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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25205/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 7/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di estorsione, violazione di domicilio, minacce e danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi a),b),c),d) della rubrica; alla valutazione della prova, all'applicazione della recidiva e alla misura della pena.3.

Rileva la Corte che è acquisito in atti certificato dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina dal quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è ivi deceduto il 23 novembre 2021.

Pertanto, a norma dell'art. 150 cod.pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'estinzione dei reati per morte dell'imputato. 3.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, Rv. 251981; Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160).

In difetto di instaurazione del rapporto processuale e di cessazione della regiudicanda difettano i presupposti per la liquidazione delle spese del grado richiesta dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per le spese richieste dalla parte civile.

Così deciso in Roma il 18/5/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 7/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di estorsione, violazione di domicilio, minacce e danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi a),b),c),d) della rubrica; alla valutazione della prova, all'applicazione della recidiva e alla misura della pena.3. Rileva la Corte che è acquisito in atti certificato dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina dal quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è ivi deceduto il 23 novembre 2021. Pertanto, a norma dell'art. 150 cod.pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'estinzione dei reati per morte dell'imputato. 3.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, Rv. 251981; Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160). In difetto di instaurazione del rapporto processuale e di cessazione della regiudicanda difettano i presupposti per la liquidazione delle spese del grado richiesta dalla parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso in Roma il 18/5/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris