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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15927/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. In data 22 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in composizione monocratica dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art.474, comma secondo e 648 cod. pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione e €4.000,00 di multa.

2. In data 13 ottobre 2023, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva l'attenuante di cui al quarto comma (particolare tenuità del fatto) dell'art. 648 cod. pen., rideterminando la pena in sette mesi di reclusione e €400,00 di multa.

3. All'imputato è in fatto contestato il possesso, a fini di vendita, di 125 paia di scarpe con marchi contraffatti, dei quali non sapeva giustificare la provenienza.

4. Avverso la decisone di appello propone ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduce i seguenti tre motivi:

4.1. Con il primo motivo la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art.474 cod. pen., con riferimento alla grossolanità della contraffazione.

In particolare, il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alla sentenza di primo grado, in cui il giudice avrebbe posto erroneamente a carico dell'imputato l'onere di provare la genuinità dei marchi che ornano i beni di consumo posseduti, dovendo viceversa l'accusa dimostrare l'idoneità ingannatoria della merce sulla base degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

4.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla prova del reato di cui all'art. 648 cod. pen..

La corte di appello non avrebbe speso alcuna parola in relazione al motivo di appello che insisteva sull'erronea declaratoria di responsabilità dell'imputato circa il reato di ricettazione, ma si sarebbe limitata esclusivamente alla riqualificazione nell'ipotesi attenuata prevista al comma quarto;

4.3. Con il terzo motivo la difesa si duole della erronea applicazione della legge penale (art. 20 bis cod. pen. e 53 e ss

I. 689/1981) e della illogicità della motivazione con riferimento al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte avrebbe negato tale conversione esclusivamente sulla base della circostanza che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, invece di basarsi sui canoni previsti dagli artt. 53 e ss. della legge n.689 del 1981, richiamando quindi parametri di valutazione non previsti dalla norma.

Il difensore richiama a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 2010, che fissa il principio di non discriminazione tra cittadini in base alle condizioni economiche.

Inoltre, il giudice di appello sarebbe incorso in un ulteriore errore di applicazione della legge penale, non rateizzando, come richiesto, la pena pecuniaria.

Infine, la Corte, rigettando il motivo di appello, anche per incompatibilità tra la sostituzione della pena e la concessione della sospensione condizionale (art. 163 cod. pen.) avrebbe malinteso la domanda, poiché la richiesta di conversione era subordinata alla revoca del beneficio della sospensione e, comunque, i motivi di appello erano stati depositati prima della entrata in vigore della novella del citato art. 58 (I. 689/81), pertanto, trattandosi di novella che incide sul diritto sostanziale avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa vigente al momento del fatto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo dei motivi ricorso sono inammissibili per infondatezza manifesta e mera ripetitività di censure rivolte al giudice del controllo di merito e da questi respinte con logica e congrua motivazione; il terzo è infondato in maniera non manifesta.

1.1. Ad onta della formulazione solo in diritto della doglianza, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto della documentazione acquisita a fascicolo, al fine di riconoscere il falso grossolano, non indica tuttavia sulla scorta di quali elementi si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione invocata, sicchè anche riguardo ai profili motivazionali della sentenza impugnata la censura appare generica.

Inoltre ed in diritto il motivo di ricorso non tiene conto del fatto che la detenzione, per la vendita, di prodotti recanti marchio contraffatto integra l'incriminazione elevata ad imputazione, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, giacché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (in questi precisi termini, Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, Rv. 275814; Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702 - 01

1.2. Quanto alla riconosciuta ricettazione (in forma tenue), contrariamente a quanto lamentato, la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di colpevolezza sulla base del dato, pacifico, del possesso, finalizzato al commercio, da parte dell'imputato dei capi oggetto del delitto di contraffazione, e tanto consente di ritenere integrata la fattispecie contestata, al di là del dubbio ragionevole.

Il motivo di ricorso muove rilievi in fatto, non scrutinabili nella sede di legittimità. i

1.3. Quanto alla pena sostitutiva;qichiesta con motivo di gravame generico (quanti:t-m=4 La difesa si duole della mancata conversione in pena pecuniaria, in violazione del principio fissato dalle sezioni Unite nella sentenza n. 24476/2010 sulla disparità di trattamento tra cittadini in base alle loro condizioni economiche.

1.3.1. La censura non ha pregio.

Questa Corte ha già sul punto avuto modo di chiarire che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., e può rigettare la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Rv. 283954).

Nel rimarcare come l'applicazione della pena, ivi comprese le pene sostitutive, e la scelta di quella più idonea a garantire la funzione social-preventiva nel caso concreto, compete al giudice di merito, alle cui valutazioni discrezionali è rimessa anche la considerazione delle condizioni personali e sociali del reo,, deve dunque ritenersi, che il rigetto della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, laddove motivato in modo logico in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sfugge alle censure in sede di legittimità (v. anche Sez. 4, n. 48574 del 07/11/2013, Rv. 258092).

Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato conto nella propria decisione delle ragioni alla base della prognosi negativa di futuro adempimento, richiamando la circostanza che l'imputato è stato ammesso al gratuito patrocinio in ragione della mancanza di reddito; la decisione deve pertanto ritenersi correttamente e logicamente argomentata.

1.3.2. Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice -che deve valutare se applicare una pena sostitutiva- di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale».

La valutazione così compiuta - doverosa ex art. 58 legge 689/81 - è stata congruamente e logicamente motivata.

Resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per l'effetto di quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. In data 22 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in composizione monocratica dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art.474, comma secondo e 648 cod. pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione e €4.000,00 di multa. 2. In data 13 ottobre 2023, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva l'attenuante di cui al quarto comma (particolare tenuità del fatto) dell'art. 648 cod. pen., rideterminando la pena in sette mesi di reclusione e €400,00 di multa. 3. All'imputato è in fatto contestato il possesso, a fini di vendita, di 125 paia di scarpe con marchi contraffatti, dei quali non sapeva giustificare la provenienza. 4. Avverso la decisone di appello propone ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduce i seguenti tre motivi: 4.1. Con il primo motivo la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art.474 cod. pen., con riferimento alla grossolanità della contraffazione. In particolare, il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alla sentenza di primo grado, in cui il giudice avrebbe posto erroneamente a carico dell'imputato l'onere di provare la genuinità dei marchi che ornano i beni di consumo posseduti, dovendo viceversa l'accusa dimostrare l'idoneità ingannatoria della merce sulla base degli atti utilizzabili ai fini della decisione; 4.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla prova del reato di cui all'art. 648 cod. pen.. La corte di appello non avrebbe speso alcuna parola in relazione al motivo di appello che insisteva sull'erronea declaratoria di responsabilità dell'imputato circa il reato di ricettazione, ma si sarebbe limitata esclusivamente alla riqualificazione nell'ipotesi attenuata prevista al comma quarto; 4.3. Con il terzo motivo la difesa si duole della erronea applicazione della legge penale (art. 20 bis cod. pen. e 53 e ss I. 689/1981) e della illogicità della motivazione con riferimento al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte avrebbe negato tale conversione esclusivamente sulla base della circostanza che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, invece di basarsi sui canoni previsti dagli artt. 53 e ss. della legge n.689 del 1981, richiamando quindi parametri di valutazione non previsti dalla norma. Il difensore richiama a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 2010, che fissa il principio di non discriminazione tra cittadini in base alle condizioni economiche. Inoltre, il giudice di appello sarebbe incorso in un ulteriore errore di applicazione della legge penale, non rateizzando, come richiesto, la pena pecuniaria. Infine, la Corte, rigettando il motivo di appello, anche per incompatibilità tra la sostituzione della pena e la concessione della sospensione condizionale (art. 163 cod. pen.) avrebbe malinteso la domanda, poiché la richiesta di conversione era subordinata alla revoca del beneficio della sospensione e, comunque, i motivi di appello erano stati depositati prima della entrata in vigore della novella del citato art. 58 (I. 689/81), pertanto, trattandosi di novella che incide sul diritto sostanziale avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa vigente al momento del fatto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo dei motivi ricorso sono inammissibili per infondatezza manifesta e mera ripetitività di censure rivolte al giudice del controllo di merito e da questi respinte con logica e congrua motivazione; il terzo è infondato in maniera non manifesta. 1.1. Ad onta della formulazione solo in diritto della doglianza, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto della documentazione acquisita a fascicolo, al fine di riconoscere il falso grossolano, non indica tuttavia sulla scorta di quali elementi si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione invocata, sicchè anche riguardo ai profili motivazionali della sentenza impugnata la censura appare generica. Inoltre ed in diritto il motivo di ricorso non tiene conto del fatto che la detenzione, per la vendita, di prodotti recanti marchio contraffatto integra l'incriminazione elevata ad imputazione, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, giacché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (in questi precisi termini, Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, Rv. 275814; Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702 - 01 1.2. Quanto alla riconosciuta ricettazione (in forma tenue), contrariamente a quanto lamentato, la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di colpevolezza sulla base del dato, pacifico, del possesso, finalizzato al commercio, da parte dell'imputato dei capi oggetto del delitto di contraffazione, e tanto consente di ritenere integrata la fattispecie contestata, al di là del dubbio ragionevole. Il motivo di ricorso muove rilievi in fatto, non scrutinabili nella sede di legittimità. i 1.3. Quanto alla pena sostitutiva;qichiesta con motivo di gravame generico (quanti:t-m=4 La difesa si duole della mancata conversione in pena pecuniaria, in violazione del principio fissato dalle sezioni Unite nella sentenza n. 24476/2010 sulla disparità di trattamento tra cittadini in base alle loro condizioni economiche. 1.3.1. La censura non ha pregio. Questa Corte ha già sul punto avuto modo di chiarire che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., e può rigettare la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Rv. 283954). Nel rimarcare come l'applicazione della pena, ivi comprese le pene sostitutive, e la scelta di quella più idonea a garantire la funzione social-preventiva nel caso concreto, compete al giudice di merito, alle cui valutazioni discrezionali è rimessa anche la considerazione delle condizioni personali e sociali del reo,, deve dunque ritenersi, che il rigetto della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, laddove motivato in modo logico in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sfugge alle censure in sede di legittimità (v. anche Sez. 4, n. 48574 del 07/11/2013, Rv. 258092). Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato conto nella propria decisione delle ragioni alla base della prognosi negativa di futuro adempimento, richiamando la circostanza che l'imputato è stato ammesso al gratuito patrocinio in ragione della mancanza di reddito; la decisione deve pertanto ritenersi correttamente e logicamente argomentata. 1.3.2. Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice -che deve valutare se applicare una pena sostitutiva- di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». La valutazione così compiuta - doverosa ex art. 58 legge 689/81 - è stata congruamente e logicamente motivata. Resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per l'effetto di quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera
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