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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10503/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2988/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] BOVA, elettivamente domiciliato in ROMA

V. CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 566/2019depositata il 15/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. L’Istituto per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di [OSCURATO:PERSONA] avanzava ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] di cui in epigrafe, al quale resisteva con controricorso la Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Consigliere delegato della Sezione propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , con declaratoria d’inammissibilità o, comunque, con pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.

3. La ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersiil ricorso. 3.

1. Fissata l’adunanza camerale di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per il vizio genetico che l’affetta, il che esonera dall’esporre i motivi di censura. 4.

1. Senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito e l’integrale incollaggio della sentenza d’appello, espone i motivi di ricorso. 4.

2. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 16628/2009, n. 19255/2010, n. 5698/2012; ex multis, per le sezioni semplici: Cass. nn. 15180/2010, 6279/2011, 17168/2012, Rv. 621813, 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 18020/2013, 26277/2013, 2575/2015, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 2136/2017, 7025/2018, 10072/2018, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 8826/2020, 10423/2020, 26837/2020).

5. L’accertata inammissibilità del ricorso per ragioni che prescindono dal vaglio dei motivi, determina l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ.

6. Ilricorrente, stante l’epilogo, va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorren te Curatela , tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorren te , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso il giorno 13 marzo 2024.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2988/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] BOVA, elettivamente domiciliato in ROMA V. CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 566/2019depositata il 15/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. L’Istituto per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di [OSCURATO:PERSONA] avanzava ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] di cui in epigrafe, al quale resisteva con controricorso la Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Consigliere delegato della Sezione propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , con declaratoria d’inammissibilità o, comunque, con pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza. 3. La ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersiil ricorso. 3. 1. Fissata l’adunanza camerale di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per il vizio genetico che l’affetta, il che esonera dall’esporre i motivi di censura. 4. 1. Senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito e l’integrale incollaggio della sentenza d’appello, espone i motivi di ricorso. 4. 2. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 16628/2009, n. 19255/2010, n. 5698/2012; ex multis, per le sezioni semplici: Cass. nn. 15180/2010, 6279/2011, 17168/2012, Rv. 621813, 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 18020/2013, 26277/2013, 2575/2015, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 2136/2017, 7025/2018, 10072/2018, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 8826/2020, 10423/2020, 26837/2020). 5. L’accertata inammissibilità del ricorso per ragioni che prescindono dal vaglio dei motivi, determina l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ. 6. Ilricorrente, stante l’epilogo, va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorren te Curatela , tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 7. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorren te , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso il giorno 13 marzo 2024. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
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