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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 04130/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18333/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 349/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta la rinuncia al ricorso depositata telematicamente dal ricorrente in data 9 novembre 2025; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della questione giuridica, sulla quale si sono pronunciate questa Corte, la Corte Costituzionale e, solo successivamente al deposito del ricorso, la Corte di Giustizia.

Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 12/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18333/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 349/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta la rinuncia al ricorso depositata telematicamente dal ricorrente in data 9 novembre 2025; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della questione giuridica, sulla quale si sono pronunciate questa Corte, la Corte Costituzionale e, solo successivamente al deposito del ricorso, la Corte di Giustizia. Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 12/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026
Decreto Cassazione n. 04130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris