CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24795/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/06/1994Sposato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria del difensore delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e RositaSposato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 26 settembre 2022, checondannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla penaritenuta di giustizia, per una serie di furti pluriaggravati in concorso presso dueesercizi commerciali, siti in Taurianova e Polistena, compiuti tra il 7 e l’11 maggio2016.2. Le imputate, ritualmente assistite dai loro difensori di fiducia, ricorrono percassazione avverso la sentenza di appello.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto affidato a tre motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione agli artt.192, 348 e 361 cod. proc. pen., con riguardoalla individuazione fotografico/video, quale prova atipica, della ricorrente, maifermata e identificata di persona, a differenza delle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],all’interno dei supermercati [OSCURATO:PERSONA] di Taurianova il 9 maggio 2016,di Polistena il 7 e l’11 maggio 2016, in assenza di vaglio giudiziale di attendibilitàrigoroso.Si deduce che non vi sarebbe certezza della individuazione, effettuata dallapolizia giudiziaria, sulla base della comparazione di dati e immagini, reperite sulsocial network Facebook, a seguito delle indicazioni fornite dalle coimputate [OSCURATO:PERSONA], fermate dai commessi e dalla polizia giudiziaria, tra le amiche diMarianna [OSCURATO:PERSONA], nonché del confronto del profilo Facebook della imputata e delcartellino anagrafico comunale, risalente al 9 dicembre 2011, con un fotogrammaestrapolato dal video del 7 maggio 2016; la descrizione effettuata dai commessiin tale data sarebbe in contrasto con le immagini delle telecamere nelle date del 9e dell’11 maggio 2016, che la ritraggono con i capelli lunghi anziché corti.Si deduce che la Corte d’appello non si sarebbe confrontata con tali evidenticontraddizioni, ritenendo sussistere genericamente la convergenza di rilevantielementi di raccordo, e che non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi.Si duole del rigetto della richiesta di nuova escussione del teste di poliziagiudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], e di consulenza tecnica sulle immagini per verificare lacorrispondenza tra la persona ritratta nei video e l’imputata, nonché del rigettodella richiesta di rinnovazione istruttoria in appello.La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali circail vaglio giudiziale di attendibilità particolarmente rigoroso richiesto in tema diprova atipica (la individuazione fotografico/video), limitandosi a recepireacriticamente le conclusioni degli investigatori, conferendo all’atto di poliziagiudiziaria una efficacia fidefacente che la giurisprudenza di legittimità nega,nonché non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi contenuti nell’atto di appellocirca le evidenti contraddizioni e incongruenze emerse tra le foto utilizzate per ilconfronto.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione all’art.131 bis cod. pen., in punto di diniego delladeclaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si deduce che laCorte di merito avrebbe basato la valutazione sulla pluralità delle persone, sulladestrezza e sulla ripartizione dei compiti, valutando due volte i medesimi aspettidella condotta, senza tenere conto della incensuratezza della ricorrente (gravatada un solo precedente, non allarmante e lontano nel tempo), delle modalità dellacondotta, caratterizzata da episodi di modesta entità economica, della esiguità deldanno cagionato, della condotta processuale collaborativa.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein punto di trattamento sanzionatorio. Si duole del mancato confronto con ladoglianza difensiva con riguardo alla entità della pena e dell’aumento a titolo dicontinuazione in quanto eccessivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto affidato aquattro motivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione agli artt.192, 507 e 586, cod. proc. pen., in punto diaffermazione della penale responsabilità fondata su una individuazione atipica.Si duole delle modalità della individuazione della imputata, tramiteprocedimento indiziario, a seguito della identificazione delle sorelle [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante attività di comparazione tra i fotogrammi, di scarsaqualità, estratti dai video di sorveglianza, e le fotografie reperite sul social networkSi duole del diniego di prova decisiva, costituita dalla richiesta di consulenzatecnica d’ufficio sulle immagini per verificare la corrispondenza tra la personaritratta nei video e l’imputata, a fronte della negazione dei fatti sindall’interrogatorio ai sensi dell’art.415 bis cod. proc. pen., richiesta rigettata anchedalla Corte d’appello che avrebbe omesso di motivare sul punto.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.192, 348, 361 e 586 cod. proc. pen. con riguardoalla individuazione fotografico/video, quale prova atipica, della ricorrente, maifermata e identificata di persona, come le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a differenzadelle altre coimputate, all’interno del supermercato [OSCURATO:PERSONA] diPolistena l’11 maggio 2016, in assenza di vaglio giudiziale di attendibilità rigorosorichiesto per la prova atipica, in caso di contestazione circa il risultato e le formedi tale adempimento investigativo, richiamando le dichiarazioni dei testi di p.g,[OSCURATO:PERSONA] sulla scarsa qualità delle immagini del sistema di videosorveglianza.Si deduce che, a fronte della mancanza di certezza della individuazione,effettuata dalla PG, sulla base della comparazione di dati e immagini, reperite sulsocial network Facebook, a seguito delle indicazioni fornite dalle coimputatefermate dai commessi e dalla PG operante, nonché del confronto del profilo2016, tenuto conto della qualità delle immagini, che non consentivano di vederechiaramente i tratti somatici della persona ripresa, la motivazione sarebbe carentee che la Corte d’appello non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive,ritenendo sussistere genericamente la convergenza di rilevanti elementi diraccordo.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego della prevalenzadelle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.Con riguardo alla pena inflitta, la Corte di merito non avrebbe tenuto contodei criteri di cui all’art.133 cod. pen. (gravità del fatto e capacità a delinquere) eavrebbe fatto riferimento ad un presunto errore del Tribunale che avrebbeavvantaggiato l’imputata, rinviata a giudizio per tre capi di imputazione, macondannata soltanto per il capo 3).4.4 Il quarto motivo di gravame lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore dellaparte civile. Si duole della apparenza della motivazione sulla quantificazione deldanno, che tiene conto delle singole refurtive senza dare conto dei criteri specificiutilizzati per la determinazione dell’importo e senza rispondere alle censurecontenute nell’atto di appello.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto affidato a duemotivi.5.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di furto,avvenuto il 9 maggio 2016, presso il supermercato [OSCURATO:PERSONA] diTaurianova, basata su un ulteriore furto avvenuto, nel medesimo punto vendita, ilsuccessivo 18 maggio 2016, dove l’imputata veniva fermata negando l’addebito.Si deduce che l’identificazione dell’imputata, individuata come la complice chein quanto mai scesa dall’auto, a seguito della visione delle immagini delletelecamere da parte del teste di PG, sull’erroneo presupposto che la ricorrentefosse colpevole anche per l’episodio del 18 maggio 2016, in assenza diinformazioni sull’esito processuale. Si deduce che la ricostruzione dei due episodiconfermerebbe l’estraneità della imputata ai fatti, in quanto, nel primo, l’imputataaspetta in macchina le persone che erano con lei, convinta che facessero soloacquisti, nel secondo, entra nel negozio e al cospetto delle FF.OO. spiega la propriaestraneità.I giudici di merito non avrebbero dimostrato la coscienza e volontàdell’imputata di cooperare all’evento delittuoso né vi sarebbe certezza sulriconoscimento della stessa.5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di mancata esclusione delle contestate aggravanti di cuiagli artt.625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen. con riguardo all’episodio del 9 maggio2016, per l’assenza dei requisiti previsti: abilità, astuzia e avvedutezza.S deduce la carenza di prova della conoscenza da parte della imputata diquanto accadeva all’interno dell’esercizio commerciale, mentre sarebbe statovalorizzato soltanto l’atteggiamento guardingo della medesima, finalizzato adagevolare la sottrazione della merce dagli scaffali prima e la fuga poi.Con riguardo all’aggravante dell’esposizione pubblica fede, si deduce che laCorte di merito non avrebbe valutato il servizio permanente di vigilanza, mediantevideosorveglianza interno attivo, efficace ad impedire la sottrazione del bene.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.2. Pur nella varietà delle posizioni individuali e delle imputazioni di ciascuno,i ricorsi affrontano tematiche comuni, di talché, per ragioni di semplificazione e dilogica espositiva, appare opportuna la trattazione unitaria di alcuni temiintroduttivi. Occorre, in via preliminare, osservare che le difese, pur evocandocumulativamente vizi della motivazione assieme a violazioni di legge, hanno difatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto conil diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte dicassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01).Nel caso concreto si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in puntoaffermazione della penale responsabilità delle imputate per i fatti di reato comecontestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iparametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3. il primo e secondo motivo dei ricorsi sono infondati.La valutazione compiuta dai giudici di merito sulla base di un duplicericonoscimento è immune da vizi e censure.La Corte d’appello, rispondendo alle specifiche doglianze contenute nei motividi gravame, richiama la sentenza del giudice di prime cure, che condivide, e motivain maniera chiara, congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, sullecensure delle ricorrenti, che reiterano deduzioni sollevate in grado di appello.3.1 In forza del principio di ammissibilità delle prove atipiche (art.189 cod.proc. pen.) la Corte d’appello non ha esitato ad utilizzare le testimonianze degliagenti di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoeffettuato l’individuazione ed il riconoscimento sulla base del confronto delleimmagini riprese dalle telecamere all’interno degli esercizi commerciali diTaurianova e Polistena, durante i furti, con quelle dei cartellini delfotosegnalamento in loro possesso e con le più recenti foto delle imputate presesul social network Facebook. Tai accertamenti hanno poi trovato riscontro nelledichiarazioni rese dai dipendenti dei due punti vendita, [OSCURATO:PERSONA], CristinaAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riconoscevano con certezza le personeritratte nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle imputate, notateall’interno dei punti vendita nelle date del 7 e 11 maggio 2016, in Polistena, e 9 e18 maggio 2016, in Taurianova.In particolare, si è evidenziato in Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 08/10/1997Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 209925 - 01, proprio con riferimento ad un caso diidentificazione degli autori di reato condotta su immagini registrate, che «il giudicedel dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone inquanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezzadei criteri da lui adottati nella valutazione della prova», seppure la sentenzamedesima non esclude che l'atto possa avere «valore di riscontro probatorioesterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varianatura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni allachiamata». Analogamente, pur senza escludere il valore probatoriodell'accertamento diretto da parte del giudice, se ne è circoscritto il perimetroosservando (Sez. 2, Sentenza n. 40731 del 02/10/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 245124 -01) che «il riconoscimento diretto dell'imputato operato dal giudice mediantel'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso duranteuna rapina, può costituire indizio che concorre, con altri elementi di prova, acompletare il quadro probatorio di cui all'art. 192, comma secondo cod. proc.pen.» (Sez. 2, Sentenza n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160 - 01).Tanto premesso, non v'è dubbio che, nella specie, i giudici di merito abbianodato conto, esaustivamente, dei criteri seguiti per la valutazione delriconoscimento, avendo evidenziato che - contrariamente all'assunto difensivocirca ricostruzioni solo parziali del percorso investigativo, che ha condotto allaindividuazione delle imputate, e che offre una visione distorta e travisante dei fatti,incentrando le critiche sulla presunta approssimazione del riconoscimentofotografico omettendo di soffermarsi sulla convergenza di rilevanti elementi diraccordo.La motivazione richiama la sentenza del Tribunale sulla dinamicainvestigativa, sfociata in una serie di riconoscimenti significativamenteconvergenti: la genesi dell’indagine con immediata attivazione, in data 18 maggio2016, del responsabile del punto vendita dei supermercati [OSCURATO:PERSONA] diTaurianova, [OSCURATO:PERSONA], e di una delle dipendenti [OSCURATO:PERSONA], chevedevano entrare nel punto vendita le stesse donne, che il precedente 9 maggioerano state filmate durante il compimento dell’azione furtiva, identificate inMarianna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva identificata a seguito delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 5 e 7 sentenza di primo grado).La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha sottolineatocome alla base dell’intervento dei militari vi è stato un duplice riconoscimento(della commessa e del titolare del punto vendita di Taurianova), effettuato il 9maggio 2016, attraverso la visione, immediatamente dopo il furto, delle immaginidelle telecamere, e la focalizzazione dell’attenzione su quelle donne tanto dariconoscerle prontamente, in analoga composizione e con ruoli in parte diversi, ilsuccessivo 18 maggio ([OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio era entrata nei locali, mentre il 9 erarimasta al posto di guida, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto nuovamente ingressocome la [OSCURATO:PERSONA] che, nella seconda occasione, con una quinta complice, era riuscitaa fuggire), e da fermarle ed intimare il pagamento della merce sottratta il 9maggio, nonché ha sottolineato la particolare reazione delle stesse,nell’esortazione di una di esse ad andare via perché riconosciute, nella fuga di duementre le altre tre rimanevano in attesa delle forze dell’ordine.Con riguardo alle modalità di identificazione della quinta componente in RositaSposato, i giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], cheaveva fatto riferimento ad una tale [OSCURATO:PERSONA], amica della [OSCURATO:PERSONA], gliaccertamenti della polizia giudiziaria che, tra le amiche della [OSCURATO:PERSONA], individuanouna sola [OSCURATO:PERSONA] nonché le immagini dei filmati del sistema divideosorveglianza, visionati dai dipendenti dei punti vendita di Taurianova ePolistena (in relazione all’episodio del 7 maggio 2016), che riconoscevano nellaimputata una delle donne autrici dei furti, nonché le immagini ricavate dal profilodel social network Facebook della imputata e dalla banca dati dello SDI, cheraffrontate con quelle dei sistemi di videosorveglianza conducevano gli agenti dipolizia giudiziaria a ritenere certa la identificazione di [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo agli episodi del 7 e dell’11 maggio 2016, che vedevano coinvoltenell’azione furtiva, compiuta con il medesimo modus operandi, rispettivamente,nel primo, le imputate [OSCURATO:PERSONA], di cui si detto, e [OSCURATO:PERSONA], nelsecondo, tutte e tre le sorelle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i giudici dimerito hanno richiamato gli accertamenti compiuti dagli agenti di p.g., [OSCURATO:PERSONA] ePomillo, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza delpunto vendita di Polistena, le dichiarazioni della dipendente [OSCURATO:PERSONA], che avevapotuto notare le imputate all’interno del punto vendita di Polistena, e RositaSposato anche in quello di Taurianova, nonché la comparazione di tali immaginicon quelle dei cartellini segnaletici e con le foto estratte dal social networkmateriali esecutrici dei furti nelle imputate.Quanto alla attendibilità intrinseca del riconoscimento, la Corte d’appello, conmotivazione immune da vizi e censure, a sostegno della credibilità dei testimoni,ha valorizzato: le dichiarazioni accusatorie rese nell’immediatezza dei fatti, lapuntuale descrizione delle imputate fornita dalle dipendenti dei due punti vendita,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovuta anche alla visione delle immagini dei sistemi divideosorveglianza, estesa a tutta la durata dell’azione, non limitata a fulminei esfocati fotogrammi, la comparazione delle immagini con quelle dei cartellinisegnaletici e con quelle prese da Facebook.3.2 In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni, in quantoprovenienti da un testimone, per di più, testimone diverso dalla persona offesa,non abbisognano di riscontri esterni, in quanto, con riferimento ad esse, "il giudicedeve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avutoriguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenzadi contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con icaratteri della certezza sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, ilteste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fattiobiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di unsufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cuidalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per séo per altri (principio di responsabilità)" (Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017,dep. 2018, PC in proc. Giro, Rv. 272152; Sez. 1, Sentenza n. 10600 del16/02/2024, Rv. 285922 – 01).3.4 Nella specie, l'accertamento della responsabilità delle imputate non sifonda su una ricognizione in senso tecnico, la cui validità formale è condizionataall'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 213 e ss. c.p.p., bensì sullaritenuta attendibilità attribuita alla deposizione di colui che ha effettuato ilriconoscimento. I giudici di merito (soprattutto quello di primo grado la cuisentenza integra quella impugnata dando luogo ad un unico complessoargomentativo) hanno congruamente motivato in ordine alla credibilità deitestimoni, evidenziando che gli stessi avevano avuto la possibilità sia di vedere involto le imputate, sia al momento dei fatti, di vedere in viso le esecutrici materialidei furti, delle quali avevano fornito una dettagliata descrizione, sia durante lavisione dei filmati e delle immagini da questi estrapolate, e che non avevano avutoalcuna esitazione a riconoscere le ricorrenti nelle esecutrici dei furti.3.4.1 Quanto all'individuazione fotografica, va richiamato il costanteorientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l'individuazione fotograficadi un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica, chepuò essere legittimamente assunto come prova, in quanto costituisce unaccertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base al principio della non tassativitàdei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice, ai sensi dell'art.189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023- 01) e la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilitàdella deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della suaidentificazione (ex multis, Cass., n. 49758 del 27/11/2012). Pertanto, se è veroche le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il piùpossibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona,a meno di macroscopiche difformità rispetto al modello legale della ricognizione,la scelta delle immagini fotografiche effettuata dagli operanti per procedere allaindividuazione non si presta ad essere valutata in termini di legalità, dato l'enormemargine di opinabilità che ogni selezione porta con sé, solo potendosi apprezzarela congruenza del percorso che ha portato il teste a riconoscere, tra le varieimmagini a lui sottoposte, quella che corrisponde al soggetto osservato nelcontesto del reato e valutare la forza dimostrativa del riconoscimento. In altritermini, le modalità della individuazione si riflettono sul valore della prova e nonriguardano la legalità della stessa.Invero, La certezza del riconoscimento fotografico non discende dalriconoscimento come strumento probatorio in sè, ma dall'attendibilità accordataalla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis: Sez. 5, n. 23090del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018,dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016,Coccia, Rv. 267562; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv.258173; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043).Quanto sin qui osservato rileva sia che l'atto di individuazione entri a farparte del patrimonio probatorio, rilevante per il giudizio, per effetto della sceltaprocessuale della definizione allo stato degli atti, sia che di esso riferisca iltestimone, escusso nell'istruttoria dibattimentale, (richiamando quanto avvenutonel corso delle indagini preliminari, oppure quando l'individuazione avvengadirettamente nel corso del dibattimento), i criteri di valutazione di tale provadevono essere quelli propri dei risultati dichiarativi acquisiti: ciò comporta che«l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendonodall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutataalla luce del prudente apprezzamento del giudice» (Sez. 6, n. 12501 del27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01).Da ciò deriva che lo scrutinio demandato a questa Corte deve appuntarsi sugliargomenti, spesi dal giudice di merito, per dedurre che l'affermazione conclusivafatta dal soggetto chiamato ad operare il riconoscimento sia affidabile e possaessere posta, pertanto, alla base del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, Sentenza n.9505 del 24/11/2015, dep., Coccia, Rv. 267562 – 01).Sulla scorta delle superiori considerazioni, è corretto il rigetto della richiestadi consulenza tecnica per avere la Corte di merito ritenuto l’accertamento dallapolizia giudiziaria esaustivo ed attendibile in quanto non limitato ai fotogrammidelle immagini ma compiuto sulle riprese video da consentire agli inquirenti diesprimersi senza dubbi di sorta.4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1 La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre al limite edittale — rappresentato dalla penadetentiva non superiore nel minimo a due anni ovvero dalla pena pecuniaria, solao congiunta alla predetta pena — richiede, congiuntamente e nonalternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità delcomportamento.Il primo degli “indici-criteri” — così definiti dalla relazione allo schema didecreto legislativo — ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua voltain due “indici-requisiti”, costituiti dalle modalità della condotta e dall’esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, intensità del dolo ogrado della colpa), nonché della condotta successiva al fatto, a seguito dellamodifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022.Ne consegue che il giudice è tenuto ad accertare se, alla luce dei suddettiindici-requisiti, possa ritenersi integrato l’indice-criterio della particolare tenuitàdell’offesa e se esso coesista con la non abitualità del comportamento. Solo inpresenza di tali presupposti può essere esclusa la punibilità.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della causadi non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto siaoccasionale, essendo necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e perl’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo,cod. pen., sia qualificabile come di particolare tenuità (Sez. 3, n. 50782 del26/09/2019, Rv. 277674 – 01). È stato altresì affermato (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01) che, ai fini dell’esclusione della causa dinon punibilità, è sufficiente una motivazione che dia conto anche dell’assenza diuno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ove ritenutodecisivo.3.2 Nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. è stata esclusa all’esito di un apprezzamento in fatto, concreto e specifico,relativo al fatto-reato e alle sue coordinate spazio-temporali, svolto nelcontraddittorio tra le parti e nel rispetto del diritto alla prova, con motivazioneimmune da vizi di illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.La Corte d’appello ha valorizzato l’intrinseca gravità del fatto, desunta dallemodalità della condotta, evidenziando le peculiarità dell’azione delittuosa —caratterizzata dalla preordinazione, dall’avere agito lontano dai rispettivi luoghi diappartenenza, in gruppo, con accurata ripartizione dei compiti — ritenutesintomatiche di una spiccata pervicacia criminosa, a fronte del contegno soloapparentemente collaborativo, in realtà finalizzato ad allontanare da séresponsabilità conclamate.Tale valutazione è stata inoltre corroborata dalla presenza di allarmantiprecedenti penali in capo alla imputata, nonché dalla partecipazione a tutti e tre ireati oggetto della contestazione.Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di merito è rappresentato dall’entitàdel danno arrecato al bene giuridico protetto — il patrimonio — avuto riguardo alvalore complessivo delle singole refurtive, ritenuto comunque apprezzabile e,dunque, non esiguo, con conseguente esclusione della particolare tenuitàdell’offesa.Tale apparato motivazionale esclude la configurabilità di un fatto di minimaoffensività e si colloca nell’ambito di una valutazione discrezionale di merito,immune da vizi logici e giuridici. In tale ambito rientra anche la considerazionedella condotta successiva al reato, ritenuta non indicativa di una effettiva e sinceraresipiscenza da parte degli imputati.5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio i motivi sono inammissibili.5.1 [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata esclusione delleaggravanti della destrezza e dell’esposizione a pubblica fede.Il motivo è generico.5.1.2 Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090del 27/04/2017, Rv. 270088), «in tema di furto, la circostanza aggravante delladestrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durantel'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata daparticolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare oeludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente cheegli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o dimomentaneo allontanamento del detentore medesimo», che «il controllo sul beneda parte del possessore non è di per sé qualificante, [...] e va riferito ad un livellodi normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché perpoter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla,conseguendo il risultato di non destare l'attenzione della persona offesa». Inoltre,le citate S.U., per configurare la circostanza aggravante, ritengono che «la normadi riferimento non esiga un'abilità eccezionale o straordinaria, né la sicuradimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepitodalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativoconcreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale dariconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissionediscenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato,nonostante l'abilità operativa dell'agente, si sia accorto dell'azione criminosanell'atto della sua perpetrazione. L'atteggiamento soggettivo della vittima e la suaeventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi dirilievo» (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952).Nella specie, i giudici di merito hanno valorizzato la condotta delle imputate,chiedendo qualcosa, mentre le altre compivano l’azione furtiva.La Corte d’appello ha sottolineato la ripartizione di ruoli nell’azione delittuosain cui le imputate era accumunate dalla stessa finalità, svolgendo ora il ruolo dipalo ora di autista, nonché l’atteggiamento guardingo della [OSCURATO:PERSONA], finalizzato adagevolare la sottrazione della merce dagli scaffali prima e la fuga poi.5.1.3 Parimenti con riguardo all’aggravante di cui all’art.625, n.7, cod. pen.,il motivo è inammissibile in quanto generico oltre che manifestamente infondato.Costituisce principio pacifico e risalente di questa Corte quello per il quale, perl'accertamento dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che il titolare deldiritto di proprietà, sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa, si trovi in unasituazione di impossibilità di esercitare una vigilanza continua sul bene. Rispetto aquesto approccio funzionale, la presenza del titolare del bene, nel momento in cuiviene posta in essere la condotta (di sottrazione ovvero di aggressione del bene),può divenir elemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblica fede,nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità di esercitare, inconcreto, in modo costante, la vigilanza sul bene, possibilità che l'agente deverappresentarsi; ove, invece, l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinariaimpossibilità, per il titolare del bene, di sorvegliare la cosa propria,indipendentemente dall'accidentale presenza della persona offesa al momentodell'azione aggressiva, l'esposizione alla pubblica fede va affermata (Sez. 2, n.42023 del 19/06/2019, Rv. 277046 – 01). Si tratta di principio di risalenteaffermazione (Sez. 2, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663– 01), recentemente ribadito in tema di danneggiamento, in una pronuncia dovesi è affermato che “sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7,cod. pen., nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinariaimpossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi lamomentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto(Sez. 2, sentenza n. 50655 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285688 – 01; Sez.5, sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01).Seguendo le linee interpretative della sentenza di questa Sezione n. 11921del 2020, va ribadito il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravantedell'esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto in presenza di condizioni, davalutarsi in concreto, caso per caso, di sorveglianza e controllo continuativi,costanti e specificamente efficaci, nell'impedire la sottrazione della res,ostacolandone quella facilità di raggiungimento che è caratteristica tipica dellaratio della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (norma chenon intende tutelare qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene in luoghipubblici o privati esposti al pubblico).La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non èesclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema divideosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azionecriminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedirela sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625,comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 26/11/2015;Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01).Nella specie, la interpretazione della Corte di merito, che ha riconosciuto lasussistenza di tale aggravante è corretta e conforme all’orientamentogiurisprudenziale di questa Corte. La Corte d’appello, infatti, con motivazioneimmune da vizi di illogicità e da censure, ha ritenuto sussistente una situazione diimpossibilità di esercitare una vigilanza continua sul bene, sottolineando che i beninon fossero sottoposti a controllo continuativo con possibilità di immediatointervento del personale addetto alla sicurezza, intervento che è stato solooccasionale.5.2 [OSCURATO:PERSONA] si duole della applicazione delle attenuantigeneriche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza.Il motivo è inammissibile in quanto non è consentito in sede di legittimità edè manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale, tipicadel giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), delle circostanze attenuantigeneriche bilanciandole con le ritenute aggravanti dell’essere i fatti commessi dapiù persone, dalla destrezza e dalla esposizione alla pubblica fede.5.3 Il terzo motivo delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena lacui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,Rv. 238851).Sul punto, la Corte territoriale, con valutazione insindacabile in questa sede,rispondendo alle censure contenute nei motivi di gravame, ha sottolineato che ladeterminazione della pena base, in misura poco superiore al minimo edittaledell’epoca, ma inferiore al medio, è stata compiuta sulla base del concretodisvalore del fatto.Quanto all’analogo trattamento riservato alle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e ValentinaSposato, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure, nechiarisce la riconducibilità ad un errore del Tribunale, che avvantaggia ValentinaSposato che, rinviata a giudizio per i reati di cui ai capi 2 e 3, viene condannataper il solo capo 3, mentre per la sorella [OSCURATO:PERSONA] la pena venivadeterminata, uniformemente alle coimputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in relazione all’unico reato contestato.6. Il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quantomanifestamente infondato.Va, invero, considerato che, ai fini della pronuncia di condanna generica alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che ildanneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità traquesti e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di unfatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia,infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamentorelativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso algiudice della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637– 01; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071). Ne derivache il giudice penale che disponga il risarcimento dei danni in favore della partecivile, rinviando al giudice civile per la determinazione del quantum, non hal'obbligo di specificare la tipologia di danno al cui risarcimento è tenuto l'imputato(Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016; Sez. 4, Sentenza n. 38982 del08/07/2014, Rv. 261061 - 01).L'art. 539 cod. proc. pen. espressamente dispone che il giudice, ove pronuncila condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili,se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si deve limitare auna condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.Con riguardo all’importo del danno emergente, la motivazione che richiama ilvalore delle singole refurtive (euro 400,00) è corretta ed immune da vizi e censuretrattandosi di valutazione in fatto insindacabile in questa sede.7. Nulla muta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 9/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]