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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18407/2026

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peciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, in persona delCuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato1 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coggiatti, elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, viaAntonio Stoppani, n. 1, il quale chiede che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 455/2023,depositata il 15/3/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 455/2023,depositata il 15/3/2023, rigettava il reclamo proposto ex art. 51CCII da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA].,avverso la sentenza del tribunale di Catania n. 223/2022 del1/12/2022, di apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella società, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialericonosceva l’esistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] edall’Agenzia delle entrate (le risultanze di quest’ultimo credito sonostate acquisite d’ufficio), sia pure non ancora definitivi, edevidenziava che i bilanci degli ultimi tre esercizi non erano statiapprovati e depositati nel registro delle imprese ex art. 2435 c.c.,sicché – annotava - «ove difettino tali requisiti o essi non sianoritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenereconto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della2 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (sicitavano Cass. n. 33091 del 2018 e Cass. n. 13746 del 2017).Ad avviso della Corte territoriale, nel caso di specie, non era«possibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, inpunto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle vocidel bilancio e di ogni altra voce indicata nell’art. 2427 c.c.».Pertanto, non era stata dimostrata la qualifica della [OSCURATO:SOCIETA]., qualeimpresa minore, sottratta alla liquidazione giudiziale ex art. 121CCII.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSerafina Perni, quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]3.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,depositando memoria.4.

Ha resistito con controricorso anche la curatela dellaliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «omissioneimmotivata dell’esame di documenti decisivi comprovanti lo stato disottodimensionamento (cd. non fallibilità) dell’impresa, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La sentenza avrebbe omesso di valutare l’esame dell’interadocumentazione, «nel suo significativo complesso», prodotta dallareclamante «sino all’udienza camerale», che avrebbe dimostrato lasua qualifica di impresa minore dal 2015, per ben sette anni, primadella istanza di apertura di liquidazione giudiziale del 2022.Attraverso tali bilanci, taluni pubblicati presso il registro delleimprese (quelli sino al 2018), si dimostrava che dal 2017 (ossiacinque anni prima dell’istanza di liquidazione) l’impresa era scesaaddirittura sotto la soglia della microimpresa ex art. 2435-ter c.c.3 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sarebbero stati depositati anche gli atti di dismissione diprecedenti investimenti oltre al licenziamento di tutti i lavoratori giànel 2015.Tali fatti erano stati allegati già in sede di reclamo, anche se idocumenti erano stati depositati «prima della comparizione incamera di consiglio».Sia le allegazioni che i documenti sarebbero stati ignorati dallaCorte d’appello.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., dell’art.2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.».Lo stato di inattività della società da almeno sette anni primadella domanda di liquidazione giudiziale del 2022 sarebbeconfermato dalle stesse affermazioni del creditore procedente,costituitosi in sede di reclamo.La sentenza avrebbe trascurato tale allegazione, pur trattandosidi fatto pacifico, avendo sostanzialmente il creditore confermato chela società aveva cessato ogni attività sin da 2015.Sia i bilanci degli ultimi tre esercizi, non approvati e nondepositati, sia i dati emersi nei bilanci pubblici per i precedenti anni2011-2018, sia le allegazioni delle produzioni del creditoreprocedente, stavano a significare il sottodimensionamento dellasocietà.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 2427 e art. 2435-ter c.c., primocomma, art. 121 lett. d, comma 1, CCII art. 2 CCII - vizio logico -in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello si è soffermata, in particolare, sull’assenza deidati di cui alla nota integrativa ex art. 2427 c.c., non essendo4 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026possibile – ad avviso della Corte di merito - procedere alla verificadei dati riportati nei bilanci, in punto di correttezza dei criteriapplicati nella valutazione delle voci dei bilanci e di ogni altra voceindicata nell’art. 2427 c.c.Per la ricorrente, invece, avrebbe errato la sentenza nelsanzionare l’assenza della nota integrativa negli ultimi tre bilanci,dal 2019 al 2021, in quanto gli stessi sarebbero stati redatti con laformula prevista per le microimprese dall’art. 2435-ter c.c., nonessendo stati superati i limiti di legge per due esercizi consecutivi(attivo patrimoniale euro 175.000,00; ricavi per euro 350.000,00;dipendenti occupati in media durante l’esercizio: cinque unità).Il giudice del reclamo, dunque, avrebbe omesso l’esame di tuttii documenti, non solo dei bilanci pubblicati, ma anche dei restanti,non valutando che la nota integrativa mancava perché l’impresa erascesa sotto la soglia delle microimprese nel 2017 e nel 2018, perdue esercizi consecutivi, non rendendosi più necessario taledocumento contabile.Per tali due annualità non sarebbero stati superati limiti di legge.4.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe sollecitato il contraddittorio inordine alla questione della mancanza della nota integrativa ex art.2427 c.c.5.

Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Si contesta alla Corte d’appello di aver proceduto alla condannaper lite temeraria.5 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026Per la ricorrente, invece, temeraria sarebbe stata l’istanza diliquidazione del creditore procedente, il quale aveva allegato che lasocietà debitrice era di fatto cessata da almeno sette anni; fattoquesto impeditivo della sua istanza.6.

Il primo e il terzo motivo di impugnazione, che vanno trattaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati neitermini che seguono.7.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello percui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senzaassurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci,il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumentiprobatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabilidell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato daterzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e deidati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35381; Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass.Sez.

1. 9/11/2020, n. 25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n. 13643).Va, poi, chiarito, che la società reclamante ben poteva produrrenuovi documenti anche dopo la presentazione del reclamo ex art. 516 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026CCII, valendo quanto già affermato a proposito del reclamo ex art.18 l. fall., e cioè che la legge si limita a prevedere che il ricorso devecontenere «l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrenteintende avvalersi e dei documenti prodotti», senza sanzionare lamancata produzione in tale sede come decadenza (Cass., sez. 6-1,n. 20481 del 2015; Cass. 26/10/2021, n. 30159; Cass., sez. 1,30/1/2017, n. 2235).8.

Tanto premesso, la Corte d’appello, dopo avere evidenziatoche i bilanci degli ultimi tre esercizi (anni 2019-2021) non eranostati né approvati né depositati presso il registro delle imprese, si èlimitata ad affermare che, in tal caso, «il giudice può motivatamentenon tenere conto dei bilanci prodotti», aggiungendo che non erapossibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, «inpunto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle vocidel bilancio e di ogni altra voce indicata nell’art. 2427 c.c.».In tal modo, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto deifatti, che la mole di documenti prodotti dalla società reclamante,asseritamente andava a rappresentare in aggiunta ai bilanci deltriennio 2019-2021.Non ha tenuto conto dei bilanci pubblicati dal 2011 alla 2018(pure estranei al triennio, ma contenenti potenzialmente dati conriflessi anche sull’attività dell’ultimo periodo della società), deimodelli unico e Irap degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre che deidocumenti prodotti dopo la presentazione del reclamo, ma primadell’udienza fissata per la comparizione delle parti, tra i quali gli attidi gestione dell’impresa, tesi a dimostrare gli investimenti effettuatidalla stessa prima della rideterminazione dei consumi da parte dellacreditrice Edison oltre ai disinvestimenti a valle, ed al licenziamentodei lavoratori.7 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte d’appello, insomma, non ha in alcun modo motivatosulle ragioni per le quali ha ritenuto di non procedere alla valutazionedella correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci deibilanci non approvati e non depositati.9.

Tra l’altro, la Corte territoriale neppure ha verificato lasussistenza dei requisiti in capo alla società della «microimpresa»ex art. 2435-ter c.c., prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 125 del2024, in vigore dal 25/9/2024, la cui applicazione riguarda gliesercizi aventi inizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In caso di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2435-ter c.c.,ove trattasi di microimprese, le stesse sono esonerate dallaredazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa «quandoin calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dalprimo comma dell’art. 2427, numeri 9 e 16».10.

I restanti motivi restano assorbiti.11.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente8 RG n. 9328/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, in persona delCuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato1 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coggiatti, elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, viaAntonio Stoppani, n. 1, il quale chiede che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 455/2023,depositata il 15/3/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 455/2023,depositata il 15/3/2023, rigettava il reclamo proposto ex art. 51CCII da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA].,avverso la sentenza del tribunale di Catania n. 223/2022 del1/12/2022, di apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella società, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialericonosceva l’esistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] edall’Agenzia delle entrate (le risultanze di quest’ultimo credito sonostate acquisite d’ufficio), sia pure non ancora definitivi, edevidenziava che i bilanci degli ultimi tre esercizi non erano statiapprovati e depositati nel registro delle imprese ex art. 2435 c.c.,sicché – annotava - «ove difettino tali requisiti o essi non sianoritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenereconto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della2 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (sicitavano Cass. n. 33091 del 2018 e Cass. n. 13746 del 2017).Ad avviso della Corte territoriale, nel caso di specie, non era«possibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, inpunto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle vocidel bilancio e di ogni altra voce indicata nell’art. 2427 c.c.».Pertanto, non era stata dimostrata la qualifica della [OSCURATO:SOCIETA]., qualeimpresa minore, sottratta alla liquidazione giudiziale ex art. 121CCII.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSerafina Perni, quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,depositando memoria.4. Ha resistito con controricorso anche la curatela dellaliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «omissioneimmotivata dell’esame di documenti decisivi comprovanti lo stato disottodimensionamento (cd. non fallibilità) dell’impresa, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La sentenza avrebbe omesso di valutare l’esame dell’interadocumentazione, «nel suo significativo complesso», prodotta dallareclamante «sino all’udienza camerale», che avrebbe dimostrato lasua qualifica di impresa minore dal 2015, per ben sette anni, primadella istanza di apertura di liquidazione giudiziale del 2022.Attraverso tali bilanci, taluni pubblicati presso il registro delleimprese (quelli sino al 2018), si dimostrava che dal 2017 (ossiacinque anni prima dell’istanza di liquidazione) l’impresa era scesaaddirittura sotto la soglia della microimpresa ex art. 2435-ter c.c.3 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sarebbero stati depositati anche gli atti di dismissione diprecedenti investimenti oltre al licenziamento di tutti i lavoratori giànel 2015.Tali fatti erano stati allegati già in sede di reclamo, anche se idocumenti erano stati depositati «prima della comparizione incamera di consiglio».Sia le allegazioni che i documenti sarebbero stati ignorati dallaCorte d’appello.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., dell’art.2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.».Lo stato di inattività della società da almeno sette anni primadella domanda di liquidazione giudiziale del 2022 sarebbeconfermato dalle stesse affermazioni del creditore procedente,costituitosi in sede di reclamo.La sentenza avrebbe trascurato tale allegazione, pur trattandosidi fatto pacifico, avendo sostanzialmente il creditore confermato chela società aveva cessato ogni attività sin da 2015.Sia i bilanci degli ultimi tre esercizi, non approvati e nondepositati, sia i dati emersi nei bilanci pubblici per i precedenti anni2011-2018, sia le allegazioni delle produzioni del creditoreprocedente, stavano a significare il sottodimensionamento dellasocietà.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 2427 e art. 2435-ter c.c., primocomma, art. 121 lett. d, comma 1, CCII art. 2 CCII - vizio logico -in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello si è soffermata, in particolare, sull’assenza deidati di cui alla nota integrativa ex art. 2427 c.c., non essendo4 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026possibile – ad avviso della Corte di merito - procedere alla verificadei dati riportati nei bilanci, in punto di correttezza dei criteriapplicati nella valutazione delle voci dei bilanci e di ogni altra voceindicata nell’art. 2427 c.c.Per la ricorrente, invece, avrebbe errato la sentenza nelsanzionare l’assenza della nota integrativa negli ultimi tre bilanci,dal 2019 al 2021, in quanto gli stessi sarebbero stati redatti con laformula prevista per le microimprese dall’art. 2435-ter c.c., nonessendo stati superati i limiti di legge per due esercizi consecutivi(attivo patrimoniale euro 175.000,00; ricavi per euro 350.000,00;dipendenti occupati in media durante l’esercizio: cinque unità).Il giudice del reclamo, dunque, avrebbe omesso l’esame di tuttii documenti, non solo dei bilanci pubblicati, ma anche dei restanti,non valutando che la nota integrativa mancava perché l’impresa erascesa sotto la soglia delle microimprese nel 2017 e nel 2018, perdue esercizi consecutivi, non rendendosi più necessario taledocumento contabile.Per tali due annualità non sarebbero stati superati limiti di legge.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe sollecitato il contraddittorio inordine alla questione della mancanza della nota integrativa ex art.2427 c.c.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Si contesta alla Corte d’appello di aver proceduto alla condannaper lite temeraria.5 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026Per la ricorrente, invece, temeraria sarebbe stata l’istanza diliquidazione del creditore procedente, il quale aveva allegato che lasocietà debitrice era di fatto cessata da almeno sette anni; fattoquesto impeditivo della sua istanza.6. Il primo e il terzo motivo di impugnazione, che vanno trattaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati neitermini che seguono.7. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello percui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senzaassurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci,il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumentiprobatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabilidell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato daterzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e deidati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35381; Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass.Sez. 1. 9/11/2020, n. 25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n. 13643).Va, poi, chiarito, che la società reclamante ben poteva produrrenuovi documenti anche dopo la presentazione del reclamo ex art. 516 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026CCII, valendo quanto già affermato a proposito del reclamo ex art.18 l. fall., e cioè che la legge si limita a prevedere che il ricorso devecontenere «l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrenteintende avvalersi e dei documenti prodotti», senza sanzionare lamancata produzione in tale sede come decadenza (Cass., sez. 6-1,n. 20481 del 2015; Cass. 26/10/2021, n. 30159; Cass., sez. 1,30/1/2017, n. 2235).8. Tanto premesso, la Corte d’appello, dopo avere evidenziatoche i bilanci degli ultimi tre esercizi (anni 2019-2021) non eranostati né approvati né depositati presso il registro delle imprese, si èlimitata ad affermare che, in tal caso, «il giudice può motivatamentenon tenere conto dei bilanci prodotti», aggiungendo che non erapossibile procedere alla verifica dei dati riportati nei bilanci, «inpunto di correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle vocidel bilancio e di ogni altra voce indicata nell’art. 2427 c.c.».In tal modo, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto deifatti, che la mole di documenti prodotti dalla società reclamante,asseritamente andava a rappresentare in aggiunta ai bilanci deltriennio 2019-2021.Non ha tenuto conto dei bilanci pubblicati dal 2011 alla 2018(pure estranei al triennio, ma contenenti potenzialmente dati conriflessi anche sull’attività dell’ultimo periodo della società), deimodelli unico e Irap degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre che deidocumenti prodotti dopo la presentazione del reclamo, ma primadell’udienza fissata per la comparizione delle parti, tra i quali gli attidi gestione dell’impresa, tesi a dimostrare gli investimenti effettuatidalla stessa prima della rideterminazione dei consumi da parte dellacreditrice Edison oltre ai disinvestimenti a valle, ed al licenziamentodei lavoratori.7 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9328/2023Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 18407/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte d’appello, insomma, non ha in alcun modo motivatosulle ragioni per le quali ha ritenuto di non procedere alla valutazionedella correttezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci deibilanci non approvati e non depositati.9. Tra l’altro, la Corte territoriale neppure ha verificato lasussistenza dei requisiti in capo alla società della «microimpresa»ex art. 2435-ter c.c., prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 125 del2024, in vigore dal 25/9/2024, la cui applicazione riguarda gliesercizi aventi inizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In caso di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2435-ter c.c.,ove trattasi di microimprese, le stesse sono esonerate dallaredazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa «quandoin calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dalprimo comma dell’art. 2427, numeri 9 e 16».10. I restanti motivi restano assorbiti.11. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente8 RG n. 9328/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18407/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris