, gliimpianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietàpubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte deldemanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sonoinalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge; infine, l’art.947, terzo comma, c.c. esclude la sdemanializzazione tacita dei beni deldemanio idrico.Su quest’ultimo punto, si è ritenuto (cfr.: Tribunale Superiore delle AcquePubbliche n. 188 del 10.10.2025) che, in materia di demanio idrico, dopola modifica dell’art. 947 c.c. introdotta dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, èesclusa ogni forma di sdemanializzazione tacita, potendo la perdita dellanatura demaniale avvenire solo mediante provvedimento espressodell’Agenzia del Demanio. La realizzazione di opere inamovibili otrasformative del suolo demaniale da parte del concessionario, ancorchéNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026assentite, o il disuso prolungato del bene non determinano la perdita delladestinazione ad uso pubblico del bene (artt. 822, 823, 829, 947 c.c.;d.P.R. 380/2001). Ne consegue che, in mancanza di un formaleprovvedimento di sdemanializzazione o declassificazione, il possesso dibene demaniale da parte del privato è inidoneo all’acquisto perusucapione, essendo la relazione con la res regolata da un rapportoconcessorio che esclude l’animus rem sibi habendi (artt. 1140 ss. e 1158c.c.).Così delineato il quadro normativo di riferimento, l’accertamento inconcreto della natura demaniale o privata del canale e dell’area per cui ècausa costituisce questione di fatto demandata al giudice del merito, le cuivalutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove congruamentemotivate.Quanto all’inclusione del canale nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune,essa, sebbene non abbia carattere costitutivo, ha pur sempre valorericognitivo (cfr.: Cass. n. 11757/2013), e, come osservato nella sentenzaimpugnata, malgrado l’asserita perdita dei relativi presupposti, tesisostenuta sulla scorta del parere riportato a pag. 39 del ricorso, nonrisulta venuta meno.Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, sulla scorta degliaccertamenti peritali, le cui conclusioni sul punto sono state recepite, si èaffermato che non vi fosse spazio per un’esclusione del canale da dettoelenco in via interpretativa, al fine di degradarlo a mero canale privato.La Corte d’appello ha anche richiamato un precedente di legittimitàsecondo cui, sebbene sia da escludere, in base al combinato disposto degliartt. 822 e 824 c.c., che l'ordinamento contempli, come ipotesi normale,un demanio idrico comunale, è tuttavia applicabile il regime del demanioidrico agli acquedotti di proprietà comunale, tra i quali si comprendono icanali destinati allo scorrimento delle acque anche per l'irrigazione (cfr.:Cass. n. 10287/2015).Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026La tesi relativa al carattere originariamente privato del canale e alla suarealizzazione ad opera di privati risulta in contrasto con le ulterioricircostanze parimenti dedotte dalla ricorrente.In particolare, la delibera del Consiglio Comunale del 1969, anch’essarichiamata in atti, presuppone la proprietà pubblica del canale e dell’areaed è pacifico che ad essa non abbia fatto seguito alcun rogito; inoltre, lastessa domanda riconvenzionale di trasferimento immobiliare dell’area exart. 2932 c.c., con sentenza che ha natura non già meramentedichiarativa, bensì costitutiva (la domanda di accertamentodell’usucapione risulta formulata in subordine), presuppone parimentil’attuale titolarità dell’area in capo al Comune, né sono stati indicatielementi concreti in senso contrario a fronte delle deduzioni dellecontroricorrenti, secondo cui non risulterebbe da quanto tempo il canalesia stato intubato e da parte di chi.La parte, infine, non ha indicato alcun elemento a supporto delle deduzioniformulate riguardo alla destinazione del canale ad uso privato.Pertanto, le considerazioni contenute nella sentenza impugnata nonrisultano in contrasto con le norme indicate nella rubrica, né risultaomesso l’esame di fatti decisivi.4. Il terzo motivo del ricorso principale è rubricato come segue:condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 60.000 per il muro di cinta(primo motivo appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]) - vizi denunciati: violazione ofalsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2055 c.c., nonché omessoesame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.In particolare, a dire della ricorrente, la Corte d’appello, in accoglimentodel primo motivo di appello incidentale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. emuro di proprietà della controparte, senza prendere in considerazione glielementi evidenziati dalla parte in questione nella comparsa conclusionaleNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026(incuria con cui il muro era stato lasciato abbandonato all’aggressione deivegetali e totale mancanza di qualsiasi manutenzione).Il motivo è infondato.Per quanto concerne il vizio di violazione di legge, deve osservarsi cheesso consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Al contrario, nella specie, la ricorrente non ha esposto alcun problemainterpretativo delle norme indicate in rubrica, limitandosi a dolersi dellavalutazione di merito.Inoltre, quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., laparte non risulta aver fornito indicazione di alcun fatto storico, né dellasua decisività in senso contrario alle conclusioni della Corte di merito, ovesi consideri che la questione è stata oggetto degli accertamenti peritali eche il consulente tecnico d’ufficio ha individuato quali cause deldanneggiamento del muro delle condotte imputabili all’odierna ricorrente(cfr.: primo controricorso, a pag. 23).5. Il quarto motivo del ricorso principale è rubricato come segue: tettoiamagazzino (alias deposito materiali alias pensilina) (terzo motivo appelloincidentale [OSCURATO:SOCIETA]) - vizi denunciati: violazione o falsa applicazionedegli artt. 1074 c.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisiviche sono stati oggetto di discussione tra le parti.In particolare, premesso che il Tribunale aveva accertato l’acquisto perusucapione in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. della servitù relativa al mantenimentoa distanza non legale di un “deposito materiali” (detto anche “pensilina”) eNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026che la pronuncia era stata appellata dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e FinprismaS.r.l., doveva ritenersi erronea l’affermazione della Corte di meritosecondo cui il motivo era superato dalla sopravvenuta demolizione incorso di causa del manufatto in questione. Invero, avendo la parteacquistato il diritto di edificare in tale area senza il rispetto della distanzaregolamentare dal confine e non essendo decorso il termine di cui agliartt. 1073 e 1074 c.c., la ricorrente, nonostante la demolizione, avrebbeconservato il diritto di edificare nuovamente in quel punto a distanza nonregolamentare dal confine.Il motivo è inammissibile.Sul punto, deve rilevarsi che, come emerge dalle difese svolte dalla SocimS.p.a. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il manufatto demolito insisteva anche sullastriscia di terreno di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] oggetto didomanda riconvenzionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e del secondomotivo del ricorso principale in esame.In particolare, le due società attrici hanno dedotto di aver evidenziato, tral’altro, in sede di proposizione dell’appello incidentale, che il Tribunale nonsi era «avveduto che, una volta esclusa la possibilità di usucapire laproprietà del terreno (per la striscia di due metri di proprietà del Comune)la sorte dell’edificio soprastante non può che seguire di conseguenza inbase al principio dell’accessione: non può [OSCURATO:SOCIETA] mantenere un edificioproprio su proprietà di terzi in assenza di domanda volta alla costituzionedi un diritto superficiario» (cfr.: controricorso, a pag. 15).Inoltre, come emerge dalla sentenza impugnata, a pag. 22, e dal ricorso,a pag. 49, la pensilina risulta demolita in esecuzione di provvedimentiamministrativi del Comune e di una decisione del giudice amministrativo.Va osservato, a questo punto, che l'interesse ad agire, previsto qualecondizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente didistinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette aconseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato diNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, vaidentificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fattolesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processoe l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciòconsegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poichésolo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettivaassurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece esclusoquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massimao accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future omeramente ipotetiche (cfr.: Cass. n. 5635/2002; Cass. n. 12532/2024).In concreto, le circostanze sopra esposte, nonché il rigetto dei primi duemotivi del ricorso, consentono di escludere in capo alla società ricorrentela sussistenza di un interesse attuale a sollevare la questione in questasede, risultando assolutamente ipotetica e remota, a tutto volerconcedere, l’eventualità di una ricostruzione del manufatto senza alcunavariazione rispetto alle originarie dimensioni, né aumenti della volumetriao cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento alconfine (Cass. n. 12535/2024; Cass. n. 15041/2018; Cass. n. 3391/2009;Cass. n. 23458/2004), come prospettato nel ricorso.6. Il quinto motivo del ricorso principale è rubricato come segue: rilievofotogrammetrico relativo al volo del 24/6/1975 - vizi denunciati:violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.In particolare, era erronea la decisione della Corte d’appello di dichiarareinammissibile la produzione, pacificamente tardiva, del rilievofotogrammetrico quotato relativo al volo del 24/6/1975, onde sopperireall’inerzia del consulente tecnico d’ufficio. Infatti, quest’ultimo avrebbepotuto acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti,tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, conil solo limite che tali documenti non fossero diretti a provare i fattiprincipali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, e sempreNumero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026che non si trattasse di documenti diretti a provare fatti principali rilevabilid'ufficio, ipotesi, queste ultime, non verificatesi nella fattispecie.Il motivo è inammissibile.La questione relativa alla mancata ammissione delle prove rileva non giàdi per sé stessa, bensì se, e nella misura in cui, essa abbia avutoconseguenze sulla decisione di merito.Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancataammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto delgiudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, ilricorrente ha l'onere, tra l’altro, di dimostrare sia l'esistenza di un nessoeziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato algiudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa,così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delleprove (cfr.: Cass. n. 23194/2017; Cass. n. 4178/2007).Nella specie, la stessa ricorrente ha affermato che il rilievo relativo al volodel 24.06.1975 «non appare strettamente indispensabile, dal momentoche le risultanze del medesimo risultano già presenti negli altri rilieviacquisiti agli atti del giudizio di primo grado», dal che deve desumersi chenon si verta in tema di elemento di prova decisivo.7. L’unico motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue: error iniudicando per errata applicazione di legge (legge n. 36 del 1994; artt. 822e ss.gg. del codice civile; artt. 1158 ss.gg. c.c.; art. 2932 c.c.) e pertravisamento e/o errata valutazione dei fatti. Error in iudicando per errataapplicazione di legge (art. 872 cod. civ.).A dire del Comune, diversamente da quanto affermato nella sentenzaimpugnata, le acque del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero pubbliche,né avrebbero carattere demaniale il sedime soprastante e il terrenocircostante, avuto riguardo alla natura solo dichiarativa della mappaturadel reticolo idrico minore e al fatto che l’eventuale carattere pubblico delleacque non rende demaniali il canale e il terreno circostante. Inoltre,Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026sarebbe erronea la decisione di estensione al Comune della condanna allariduzione in pristino relativa a opere a cui l’Ente non aveva contribuitominimamente, essendo l’area in questione posseduta da tempoimmemorabile dalla ricorrente principale, così come pure erronea era lastatuizione sulle spese processuali, ad essa conseguente.Deve preliminarmente osservarsi che l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesivarivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragionedel fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgeredall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8486/2024).Nondimeno, il ricorso incidentale è infondato.Per quanto concerne la censura circa la natura demaniale o meno delcanale posto in prossimità del confine con il fondo di proprietà dellecontroricorrenti, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimentoal secondo motivo del ricorso principale, aggiungendosi che in questa sedeil sindacato è limitato alla legittimità della decisione di merito, risultandoinvece precluso un riesame delle valutazioni della Corte territoriale.Quanto, poi, alla pretesa violazione dell’art. 872 c.c., si osserva chel'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deveessere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzioneillegittima, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine didemolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che lacostruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, alquale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione (cfr.: Cass.n. 13072/1995; Cass. n. 3236/2017), né potendo, tale circostanza,incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituitadall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanzaillegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materialedelle opere realizzate (cfr.: Cass. n. 17602/2015).Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, le questioni relative alla responsabilità per la realizzazione e ilmantenimento in loco delle opere per cui è causa non rilevano ai fini dellapronuncia di condanna all’arretramento.8. Alla luce di quanto precede, vanno disattesi sia il ricorso principale siaquello incidentale.Va disposta la compensazione delle spese processuali di legittimità tra laricorrente principale e il ricorrente incidentale, avuto riguardo all’assenzadi un contrasto tra le rispettive conclusioni, il che impedisce di formulareal riguardo un giudizio di soccombenza, mentre le due parti in questionevanno condannate, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore delle societàcontroricorrenti sulla scorta del principio della soccombenza; nulla, infine,va disposto con riferimento alle spese quanto alla parte rimasta intimata.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa lespese processuali di legittimità tra la ricorrente principale e il ricorrenteincidentale; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], invia tra loro solidale, a rifondere in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e dellacomplessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.500,00 per compensi, oltre15% per rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge, se ed inquanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 18139/2022Numero sezionale 1102/2026Numero di raccolta generale 12548/2026Data pubblicazione 04/05/2026per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci