CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21001/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 3755/13/2021 della Commissione tributariaregionale del LAZIO, depositata il 26/07/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5986/2022Numero sezionale 3206/2026Numero di raccolta generale 21001/2026Data pubblicazione 20/06/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto direcupero di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2006, chel’amministrazione finanziaria riteneva essere stato indebitamenteutilizzato in compensazione dal contribuente [OSCURATO:PERSONA], la CTRdel Lazio con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appelloproposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primogrado sostenendo che non era maturato il termine prescrizionale dalladata del 31/07/2007, di presentazione della richiesta di rimborso inquanto il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva inviato all’Agenzia delleentrate un sollecito di rimborso del credito.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sullaquestione oggetto di giudizio, consistente nella possibilità di utilizzarein compensazione un credito IVA già precedentemente richiesto arimborso.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 deld.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la sentenza impugnata è daconsiderarsi erronea là dove, pur omettendo di vagliare le questioniposte nel giudizio di merito, ha, di fatto, annullato l’atto impositivo.3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.3.1. Invero, i giudici di appello, una volta accertato che l’istanza dirimborso era stata avanzata dal contribuente tempestivamente e cheil termine prescrizionale era stato interrotto dall’istanza di sollecitoinviata all’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbero dovuto esaminare nelNumero registro generale 5986/2022Numero sezionale 3206/2026Numero di raccolta generale 21001/2026Data pubblicazione 20/06/2026merito la fondatezza della pretesa erariale contrastata dal ricorsoavanzato in primo grado dal contribuente.3.2. A tale compito la Corte di giustizia tributaria di secondo gradosi è sottratta sicché la causa va alla stessa rinviata in accoglimento delmotivo in esame.4. Al riguardo il Collegio osserva che il Collegio non può procederealla decisione nel merito della vicenda processuale, in applicazione delprincipio giurisprudenziale di cui a Cass. n. 24914/2011 (conf. Cass.Sez. U n. 13617/2012) secondo cui «Alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo, comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.,ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità - con conseguentecassazione - della sentenza impugnata (nella specie, per insanabilecontrasto tra motivazione e dispositivo), la Corte di cassazione, qualorasia posta, con altro motivo di ricorso, una questione di mero diritto esu di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulterioriaccertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito,ciò in quanto la decisione sulla questione posta in giudizio necessita diaccertamenti in fatto demandati esclusivamente al giudice di merito, ilquale vi provvederà nel giudizio di rinvio, all’esito del quale statuiràanche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente