CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAj_dato avvi alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Paola, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.400,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petruzzellis DEPO