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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04905/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 23 settembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., al fine di evadere l'imposta sul reddito, di presentare la dichiarazione IRES per l'anno di imposta 2017; fatto commesso in Rende in data 29/12/2018.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, sostenendo la mancata valutazione della posizione di mero prestanome del ricorrente e la conseguente mancanza del dolo specifico, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la Corte territoriale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) adeguatamente ricostruito la vicenda, sottolineando, per un verso, la insussistenza di dubbi circa la carica rivestita dall'imputato all'interno della società, essendo rimaste del tutto generiche le deduzioni in ordine alla presenza, solo asserita, di un amministratore di fatto, non avendo la difesa indicato in che termini l'appellante sarebbe stato estromesso dalla gestione societaria, in quanto solo fittiziamente assegnatario della carica di legale rappresentante; ed affermando, per altro verso, non illogicamente, quanto all'elemento soggettivo, come la successiva cessazione dell'attività aziendale, avvenuta poco dopo lo spirare del termine per l'inoltro della dichiarazione, avesse evidenziato la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'il di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 23 settembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., al fine di evadere l'imposta sul reddito, di presentare la dichiarazione IRES per l'anno di imposta 2017; fatto commesso in Rende in data 29/12/2018. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, sostenendo la mancata valutazione della posizione di mero prestanome del ricorrente e la conseguente mancanza del dolo specifico, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la Corte territoriale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) adeguatamente ricostruito la vicenda, sottolineando, per un verso, la insussistenza di dubbi circa la carica rivestita dall'imputato all'interno della società, essendo rimaste del tutto generiche le deduzioni in ordine alla presenza, solo asserita, di un amministratore di fatto, non avendo la difesa indicato in che termini l'appellante sarebbe stato estromesso dalla gestione societaria, in quanto solo fittiziamente assegnatario della carica di legale rappresentante; ed affermando, per altro verso, non illogicamente, quanto all'elemento soggettivo, come la successiva cessazione dell'attività aziendale, avvenuta poco dopo lo spirare del termine per l'inoltro della dichiarazione, avesse evidenziato la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il di
Sentenza Cassazione n. 04905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris