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CassazionedecretoSezione UDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 05324/2024

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20679/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10460/2023 depositatoil 29/09/2023.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Renzis, i quali hannochiesto: sui primi due motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea conriferimento alla garanzia patrimoniale; di accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; di dichiarare, in ordine ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.

Uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Ascia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 28 settembre 2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1992,cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa.

Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare dirimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.

L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile, o comunque di rigettare, il ricorso.

Ha depositato memoria il Pubblico Ministero.

Il controricorrente ha depositato memoria in data 22 gennaio 2024.

In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa.

P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20679/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10460/2023 depositatoil 29/09/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Renzis, i quali hannochiesto: sui primi due motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea conriferimento alla garanzia patrimoniale; di accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; di dichiarare, in ordine ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente. Uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Ascia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 28 settembre 2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1992,cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa. Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023. Il Ministero dell’Interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare dirimessione alle Sezioni Unite. La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile, o comunque di rigettare, il ricorso. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero. Il controricorrente ha depositato memoria in data 22 gennaio 2024. In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del
Decreto Cassazione n. 05324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris