CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31089/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e fondata, in virtù del rito prescelto, sulle annotazioni di servizio dei Carabinieri - ha ritenuto accertato che il ricorrente avesse proferito frasi minacciose nei confronti dei pubblici ufficiali al fine di impedire l'attività di identificazione del predetto; Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione esaustiva ed immune da vizi - ha valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, i numerosi precedenti penali del ricorrente nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili; Considerato che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente all'omessa sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata ex art. 53 L. 689/1981, risultando generico e manifestamente infondato, giacché al momento della pronuncia della sentenza impugnata non sussistevano i requisiti necessari ai fini della sostituzione; e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, il ricorrente potrà presentare la relativa istanza al giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis