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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 1970

Cassazione n. 01348/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del TRIB.

LIBERTA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lv lette/sete le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 aprile 2021 ha rigettato la rihieta di riesame presentata nell'interesse, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data 2 dicembre 2020 e con la quale il GIP preso i! Tribunale di Torino aveva applicato, rispettivamente, ai primi cinque indagati la rr sura cautelare della custodia in carcere ed alle ultime due indagate quella degli arresi i domi :Apri per i delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione pe - delincuere (tutti), nonché per autoriciclaggio ([OSCURATO:PERSONA], Imparato, Tesoro ed Infemus ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (Imparato e Tesoro).

Avverso tale pronuncia propongono congiuntamente ricorso per cassazione Oom ?nico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gio\ anna [OSCURATO:PERSONA] tramite il comune difensore di fiducia nonché, autonomamente, Ma ic Ruggiero tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sinteticamente enunciati.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] so, As;unta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con un primo motivo di ricorso, la iolazic ne di legge in relazione all'individuazione della competenza territoriale, che ritengono erroneamente individuata dai giudici del riesame con riferimento al distretto di Tcrino.

Rilevano, a tale proposito, che determinando l'art. 452-quaterdecies cod. [len. ur a vis attractiva in ragione della competenza distrettuale individuata dall'art. 51, comrna 3-ti:: cod. proc. pen., la competenza territoriale andava attribuita al distretto di Napoli, avE nrio I eato in questione natura abituale e consumandosi, quindi, nel luogo dove avviene la reitera !ione delle condotte illecite.

Trattandosi, nella fattispecie, di un ciclo organizzato ed unitario attrave -sa il :ivale venivano messi in commercio materiali in maniera illegale, la condotta delittuosa sai ebbe stata di fatto posta in essere nel luogo in cui veniva predisposta la documentai ione, segnatamente gli ordini di acquisto, attività che, come emergerebbe dalle indagini, sai ebbe avvenuta prevalentemente nella sede di Casoria attraverso una casella di posta eleitron Aggiungono che proprio in Casoria, retrodatando l'acquisto del materiale, sarebbe !stata predisposta la documentazione di accompagnamento dello stesso e sarebbe :stato programmato anche il carico ed organizzata la consegna che costituirebbe, per anto, unicamente la parte conclusiva di ciascuna operazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vftio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, osservaldò come il Tribunale, nell'esaminare la posizione di ciascun singolo indagato, avrebbe valori i:zato illegittimamente l'esercizio della facoltà di non rispondere.

Osservano, inoltre, che i giudici del riesame, pur riconoscendo loro un ruolo st.borc ,nato rispetto alla posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l'assenza di aJton Arnia, avrebbero comunque ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, non considerando però che essi si limitavano alla mera esecuzione degli ordini di VA a in Ìolta impartiti e che non sarebbero comunque in grado di proseguire l'attività di commercializzazione di rottami, anche a causa del sequestro dell'azienda "[OSCURATO:SOCIETA]." e dei mezzi di trasporto appartenenti alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società attraverso le. quali avvenivano le operazioni oggetto di provvisoria incolpazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione d legge ed il vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale, rilevando anch'epli corTe, ir considerazione della natura abituale del reato e le modalità dell'azione indicate nella provvisoria incolpazione, l'individuazione del distretto di Torino da parte del Tribunale del riesame sarebbe errato, perché fondato esclusivamente tenendo conto del IUDI;0 di destinazione dei rifiuti, senza considerare che la falsificazione della documentai:ione avveniva presso la sede campana della società DMC ove operavano tutti coloro che, come lui, materialmente provvedevano alle operazioni documentali.

5. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed I ki2 o di motivazione, lamentando la carenza di gravità indiziaria con riferimento ai delitti di al organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed associazione per delinquerE, stante la sovrapponibilità della condotta contestatagli, che integrerebbe contestualmente entrambi i reati, non avendo il Tribunale chiarito quali fossero gli elementi caratterizzanti k sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. 6.

Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ec il v iz io di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cii albar 61- bis cod. pen., avendo il Tribunale completamente omesso di analizzare le censi.. re ava •!zate con la memoria depositata in sede di discussione ed avendo accomunato la sua posizicArte quella degli altri indagati senza una specifica analisi. i fatti integranti il reato di alività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, inoltre, sarebbero stati tutti commessi in territorio italiano, come desumibile dall'ordinanza applicativa della misura, ove il GIP stess ) aviabbe considerato il rapporto commerciale instaurato con le società strariere ,:ome esclusivamente cartolare.

7. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ec il vizio di motivazione con riferimento ai singoli episodi contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubric a, risitene ai quali il Tribunale non avrebbe in alcun modo precisato sulla base di quali elementi inc ziari potesse desumersi la sua partecipazione ai singoli episodi di cessione descritti nel sJildetti capi.

Aggiunge che il Tribunale, così come aveva fatto in precedenza il GIP, si sai ebbe limitato ad indicare il fatto dell'assunzione della carica di legale rappresentante della se -Jietà "Promotrading", avvenuta però nel marzo 2019, in epoca quindi successiva ai fatti con tenati

8. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio d. motivazione lamentando la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impx}nata laddove ritiene la custodia in carcere quale unica misura in grado di tutelare le esic enze cautelari valorizzando illegittimamente il fatto di essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere.

Anche la valutazione del pericolo di reiterazione del reato sarebbe 3tata effettuata dal Tribunale sulla base di elementi del tutto ipotetici e congetturali.

9. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

In data 4 ottobre 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'avvenuta definizior e del procedimento con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono infondati.

2. Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento alla rinuncia al ricorsc p resentata dalla difesa del Ruggiero, che l'atto risulta sottoscritto dal solo difensore e che lo stessi: non risulta fornito di procura speciale a tal fine, sicché detta rinuncia non può ritenersi prodi.ttiva di effetti.

3. Fatta tale premessa, va preso in esame il primo motivo di entrambi gli atti di impugnazione, riguardante la questione della competenza territoriale, comune a lutti i ricorrenti.

Occorre a tale proposito considerare come la giurisprudenza di questa DortE : bbia evidenziato che il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod pen. (già art. 260 d.lgs. 152\06), concretandosi lo stesso nella commissione di una p luralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività confini. stive organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 48350 del 29/9/2017, Perego, Ry. 271798:Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati e altri, Rv. 248145; Sez. 3, n. 46705 del 3f11/009, Caserta, Rv. 245605).

Va anche ricordato che, nei confronti dell'attività investigativa del P.M. della Dile:ione distrettuale antimafia, in relazione a reati che rientrino nelle sue attribuzioni (e, uinci, iena competenza giurisdizionale del giudice del capoluogo del distretto), non si porgono problemi di connessione nel caso della scoperta di reati che esulino da quelli previsti dé 51, comma 3-bis cod. proc. pen., ma semplicemente problemi di mantenimento della unitarietà delle indagini.

Ciò in quanto a tale magistrato inquirente è attribuita CE rtamerte la potestà investigativa in relazione ai reati di cui alla norma anzidetta, ma se, nel cprso delle indagini su detti reati, si profili la necessità di perseguire un reato diverso da quel i previ :ti da detta norma, non v'è disposizione che escluda il delitto dai poteri di indagine dellgano inquirente del capoluogo del distretto.

In tal caso, se si tratta di provvedimento di ind :gine soggetto a riesame, lo stesso va correttamente proposto al giudice del capoluog del distretto (così, testualmente, Sez. 6, Sentenza n. 30372 del 16/3/2004, Morelli, R. 2304. 12).

Si è ulteriormente precisato che la competenza territoriale del giudice d strel .euale presuppone che sia accertato il luogo di consumazione del reato compreso tra quelli iniicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. sulla base delle regole stabilite negli artt. e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a c delle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei comrr i 2iec3r do e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e lio3o di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda crimirosa, rr 3glio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come tisiol :igica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "/ocus commissi denoti" 1Così, Sez. 1, n. 13929 del 17/3/2010, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246670).

Va in particolare considerato anche che, trattandosi di procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, il luogo del commesso reato potrebbe non essere esattary ente circoscritto o non ancora individuato ed è comunque correlato alla sostanziale lluid ti" del procedimento ed, inoltre, che la sua verifica richiede, da parte del giudice del merito, un accertamento in fatto Ciò premesso, occorre rilevare come il Tribunale abbia dato conto in generali:, nel descrivere l'attività di indagine, del fatto che la sede legale della principale societé che utilizzava le fatture emesse da altre società straniere era in Rondissone, provincia di Tor no e che la società DCM operava sia dagli uffici amministrativi di Casoria che da quelli dei magazzino di Rondissone, dando poi conto in maniera dettagliata delle comples e ed articolate attività poste in essere per commettere i reati oggetto di provvisoria incolpazi :ine.

Nell'analizzare poi la questione della competenza territoriale, i giudici del riesame, dopo aver richiamato la funzione attrattiva dell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., v deuiano, sulla base di dati fattuali, che le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, dee ad essersi per la prima volta manifestate in territorio novarese, si erano principalmente svc ,te in Piemonte, attraverso la reiterazione di numerosi trasporti e conferimenti di roilame illecitamente smaltiti e che, tra gli acquirenti finali, figuravano principalmente ditte piemontesi oltre che lombarde e solo in minima parte campane o di altre regioni.

Aggiunge il Tribunale che il gruppo criminale, pur compiendo attività documentali presso le sedi campane, movimentava rifiuti principalmente grazie all'attività d: Cai mine [OSCURATO:PERSONA], il quale trattava di persona con clienti e fornitori soprattutto in Brianza e PiE n ionte orientale e che, inoltre, la società DCM aveva il domicilio fiscale in Piemonte ed in c iella regione riceveva le FOI emesse dai fornitori stranieri e venivano consumati i reati tihutari pure oggetto di provvisoria incolpazione.

A fronte di tali considerazioni, fondate, come si è detto, su una puntuale analiffi della documentazione in atti e di altri dati fattuali rilevanti, che non può ovviamente eii.sere ripetuta in questa sede, le censure prospettate dai ricorrenti prendono sostanzialmente in esame solo una frazione della condotta, quella della predisposizione dei document, falsi, che si assume avvenuta in Casoria, senza tuttavia considerare non soltanto gli ulteriori elementi in fatto apprezzati dai giudici del riesame, ma anche l'ulteriore circostanza, ri -.:hiarmita in precedenza e messa in rilievo dal Tribunale, che l'intensa attività di corrispondenza pe posta elettronica e scambio di documenti avveniva non soltanto dalla sede di Casoria, ma E iche da quella di Rondissone, in disparte la circostanza che il riferimento alla casella di i:osta elettronica quale dato significativo per l'individuazione della competenza territorialE non tiene conto del fatto che l'accesso ad un account di posta elettronica è possibile da qualsiasi luogo in cui si disponga di un dispositivo con accesso ad Internet.

4. Anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fran( esco Tesoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto mot v() di ricorso del Ruggiero possono essere unitariamente esaminati, essendo entrambi a tt nenti alla valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

Va osservato, in primo luogo, che tutti i ricorrenti pongono in risalto il fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato la scelta difensiva di avvalersi della faccità di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia ed evidenziano la innssis. enza del pericolo di reiterazione conseguente al sequestro delle società e dei mezzi utilizzati 3er il trasporto.

Va detto, a tale proposito, che l'ordinanza in esame ha preso dettagliatamer:e in considerazione le singole posizioni di ciascun indagato, indicando, con precisi ricliarr agli atti del procedimento, gli elementi indiziari ritenuti rilevanti e, quanto al pericolo di reiterazione, le ragioni che determinerebbero la sussistenza e persistenza del pericolo, ponendo a tal proposito in evidenza la competenza ed esperienza acquisita nello svolgimento delle attività illecite oggetto di provvisoria contestazione e la consegi.ente capacità di poter nuovamente organizzare la fitta rete di rapporti e attività già intessuti dal gruppo criminale.

Si tratta, peraltro, della indicazione di elementi fattuali specif ci rif atiti ad ogni singolo indagato e non anche di affermazioni di carattere generico.

Il censurato richiamo alla facoltà di non rispondere, inoltre, viene effettuato dai g jdici del riesame in maniera del tutto incidentale e sussidiaria, al fine, evidente e dichiarato, di rappresentare come il silenzio serbato impedirebbe qualsivoglia ricostruzionE zilterr ativa della vicenda, oltre a dimostrare "fedeltà" verso gli altri associati.

La valenza c tali affermazioni nel complessivo iter argomentativo seguito dai giudici del r esame per giustificare la loro decisione è, dunque, del tutto neutra, altre e più consistenti essendo le ragioni poste a sostegno dell'ordinanza medesima.

5. Per ciò che concerne, poi il secondo motivo di ricorso del Ruggiero, occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 577::: del 17/1/2014, Napolitano, Rv. 258906), ai fini del concorso tra il reato di attività organi tzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all'art. 416 ocd. pari. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguanza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrappos zione della condotta descritta nell'art. 260 d.lgs. 152\2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale Amo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uernini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di e:sere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comne, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività confini_ ative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva ci rifiuti indicate dal menzionato art. 260 d.lgs. 152\06 (ora 452-quaterdecies), essendc rece sana un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione i un indeterminato programma criminoso (in senso conforme, Sez. 3 n. 52633 del 17/5R017, Cipolla, non massimata).

Ciò premesso, osserva il Collegio come a tale condivisibile principio, richiamato iche in ricorso, si sia adeguato anche il Tribunale, laddove ha posto in evidenza - premettend:, che la nozione di organizzazione del traffico non coincide con quella di organizzazione di ririorse associative e che il sodalizio criminale ha un programma indeterminato e proiettato verro un futuro tendenzialmente privo di termini e, quindi, un oggetto più ampio rispetto al trtffico organizzato di rifiuti, che può esaurirsi in un arco temporale più imitato - che nel caso dr specie l'associazione criminale non esauriva la sua attività nel trafficare rifiuti, essendo dedicata anche alla commissione di altri reati-fine, ancorché collegati, quali que li tributari e di auto-riciclaggio e che, infine, la condotta dei singoli associati non era limitate alla semplice fornitura di un contributo causale alla realizzazione del traffico illecito d. estendendosi il pactum sceleris nel garantire una costante disponibilità all'esecuz!ona di un numero indeterminato di trasferimento di rottami, la ricerca di partner naziona i e stru -tieri con cui scambiare merci o fatture con cospicue movimentazioni di somme di clenaco da tesaurizzare e reinvestire, costituendo, sostanzialmente, una struttura stabile e perclui ante nel tempo a disposizione degli associati.

6. Per ciò che concerne, poi, il terzo motivo di ricorso del Ruggiero, occorre di :ware come del tutto correttamente il Tribunale abbia ritenuto priva di rilevanza concre 3 ed immediata per i ricorrenti la decisione sulla sussistenza o meno dell'aggravante agge:to di provvisoria incolpazione, in considerazione del fatto che la stessa non svolge alciri ef 'etto in ambito cautelare.

Il Tribunale, in ogni caso, ha ritenuto comunque che non vi fossero elementi per ritenere insussistente l'aggravante in questione sulla base degli elementi fattuali a disposizioni?.

Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso in esame sia inammissibile pet c arena di interesse, atteso che, come si è già avuto modo di precisare, l'interesse deVindag :to a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbi a r tenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sussiste sempre che da q esta conseguano immediati riflessi sull"'an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 6m n. 521:3 del 11/12/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA]. 275028 ed altre prec. conf.).

7. Venendo alla trattazione del quarto motivo di ricorso del Ruggiero, si osserva come nello stesso sostanzialmente si assuma che, con riferimento ai fatti contestati e i capi I, 2 e 3 non sarebbero stati illustrati dal Tribunale gli elementi indiziari indicativi di una partecipazione del ricorrente agli episodi di cessione di rottami ferrosi.

Lordinanza impugnata, però, contiene una puntuale esposizione generale degli elerienti fattuali considerati ai fini della configurabilità astratta dei reati di cui si tratta ed, ir 1tre, analizza nel dettaglio, come del resto è avvenuto per gli altri indagati, la specific a posi i ione del Ruggiero, rispetto al quale fornisce una copiosa quantità di elementi (richiamando 2 iche quanto in precedenza affermato con riferimento ad altri indagati) sulla base dei quali riconosce la sua fattiva partecipazione al sodalizio criminale ed alle attività da q JE sto posto in essere.

Il motivo di ricorso non si confronta con tali puntuali considerazioni, limitano asi generiche censure e prospettando la non rilevanza di alcune conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza sul presupposto che il ricorrente era divenuto legale rappresentante della società "Promotrading" in epoca successiva.

Tale ultimo argomento risulta tuttavia smentito da quanto evidenziato nell'orcir anza impugnata laddove si precisa (pag. 63) che detta società, nella quale il Ruggiero subersava come legale rappresentante, di fatto perpetuava il sistema illecito emettendo fatture fino a! 2020. -2 7

8. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizior i indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lv lette/sete le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 aprile 2021 ha rigettato la rihieta di riesame presentata nell'interesse, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data 2 dicembre 2020 e con la quale il GIP preso i! Tribunale di Torino aveva applicato, rispettivamente, ai primi cinque indagati la rr sura cautelare della custodia in carcere ed alle ultime due indagate quella degli arresi i domi :Apri per i delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione pe - delincuere (tutti), nonché per autoriciclaggio ([OSCURATO:PERSONA], Imparato, Tesoro ed Infemus ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (Imparato e Tesoro). Avverso tale pronuncia propongono congiuntamente ricorso per cassazione Oom ?nico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gio\ anna [OSCURATO:PERSONA] tramite il comune difensore di fiducia nonché, autonomamente, Ma ic Ruggiero tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sinteticamente enunciati. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] so, As;unta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con un primo motivo di ricorso, la iolazic ne di legge in relazione all'individuazione della competenza territoriale, che ritengono erroneamente individuata dai giudici del riesame con riferimento al distretto di Tcrino. Rilevano, a tale proposito, che determinando l'art. 452-quaterdecies cod. [len. ur a vis attractiva in ragione della competenza distrettuale individuata dall'art. 51, comrna 3-ti:: cod. proc. pen., la competenza territoriale andava attribuita al distretto di Napoli, avE nrio I eato in questione natura abituale e consumandosi, quindi, nel luogo dove avviene la reitera !ione delle condotte illecite. Trattandosi, nella fattispecie, di un ciclo organizzato ed unitario attrave -sa il :ivale venivano messi in commercio materiali in maniera illegale, la condotta delittuosa sai ebbe stata di fatto posta in essere nel luogo in cui veniva predisposta la documentai ione, segnatamente gli ordini di acquisto, attività che, come emergerebbe dalle indagini, sai ebbe avvenuta prevalentemente nella sede di Casoria attraverso una casella di posta eleitron Aggiungono che proprio in Casoria, retrodatando l'acquisto del materiale, sarebbe !stata predisposta la documentazione di accompagnamento dello stesso e sarebbe :stato programmato anche il carico ed organizzata la consegna che costituirebbe, per anto, unicamente la parte conclusiva di ciascuna operazione. 3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vftio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, osservaldò come il Tribunale, nell'esaminare la posizione di ciascun singolo indagato, avrebbe valori i:zato illegittimamente l'esercizio della facoltà di non rispondere. Osservano, inoltre, che i giudici del riesame, pur riconoscendo loro un ruolo st.borc ,nato rispetto alla posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l'assenza di aJton Arnia, avrebbero comunque ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, non considerando però che essi si limitavano alla mera esecuzione degli ordini di VA a in Ìolta impartiti e che non sarebbero comunque in grado di proseguire l'attività di commercializzazione di rottami, anche a causa del sequestro dell'azienda "[OSCURATO:SOCIETA]." e dei mezzi di trasporto appartenenti alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società attraverso le. quali avvenivano le operazioni oggetto di provvisoria incolpazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione d legge ed il vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale, rilevando anch'epli corTe, ir considerazione della natura abituale del reato e le modalità dell'azione indicate nella provvisoria incolpazione, l'individuazione del distretto di Torino da parte del Tribunale del riesame sarebbe errato, perché fondato esclusivamente tenendo conto del IUDI;0 di destinazione dei rifiuti, senza considerare che la falsificazione della documentai:ione avveniva presso la sede campana della società DMC ove operavano tutti coloro che, come lui, materialmente provvedevano alle operazioni documentali. 5. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed I ki2 o di motivazione, lamentando la carenza di gravità indiziaria con riferimento ai delitti di al organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed associazione per delinquerE, stante la sovrapponibilità della condotta contestatagli, che integrerebbe contestualmente entrambi i reati, non avendo il Tribunale chiarito quali fossero gli elementi caratterizzanti k sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. 6. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ec il v iz io di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cii albar 61- bis cod. pen., avendo il Tribunale completamente omesso di analizzare le censi.. re ava •!zate con la memoria depositata in sede di discussione ed avendo accomunato la sua posizicArte quella degli altri indagati senza una specifica analisi. i fatti integranti il reato di alività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, inoltre, sarebbero stati tutti commessi in territorio italiano, come desumibile dall'ordinanza applicativa della misura, ove il GIP stess ) aviabbe considerato il rapporto commerciale instaurato con le società strariere ,:ome esclusivamente cartolare. 7. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ec il vizio di motivazione con riferimento ai singoli episodi contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubric a, risitene ai quali il Tribunale non avrebbe in alcun modo precisato sulla base di quali elementi inc ziari potesse desumersi la sua partecipazione ai singoli episodi di cessione descritti nel sJildetti capi. Aggiunge che il Tribunale, così come aveva fatto in precedenza il GIP, si sai ebbe limitato ad indicare il fatto dell'assunzione della carica di legale rappresentante della se -Jietà "Promotrading", avvenuta però nel marzo 2019, in epoca quindi successiva ai fatti con tenati 8. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio d. motivazione lamentando la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impx}nata laddove ritiene la custodia in carcere quale unica misura in grado di tutelare le esic enze cautelari valorizzando illegittimamente il fatto di essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere. Anche la valutazione del pericolo di reiterazione del reato sarebbe 3tata effettuata dal Tribunale sulla base di elementi del tutto ipotetici e congetturali. 9. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. In data 4 ottobre 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'avvenuta definizior e del procedimento con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono infondati. 2. Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento alla rinuncia al ricorsc p resentata dalla difesa del Ruggiero, che l'atto risulta sottoscritto dal solo difensore e che lo stessi: non risulta fornito di procura speciale a tal fine, sicché detta rinuncia non può ritenersi prodi.ttiva di effetti. 3. Fatta tale premessa, va preso in esame il primo motivo di entrambi gli atti di impugnazione, riguardante la questione della competenza territoriale, comune a lutti i ricorrenti. Occorre a tale proposito considerare come la giurisprudenza di questa DortE : bbia evidenziato che il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod pen. (già art. 260 d.lgs. 152\06), concretandosi lo stesso nella commissione di una p luralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività confini. stive organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 48350 del 29/9/2017, Perego, Ry. 271798:Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati e altri, Rv. 248145; Sez. 3, n. 46705 del 3f11/009, Caserta, Rv. 245605). Va anche ricordato che, nei confronti dell'attività investigativa del P.M. della Dile:ione distrettuale antimafia, in relazione a reati che rientrino nelle sue attribuzioni (e, uinci, iena competenza giurisdizionale del giudice del capoluogo del distretto), non si porgono problemi di connessione nel caso della scoperta di reati che esulino da quelli previsti dé 51, comma 3-bis cod. proc. pen., ma semplicemente problemi di mantenimento della unitarietà delle indagini. Ciò in quanto a tale magistrato inquirente è attribuita CE rtamerte la potestà investigativa in relazione ai reati di cui alla norma anzidetta, ma se, nel cprso delle indagini su detti reati, si profili la necessità di perseguire un reato diverso da quel i previ :ti da detta norma, non v'è disposizione che escluda il delitto dai poteri di indagine dellgano inquirente del capoluogo del distretto. In tal caso, se si tratta di provvedimento di ind :gine soggetto a riesame, lo stesso va correttamente proposto al giudice del capoluog del distretto (così, testualmente, Sez. 6, Sentenza n. 30372 del 16/3/2004, Morelli, R. 2304. 12). Si è ulteriormente precisato che la competenza territoriale del giudice d strel .euale presuppone che sia accertato il luogo di consumazione del reato compreso tra quelli iniicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. sulla base delle regole stabilite negli artt. e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a c delle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei comrr i 2iec3r do e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e lio3o di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda crimirosa, rr 3glio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come tisiol :igica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "/ocus commissi denoti" 1Così, Sez. 1, n. 13929 del 17/3/2010, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246670). Va in particolare considerato anche che, trattandosi di procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, il luogo del commesso reato potrebbe non essere esattary ente circoscritto o non ancora individuato ed è comunque correlato alla sostanziale lluid ti" del procedimento ed, inoltre, che la sua verifica richiede, da parte del giudice del merito, un accertamento in fatto Ciò premesso, occorre rilevare come il Tribunale abbia dato conto in generali:, nel descrivere l'attività di indagine, del fatto che la sede legale della principale societé che utilizzava le fatture emesse da altre società straniere era in Rondissone, provincia di Tor no e che la società DCM operava sia dagli uffici amministrativi di Casoria che da quelli dei magazzino di Rondissone, dando poi conto in maniera dettagliata delle comples e ed articolate attività poste in essere per commettere i reati oggetto di provvisoria incolpazi :ine. Nell'analizzare poi la questione della competenza territoriale, i giudici del riesame, dopo aver richiamato la funzione attrattiva dell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., v deuiano, sulla base di dati fattuali, che le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, dee ad essersi per la prima volta manifestate in territorio novarese, si erano principalmente svc ,te in Piemonte, attraverso la reiterazione di numerosi trasporti e conferimenti di roilame illecitamente smaltiti e che, tra gli acquirenti finali, figuravano principalmente ditte piemontesi oltre che lombarde e solo in minima parte campane o di altre regioni. Aggiunge il Tribunale che il gruppo criminale, pur compiendo attività documentali presso le sedi campane, movimentava rifiuti principalmente grazie all'attività d: Cai mine [OSCURATO:PERSONA], il quale trattava di persona con clienti e fornitori soprattutto in Brianza e PiE n ionte orientale e che, inoltre, la società DCM aveva il domicilio fiscale in Piemonte ed in c iella regione riceveva le FOI emesse dai fornitori stranieri e venivano consumati i reati tihutari pure oggetto di provvisoria incolpazione. A fronte di tali considerazioni, fondate, come si è detto, su una puntuale analiffi della documentazione in atti e di altri dati fattuali rilevanti, che non può ovviamente eii.sere ripetuta in questa sede, le censure prospettate dai ricorrenti prendono sostanzialmente in esame solo una frazione della condotta, quella della predisposizione dei document, falsi, che si assume avvenuta in Casoria, senza tuttavia considerare non soltanto gli ulteriori elementi in fatto apprezzati dai giudici del riesame, ma anche l'ulteriore circostanza, ri -.:hiarmita in precedenza e messa in rilievo dal Tribunale, che l'intensa attività di corrispondenza pe posta elettronica e scambio di documenti avveniva non soltanto dalla sede di Casoria, ma E iche da quella di Rondissone, in disparte la circostanza che il riferimento alla casella di i:osta elettronica quale dato significativo per l'individuazione della competenza territorialE non tiene conto del fatto che l'accesso ad un account di posta elettronica è possibile da qualsiasi luogo in cui si disponga di un dispositivo con accesso ad Internet. 4. Anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fran( esco Tesoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto mot v() di ricorso del Ruggiero possono essere unitariamente esaminati, essendo entrambi a tt nenti alla valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Va osservato, in primo luogo, che tutti i ricorrenti pongono in risalto il fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato la scelta difensiva di avvalersi della faccità di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia ed evidenziano la innssis. enza del pericolo di reiterazione conseguente al sequestro delle società e dei mezzi utilizzati 3er il trasporto. Va detto, a tale proposito, che l'ordinanza in esame ha preso dettagliatamer:e in considerazione le singole posizioni di ciascun indagato, indicando, con precisi ricliarr agli atti del procedimento, gli elementi indiziari ritenuti rilevanti e, quanto al pericolo di reiterazione, le ragioni che determinerebbero la sussistenza e persistenza del pericolo, ponendo a tal proposito in evidenza la competenza ed esperienza acquisita nello svolgimento delle attività illecite oggetto di provvisoria contestazione e la consegi.ente capacità di poter nuovamente organizzare la fitta rete di rapporti e attività già intessuti dal gruppo criminale. Si tratta, peraltro, della indicazione di elementi fattuali specif ci rif atiti ad ogni singolo indagato e non anche di affermazioni di carattere generico. Il censurato richiamo alla facoltà di non rispondere, inoltre, viene effettuato dai g jdici del riesame in maniera del tutto incidentale e sussidiaria, al fine, evidente e dichiarato, di rappresentare come il silenzio serbato impedirebbe qualsivoglia ricostruzionE zilterr ativa della vicenda, oltre a dimostrare "fedeltà" verso gli altri associati. La valenza c tali affermazioni nel complessivo iter argomentativo seguito dai giudici del r esame per giustificare la loro decisione è, dunque, del tutto neutra, altre e più consistenti essendo le ragioni poste a sostegno dell'ordinanza medesima. 5. Per ciò che concerne, poi il secondo motivo di ricorso del Ruggiero, occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 577::: del 17/1/2014, Napolitano, Rv. 258906), ai fini del concorso tra il reato di attività organi tzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all'art. 416 ocd. pari. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguanza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrappos zione della condotta descritta nell'art. 260 d.lgs. 152\2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale Amo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uernini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di e:sere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comne, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività confini_ ative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva ci rifiuti indicate dal menzionato art. 260 d.lgs. 152\06 (ora 452-quaterdecies), essendc rece sana un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione i un indeterminato programma criminoso (in senso conforme, Sez. 3 n. 52633 del 17/5R017, Cipolla, non massimata). Ciò premesso, osserva il Collegio come a tale condivisibile principio, richiamato iche in ricorso, si sia adeguato anche il Tribunale, laddove ha posto in evidenza - premettend:, che la nozione di organizzazione del traffico non coincide con quella di organizzazione di ririorse associative e che il sodalizio criminale ha un programma indeterminato e proiettato verro un futuro tendenzialmente privo di termini e, quindi, un oggetto più ampio rispetto al trtffico organizzato di rifiuti, che può esaurirsi in un arco temporale più imitato - che nel caso dr specie l'associazione criminale non esauriva la sua attività nel trafficare rifiuti, essendo dedicata anche alla commissione di altri reati-fine, ancorché collegati, quali que li tributari e di auto-riciclaggio e che, infine, la condotta dei singoli associati non era limitate alla semplice fornitura di un contributo causale alla realizzazione del traffico illecito d. estendendosi il pactum sceleris nel garantire una costante disponibilità all'esecuz!ona di un numero indeterminato di trasferimento di rottami, la ricerca di partner naziona i e stru -tieri con cui scambiare merci o fatture con cospicue movimentazioni di somme di clenaco da tesaurizzare e reinvestire, costituendo, sostanzialmente, una struttura stabile e perclui ante nel tempo a disposizione degli associati. 6. Per ciò che concerne, poi, il terzo motivo di ricorso del Ruggiero, occorre di :ware come del tutto correttamente il Tribunale abbia ritenuto priva di rilevanza concre 3 ed immediata per i ricorrenti la decisione sulla sussistenza o meno dell'aggravante agge:to di provvisoria incolpazione, in considerazione del fatto che la stessa non svolge alciri ef 'etto in ambito cautelare. Il Tribunale, in ogni caso, ha ritenuto comunque che non vi fossero elementi per ritenere insussistente l'aggravante in questione sulla base degli elementi fattuali a disposizioni?. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso in esame sia inammissibile pet c arena di interesse, atteso che, come si è già avuto modo di precisare, l'interesse deVindag :to a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbi a r tenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sussiste sempre che da q esta conseguano immediati riflessi sull"'an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 6m n. 521:3 del 11/12/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA]. 275028 ed altre prec. conf.). 7. Venendo alla trattazione del quarto motivo di ricorso del Ruggiero, si osserva come nello stesso sostanzialmente si assuma che, con riferimento ai fatti contestati e i capi I, 2 e 3 non sarebbero stati illustrati dal Tribunale gli elementi indiziari indicativi di una partecipazione del ricorrente agli episodi di cessione di rottami ferrosi. Lordinanza impugnata, però, contiene una puntuale esposizione generale degli elerienti fattuali considerati ai fini della configurabilità astratta dei reati di cui si tratta ed, ir 1tre, analizza nel dettaglio, come del resto è avvenuto per gli altri indagati, la specific a posi i ione del Ruggiero, rispetto al quale fornisce una copiosa quantità di elementi (richiamando 2 iche quanto in precedenza affermato con riferimento ad altri indagati) sulla base dei quali riconosce la sua fattiva partecipazione al sodalizio criminale ed alle attività da q JE sto posto in essere. Il motivo di ricorso non si confronta con tali puntuali considerazioni, limitano asi generiche censure e prospettando la non rilevanza di alcune conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza sul presupposto che il ricorrente era divenuto legale rappresentante della società "Promotrading" in epoca successiva. Tale ultimo argomento risulta tuttavia smentito da quanto evidenziato nell'orcir anza impugnata laddove si precisa (pag. 63) che detta società, nella quale il Ruggiero subersava come legale rappresentante, di fatto perpetuava il sistema illecito emettendo fatture fino a! 2020. -2 7 8. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizior i indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e
Sentenza Cassazione n. 01348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris