CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2021 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Milano in favore di quella di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente disponendo all'uopo la restituzione degli atti al Pubblico ministero e confermando il decreto dell'Il gennaio 2021, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto sequestro preventivo fino a concorrenza di euro 373.598 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e c., amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., infine divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e amministratore di fatto della srl [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen. nonché 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo G) nonché agli artt. 110 cod. pen., 238, comma 2, 219, comma 2 n. 1, 223, comma 1 e 2 n. 2, 216, comma 1 n. 1 I. fall. (capo H). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, deducendo violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e all'art. 27 cod. proc. pen., il ricorrente ha dato conto che il provvedimento impugnato faceva seguito a precedente sequestro preventivo del 19 novembre 2020 avente ad oggetto l'azienda esercitata sotto la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA], confermato in sede di riesame il 13 gennaio 2021 dal Tribunale della libertà il quale, contestualmente, aveva rilevato l'incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In esito alla conferma del provvedimento da parte del competente Giudice oplontino, il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame, aveva annullato con provvedimento del 30 marzo 2021 l'ordinanza in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta, disponendo la restituzione dell'azienda all'avente diritto. Nelle more il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva adottato il decreto dell'Il gennaio 2021, qualificato come "integrativo" del precedente, eseguito dalla polizia giudiziaria il 27 gennaio 2021 (dopo la trasmissione degli atti per competenza), oggetto del riesame e quindi del presente ricorso per cassazione. 2.1.1. Ciò posto, andava quindi dichiarata la nullità di tutti gli atti posti in essere posteriormente alla declaratoria di incompetenza, ivi compresa l'esecuzione del sequestro, laddove non si presentava conforme a legge l'affermazione secondo cui il provvedimento era autonomo e non poteva dirsi oggetto della declaratoria di incompetenza. Né poteva essere staccato il singolo provvedimento dalla sorte del procedimento cui ineriva. Una volta accolta l'eccezione di incompetenza, le questioni di merito non potevano che essere trattate dal Giudice competente, con la conseguente nullità del sequestro. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del' ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile.4.1. In relazione ai profili di censura, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si desume che era stato colà richiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo disposto in data 11 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. 74 cit., ed in esito alla reiterazione di richiesta precedentemente disattesa, avuto riguardo al valore dell'azienda in tesi sottratta alla pretesa fiscale. 4.2. Ciò posto, il Tribunale della libertà aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, allo stesso tempo dichiarando l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano in favore di quella di [OSCURATO:PERSONA], nonché disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero a norma dell'art. 22 cod. proc. pen. per la successiva trasmissione all'autorità ritenuta competente. 4.2.1. Al riguardo, la misura cautelare risulta essere stata disposta anteriormente alla pronuncia del Giudice del riesame che infine individuava la competenza oplontina nell'ambito del medesimo procedimento, ed è stata eseguita il 27 gennaio 2021, successivamente alla predetta pronuncia. 4.2.2. L'ordinanza impugnata ha espressamente dato atto che non vi erano rilievi difensivi circa l'esistenza del fumus commissi delicti e in ordine all'individuazione del profitto rispetto alla fattispecie di fraudolenta sottrazione, altresì osservando che, in tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza (Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, Sorato e altri, Rv. 271886). 4.2.3. Va altresì ricordato l'altro principio secondo cui, in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata deve essere annullata se, ad un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente (Sez. 2, n. 35630 del 14/06/2017, Gabrieli e altri, Rv. 270861; cfr. Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092). 4.2.4. In tal senso il provvedimento impugnato si presenta esente da censura.In primo luogo la misura cautelare è stata disposta anteriormente al rilievo di incompetenza da parte del Tribunale del riesame; quest'ultimo ha sì ribadito l'incompetenza territoriale ma ha al contempo osservato che - non essendo necessario il requisito dell'urgenza - non sussistevano altresì questioni circa il fumus (profilo neppure contrastato da parte ricorrente), e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per le successive determinazioni. 4.2.5. Va quindi da sé che, per un verso, l'esecuzione dellà misura è stata attuata in adempimento di provvedimento legittimamente emesso e che, per altro conto, la misura è destinata senz'altro all'inefficacia, per mancata conferma da parte del Giudice competente ovvero per sua sostituzione col provvedimento cautelare emesso da quest'ultimo. 5. In definitiva, pertanto, la manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d