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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 28153/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,;Arilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che, in data 4 maggio 2026, il difensore della parte civile ha depositato una memoria contenente conclusioni scritte e la nota spese e ritenuto che essa sia tardiva, in quanto il deposito è avvenuto senza rispettare il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso censura l'inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta capacità intimidatoria degli epiteti indirizzati alla vittima da parte del ricorrente; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, avendo la sentenza motivatamente ritenuto che le espressioni utilizzate fossero idonee a ingenerare il timore di un male ingiusto e in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, per l'integrazione del delitto di minaccia non è necessario che la prospettazione del medesimo intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta realizzata dall'agente, in relazione alla situazione concreta, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che in ragione della tardività della memoria depositata dalla parte civile non debba procedersi alla rifusione delle spese dalla stessa sostenuta nel presente giudizio, P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,;Arilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che, in data 4 maggio 2026, il difensore della parte civile ha depositato una memoria contenente conclusioni scritte e la nota spese e ritenuto che essa sia tardiva, in quanto il deposito è avvenuto senza rispettare il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso censura l'inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta capacità intimidatoria degli epiteti indirizzati alla vittima da parte del ricorrente; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, avendo la sentenza motivatamente ritenuto che le espressioni utilizzate fossero idonee a ingenerare il timore di un male ingiusto e in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, per l'integrazione del delitto di minaccia non è necessario che la prospettazione del medesimo intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta realizzata dall'agente, in relazione alla situazione concreta, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che in ragione della tardività della memoria depositata dalla parte civile non debba procedersi alla rifusione delle spese dalla stessa sostenuta nel presente giudizio, P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris