CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubblicazione 23/07/2026VITALE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone– controricorrente –avverso la sentenza n. 8596/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato,impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania unacartella di pagamento notificata nel 2007 con la quale l’Agenzia delleentrate aveva recuperato Irpef, Irap e Iva relative agli anni 2002 e2003, il cui versamento era rimasto sospeso a seguito degli eventisismici e vulcanici del 20 ottobre 2002 verificatisi nel territorio dellaprovincia di Catania.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], investitadell’appello del contribuente, accolse il gravame, evidenziando che ilVitale si era avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 1,comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e aveva provveduto alregolare pagamento rateale di quanto dovuto.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale l’Agenzia fiscale proposeimpugnazione, cassò la sentenza di secondo grado e rinviò alla CTRdella [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, ritenendo, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, che la pronuncia impugnata non fossecongruamente e compiutamente motivata in ordine al pagamentoNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026rateale di quanto dovuto al fine di accedere ai benefici agevolativi,essendo necessario accertare (e motivare) che fosse stato corrispostoper ogni singola rata l’ammontare dovuto per legge.5. – [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta,accolse l’appello del contribuente e di conseguenza annullò la cartellaimpugnata sul rilievo che la documentazione prodotta in giudiziocomprovava l’avvenuto pagamento delle rate concordate con l’Ufficio.6. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c., cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché affettadal medesimo vizio di motivazione apparente che colpiva la sentenzaprecedentemente cassata, avendo la Corte regionale genericamente eapoditticamente affermato l’avvenuto pagamento rateale di quantodovuto per accedere al beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, della leggen. 296 del 2006, senza però confrontarsi con le specifiche contestazionicontabili sollevate dall’Ufficio e senza tener conto del chiaro vincolodecisorio derivante dalla prima pronuncia di questa Corte.2. – Il motivo è fondato.Con riferimento alla presente controversia questa Corte, conordinanza n. 16805/2020, nel cassare la prima sentenza d’appello pervizio di motivazione, aveva rilevato che quella sentenza non era stataspecificamente e compiutamente motivata giacché, a fronte delle puntualicontestazioni dell’Ufficio in merito all’entità dei versamenti, il giudice dimerito non poteva limitarsi, come invece aveva fatto, ad una genericaaffermazione dell’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare ilNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026regolare pagamento rateale, ma doveva piuttosto verificare sel’ammontare dovuto fosse stato corrisposto per ogni singola rata, ciòcostituendo «presupposto indispensabile per avere accesso al suddettobeneficio».La sentenza qui impugnata incorre nel medesimo vizio della sentenzad’appello precedentemente cassata, riproducendo la stessa formulamotivazionale e limitandosi ad una valutazione globale (e non già analiticain relazione alle singole rate) circa il versamento di quanto dovuto. Neconsegue un’apparenza motivazionale che si manifesta sia nella mancataesposizione dell’iter logico seguito per pervenire alla conclusione dellaregolarità dei pagamenti rateali, sia nell’illogicità della stessa motivazionenella parte in cui giunge ad affermare che «la dimostrazione dellarateizzazione delle somme versate» (che di per sé prova soltanto lapossibilità di pagare quanto dovuto in forma frazionata e dilazionata)costituisce «prova del pagamento effettuato».3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento del secondo, con il quale le Agenzie hanno dedotto, sottoil profilo della violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,l’erroneità della sentenza impugnata per non avere essa accertato laesatta corresponsione da parte del contribuente di quanto dovuto per ognisingola rata.4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., che la sentenza impugnata non ha tenutoconto né della Decisione C/2015 5549 del 14 agosto 2015 con cui laCommissione europea ha ritenuto che le disposizioni normative cheriducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 sono incompatibili con il mercato internosiccome in contrasto con l’art. 108, paragrafo 3, del Trattamento sulfunzionamento dell’Unione europea, salvo che si tratti di beneficiindividuali conformi al regolamento de minimis, né della giurisprudenzaNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026unionale secondo cui il rimborso dei tributi dovuti da imprese in areecolpite da calamità naturali non è applicabile in materia di Iva, trattandosidi misura che non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale enon consente di garantire la riscossione integrale dell’imposta sul valoreaggiunto nel territorio nazionale. Secondo la ricorrente la mancataconsiderazione della disciplina unionale dà luogo, oltre che ad unaviolazione di legge, anche ad un vizio di omessa pronuncia, trattandosi diquestione che l’Agenzia fiscale aveva sollevato nel giudizio di rinvio.5. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.5.1. – Deve innanzitutto osservarsi, a confutazione dell’eccezione diinammissibilità del motivo sollevata dal controricorrente, che l’esame daparte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della compatibilitàdella misura agevolativa invocata dal contribuente al diritto dell’Unioneeuropea non era preclusa dalla natura “chiusa” del giudizio di rinvio.5.2. – Al riguardo va ricordato che nel giudizio di rinvio, i limiti deipoteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza diannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisividella controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione insieme. Nellaprima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di dirittoenunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificarel’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre,nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici dicarenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere delgiudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerare comeisolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stessotutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice dimerito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova,nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. Inquest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, èNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schemaesplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza diannullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo,evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimentoannullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminarele contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n.12102/2014; Cass. n. 16660/2016; Cass., sez. un., n. 18303/2020; Cass.n. 17240/2023).Nel caso di specie, avendo questa Corte cassato la prima sentenzad’appello per difetto di motivazione, accogliendo il solo motivo di ricorsoformulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella suaformulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012,restava intatto il potere del giudice del rinvio di rivalutarecomplessivamente la vicenda controversa, anche con riferimento allacompatibilità della misura agevolativa con i principi unionali, fermorestando il suo obbligo di ovviare alle insufficienze e incongruenzemotivazionali riscontrate in sede di legittimità.5.3. – Sotto altro profilo va poi rilevato che la Corte di giustiziadell’Unione europea ha stabilito che il diritto dell’Unione ostaall’applicazione di una norma nazionale, come l’art. 2909 del codice civileitaliano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limitiin cui l’applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto di statoerogato in contrasto con il diritto dell’Unione europea e la cuiincompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisionedella Commissione divenuta definitiva (Corte giustizia, 18 luglio 2007,causa C-119/05, Min. industria c. Soc. Lucchini). Nel caso sottopostoall’esame della Corte europea, la decisione della Commissione chedichiarava indebiti gli aiuti di Stato era intervenuta antecedentemente allaformazione del giudicato nazionale, col quale, di contro, il giudice avevariconosciuto il diritto all’erogazione dell’aiuto di Stato, trascurando, quindi,Numero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026la decisione della Commissione. Al fondo della sentenza Lucchini si puòquindi riconoscere la reazione alla violazione del riparto di competenzenella concessione degli aiuti ed il vulnus arrecato all’esercizio dei poteridella Commissione (così anche Cass. n. 18642/2018).Ora, se addirittura il giudicato formatosi in contrasto con unaprecedente decisione definitiva della Commissione europea in materia diaiuti di Stato può essere superato per ristabilire il rispetto dellacompetenza esclusiva della Commissione sul punto, a maggior ragionedeve ritenersi che un’eventuale decisione della Corte di cassazione che,nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, riconosca implicitamente lalegittimità della misura agevolativa con i principi unionali in tema di aiutidi Stato (situazione che, ad ogni modo, non si è verificata nella specie, incui questa Corte non ha compiuto alcun accertamento, neppure implicito,al riguardo) non impedisce al giudice del rinvio di considerare illegittimaquella misura ove la pronuncia rescindente della Suprema Corte si riveliin contrasto con una previa decisione definitiva della Commissione.5.4. – Ciò chiarito in punto di ammissibilità del motivo, si osserva chenel caso di specie il contribuente, avvocato, esercita attività d’impresanell’accezione unionale di entità che esercita un’attività economicaconsistente nell’offrire beni e servizi sul mercato (v., tra le tante, Cortegiustizia, sentenza 23 aprile 1991, Höfner e Elser c/ Macrotron, in C-41/90; Corte giustizia, sentenza 1° luglio 2008, Motoe in C-49/07;Corte giustizia, sentenza 11 giugno 2020, Commissione c/ [OSCURATO:PERSONA], in C-262/18P e C-271/18P), per il che si deve applicare laDecisione n. C/2015, 5549 final del 14 agosto 2015 con la quale laCommissione europea ha deciso che le misure di aiuto di Stato oggettodel suo controllo (tra cui, per quanto qui interessa, la legge 27 dicembre2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche eintegrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riduconotributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturaliNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale inviolazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. LaCommissione ha ritenuto che l’Italia avesse attuato illegittimamente lemisure di aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, e, poiché per le misure in questionenon era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesserisultavano incompatibili con il mercato interno. È dunque stato fattoespresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventicalamitosi.[OSCURATO:PERSONA] ha però fatta salva l’ipotesi che si tratti di un«aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfale condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dalregolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti cheprevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 dec. cit.), ovvero che, «almomento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dalregolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento(CE) n. 994/98» (relativo all’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali),«o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenzadell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3 dec.cit.).In altri termini, secondo la Commissione UE «una decisionenegativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilitàche determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché ilbeneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attivitàeconomica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppureperché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimisNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso inconformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento diesenzione)» (§ 134 dec. cit.).Diviene allora necessario accertare che il beneficio individuale siain linea con il regolamento de minimis applicabile (par. 2 e 3 della citatadecisione), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis,stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE,può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generaledisciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la sogliadell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà esserenegato nella sua interezza» (cfr. Cass. n. 22377/2017) e, in difetto,valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Decisione dellaCommissione europea n. C/2015, 5549 final del 14 agosto 2015, fannoritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercatointerno, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b), TFUE, ovverosiache si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da unacalamità naturale» (par. 150, lett. b)), sempre che sussista «un nessochiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito allecalamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma dellemisure in esame» par. 136), che presuppone necessariamente (ma nonunicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpitadalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata unasovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa,scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti(assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione dellaCommissione).Inoltre, nel rispetto del principio de minimis, non basterebbe chel’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento siainferiore alla soglia fissata del diritto dell’Unione europea, dovendoinvece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totaleNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre annia decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasiaiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n.14465/2017).5.5. – Va peraltro precisato che nel caso in esame viene in rilievo,oltre che l’Irpef e l’Irap, anche l’Iva per gli anni d’imposta 2002 e 2003,e rispetto a tale ultimo tributo non si pone neppure la necessità diaccertare se il beneficio individuale sia o meno in linea con ilregolamento de minimis applicabile, trovando piuttosto applicazione idiversi principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nellasentenza del 15/07/2015, Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA], in causa C-82/14. Con tale pronuncia la Corte europea ha ritenutocontraria al principio di neutralità fiscale la disposizione dell’art. 9,comma 17, l. n. 289 del 2002, che testualmente dispone: «I soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato leprovince di Catania, Ragusa e Siracusa, […] destinatari deiprovvedimenti agevolativi in materia di versamento delle sommedovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in manieraautomatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’interoammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto deiversamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti dicui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente aisensi del presente comma eccedano la somma di [EUR 5 000], gliimporti eccedenti possono essere versati in un massimo di otto ratesemestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro lescadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia delladefinizione automatica […]».Numero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026La Corte di giustizia, dopo aver premesso che «il sistema delledetrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA […]tale sistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivodall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attivitàeconomiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, laneutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche», harilevato che «la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della leggen. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quantoriguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentiread alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagatedal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria» edall’altro comporta «una disparità di trattamento contraria al principiodi neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcunisoggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell’IVAnormalmente dovuta – riduzione prevista dalla medesima disposizione–, di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVApercepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altrisoggetti passivi sul territorio italiano devono versare per interol’importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria,sulla base di tali operazioni».In linea con questi principi, la Suprema Corte ha affermato che«l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile inmateria d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle personecolpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmentedovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del dirittoal rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, nonsoddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire lariscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché sipone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiaritoNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (così Cass. n. 18205/2016; conf. Cass. n. 25278/2015; Cass.n. 16923/2016; Cass. n. 17563/2018; Cass. n. 30927/2019).Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza unionale con riguardoalle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 nonpossono che estendersi – sempre per ciò che concerne l’Iva – anche aibenefici per cui è causa, quelli contemplati dall’art. 1, comma 1011, leggen. 296 del 2006, ponendosi anch’essi, per le medesime ragioni, incontrasto con il principio di neutralità fiscale.La contrarietà della disposizione da ultimo citata al diritto unionale (ela conseguente necessità di non farne applicazione in relazione al tributoper cui si controverte) fa venir meno la base normativa sulla quale sifondava la richiesta di definizione agevolata dell’Iva avanzata dalcontribuente, e consente di ritenere legittimo il recupero operato alriguardo dall’amministrazione finanziaria.5.6. – Pertanto, pur dovendosi escludere il lamentato vizio di omessapronuncia, avendo la Corte regionale implicitamente ritenuto applicabilel’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, taledecisione implicita confligge con i principi di diritto sopra esposti.6. – Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] la quale, quantoall’Iva, esclusa l’applicabilità dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del2006, dovrà scomputare dal debito Iva del contribuente solo quanto risultieventualmente già pagato prima della cartella di pagamento impugnata;quanto all’Irpef e all’Irap, dovrà provvedere alle indagini indicate alsuperiore punto 5.4., con l’ulteriore precisazione che la prova dellesuddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, e, incaso di esito positivo di questa verifica, motivare in ordine all’esattopagamento di ogni singola rata secondo le indicazioni già forniteNumero registro generale 25226/2025Numero sezionale 5438/2026Numero di raccolta generale 23913/2026Data pubblicazione 23/07/2026nell’ordinanza di questa Corte n. 16805/2020. Alla fase di rinviocompeterà altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteGiulia Iofrida