CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10.6.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine al reato di furto aggravato continuato in concorso con conseguente condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Con un unico motivo di ricorso deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sia in relazione alla contestata recidiva ex art. 99 comma 4, cod.pen. sia in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla recidiva contestata. Il ricorso è manifestamente infondato con riguardo ad entrambi i profili. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte territoriale con motivazione puntuale e diffusa, dopo aver analizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, ha ritenuto che la violazione del patrimonio altrui rappresenti uno stile di vita dell'imputato che certamente ha influito sulla commissione dei reati per cui è processo. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha correttamente valutato che non emergono elementi di segno positivo in favore dell'imputato non avendo lo stesso cambiato stile di vita anche allorché ha reperito un'attività lavorativa. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nso