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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 21973/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 20198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente all'incidentale- avverso la sentenza n. 2225/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib.

Roma 9/3/2015: a) ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. <<di risoluzione ... ai sensi dell'art. 21 del contratto stipulato in data 10.07.2008»; b) dichiarato la «nullità dell'art. 11 del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 10.07.2008 ... ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile»; c) dichiarato la persistente validità ed efficacia del contratto, con esclusione dell'obbligo di restituzione dell'immobile alla concedente; d) ha escluso l'estensione della nullità della clausola contrattuale ( art. 21 ) relativa agli interessi moratori a quella ( art. 6 ) concernente gli interessi corrispettivi; e) ha affermato essere l'utilizzatrice tenuta, nell'<<ulteriore esecuzione del contratto», al pagamento del canone maggiorato degli interessi corrispettivi.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -per il tramite della mandataria società [OSCURATO:SOCIETA].-, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo la ricorrente in via principale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1815 c.c., 1 L. n. 108 del 1996, 1 D.L. n. 394 del 2000, conv. nella L. n. 24 del 2001, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1815, 1322, 1344, 1419 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia operato una distinzione tra interessi usurari e interessi corrispettivi, ritenendo che la sanzione di nullità prevista all'art. 1815, 2° co., c.c. concerna solo gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi, laddove il disposto di cui all'art. 1815 c.c. non la contempla, sicché le conseguenze dell'usura hanno riguardo «agli interessi a qualunque titolo pattuiti».

Con il 3° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1218, 1223 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Con il 4° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1218 c.c., 644 c.p., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Con il 5° motivo denunzia «omessa motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente «rigettato le altre domande proposte ... tra cui quella che aveva ad oggetto la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti, vicende e documenti del giudizio di merito ( in particolare, allo stipulato contratto, al non avere la società di leasing «eseguito la propria prestazione», alla deduzione relativa all'esserle «stato impedito di disporre del bene oggetto del contratto» ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (pure) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).L'operato accertamento in fatto e la decisione adottata dalla corte di merito nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi di motivazione ( avuto in particolare riguardo al 5° motivo ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).Quanto al merito, va posto in rilievo che come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare(la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti; dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., di modo che gli interessi moratori sono dovuti non nella pattuita misura usuraria bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c. ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/9/2020, n. 19597).

Si è al riguardo precisato che tale soluzione trova invero fondamento nella circostanza che una volta caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla disponibilità del denaro.

A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché ( anche ) gli interessi moratori sono -come detto- dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/9/2020, n. 19597 ).

Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha affermato che <<l'usurarietà del tasso degli interessi moratori previsto dall'art. 11 del contratto di leasing» non incide «sulla validità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi», dando altresì atto che «l'art. 11 non esaurisce la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto, essendo disciplinati gli interessi corrispettivi dalla clausola dell'art. 6 ( che rimanda alle condizioni particolari di contratto )», e che «per le due tipologie di interessi le parti hanno inteso stabilire tassi diversi e alternativi, applicabili sulla base di presupposti diversi, costituendo gli interessi corrispettivi il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma contrattuale ( che dalle condizioni particolari è fissato al di sotto del tasso soglia = definito come tasso leasing pari al 7,065% ), e gli interessi di mora una sorta di risarcimento del danno da inadempimento determinato in via forfettaria ( e non un costo del finanziamento )».

Nella parte in cui è quindi pervenuta a concludere che «l'usurarietà di ciascuna categoria di interessi deve, di conseguenza, essere valutata singolarmente», sicché nella specie «la nullità dell'art. 11 del contratto di leasing non si estende al precedente art. 6 ed alle condizioni particolari ( e, quindi, al tasso leasing ), concernente gli interessi corrispettivi»; con la conseguenza che, stante la persistente validità ed efficacia del contratto di leasing de quo, «nell'ulteriore esecuzione del medesimo e nel versamento dei canoni» l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

«dovrà applicare unicamente il tasso leasing suddetto a titolo di interessi corrispettivi e di oneri e spese contrattuali non derivanti dalla mora».

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1815 c.c., 1 L. n. 108 del 1996, 1 D.L. n. 394 del 2000, conv. nella L. n. 24 del 2001, 644 c.p., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali e, sulla base dell'erronee conclusioni della CTU, non abbia dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, al i0 «contratto di conto corrente stipulato tra le parti», alla CTU ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., la «clausola di salvaguardia» ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità.

Va altresì posto in rilievo che muove sostanzialmente critiche alle risultanze dell'espletata CTU senza invero dare debitamente conto di avere mosso rilievi critici alla stessa in sede di giudizio di merito.

Emerge a tale stregua evidente come, al di là della sopra esaminata questione dell'usurarietà degli interessi moratori, gli odierni ricorrenti -sia in via principale che incidentale- prospettino in realtà un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale e in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso -principale ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 20198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente all'incidentale- avverso la sentenza n. 2225/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Roma 9/3/2015: a) ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. <<di risoluzione ... ai sensi dell'art. 21 del contratto stipulato in data 10.07.2008»; b) dichiarato la «nullità dell'art. 11 del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 10.07.2008 ... ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile»; c) dichiarato la persistente validità ed efficacia del contratto, con esclusione dell'obbligo di restituzione dell'immobile alla concedente; d) ha escluso l'estensione della nullità della clausola contrattuale ( art. 21 ) relativa agli interessi moratori a quella ( art. 6 ) concernente gli interessi corrispettivi; e) ha affermato essere l'utilizzatrice tenuta, nell'<<ulteriore esecuzione del contratto», al pagamento del canone maggiorato degli interessi corrispettivi. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -per il tramite della mandataria società [OSCURATO:SOCIETA].-, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo la ricorrente in via principale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1815 c.c., 1 L. n. 108 del 1996, 1 D.L. n. 394 del 2000, conv. nella L. n. 24 del 2001, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1815, 1322, 1344, 1419 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia operato una distinzione tra interessi usurari e interessi corrispettivi, ritenendo che la sanzione di nullità prevista all'art. 1815, 2° co., c.c. concerna solo gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi, laddove il disposto di cui all'art. 1815 c.c. non la contempla, sicché le conseguenze dell'usura hanno riguardo «agli interessi a qualunque titolo pattuiti». Con il 3° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1218, 1223 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.1218 c.c., 644 c.p., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Con il 5° motivo denunzia «omessa motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente «rigettato le altre domande proposte ... tra cui quella che aveva ad oggetto la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti, vicende e documenti del giudizio di merito ( in particolare, allo stipulato contratto, al non avere la società di leasing «eseguito la propria prestazione», alla deduzione relativa all'esserle «stato impedito di disporre del bene oggetto del contratto» ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (pure) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).L'operato accertamento in fatto e la decisione adottata dalla corte di merito nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi di motivazione ( avuto in particolare riguardo al 5° motivo ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).Quanto al merito, va posto in rilievo che come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare(la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti; dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., di modo che gli interessi moratori sono dovuti non nella pattuita misura usuraria bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c. ( v. Cass., Sez. Un., 18/9/2020, n. 19597). Si è al riguardo precisato che tale soluzione trova invero fondamento nella circostanza che una volta caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla disponibilità del denaro. A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché ( anche ) gli interessi moratori sono -come detto- dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente ( v. Cass., Sez. Un., 18/9/2020, n. 19597 ). Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. In particolare là dove ha affermato che <<l'usurarietà del tasso degli interessi moratori previsto dall'art. 11 del contratto di leasing» non incide «sulla validità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi», dando altresì atto che «l'art. 11 non esaurisce la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto, essendo disciplinati gli interessi corrispettivi dalla clausola dell'art. 6 ( che rimanda alle condizioni particolari di contratto )», e che «per le due tipologie di interessi le parti hanno inteso stabilire tassi diversi e alternativi, applicabili sulla base di presupposti diversi, costituendo gli interessi corrispettivi il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma contrattuale ( che dalle condizioni particolari è fissato al di sotto del tasso soglia = definito come tasso leasing pari al 7,065% ), e gli interessi di mora una sorta di risarcimento del danno da inadempimento determinato in via forfettaria ( e non un costo del finanziamento )». Nella parte in cui è quindi pervenuta a concludere che «l'usurarietà di ciascuna categoria di interessi deve, di conseguenza, essere valutata singolarmente», sicché nella specie «la nullità dell'art. 11 del contratto di leasing non si estende al precedente art. 6 ed alle condizioni particolari ( e, quindi, al tasso leasing ), concernente gli interessi corrispettivi»; con la conseguenza che, stante la persistente validità ed efficacia del contratto di leasing de quo, «nell'ulteriore esecuzione del medesimo e nel versamento dei canoni» l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «dovrà applicare unicamente il tasso leasing suddetto a titolo di interessi corrispettivi e di oneri e spese contrattuali non derivanti dalla mora». Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1815 c.c., 1 L. n. 108 del 1996, 1 D.L. n. 394 del 2000, conv. nella L. n. 24 del 2001, 644 c.p., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali e, sulla base dell'erronee conclusioni della CTU, non abbia dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte. Il ricorso è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, al i0 «contratto di conto corrente stipulato tra le parti», alla CTU ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., la «clausola di salvaguardia» ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità. Va altresì posto in rilievo che muove sostanzialmente critiche alle risultanze dell'espletata CTU senza invero dare debitamente conto di avere mosso rilievi critici alla stessa in sede di giudizio di merito. Emerge a tale stregua evidente come, al di là della sopra esaminata questione dell'usurarietà degli interessi moratori, gli odierni ricorrenti -sia in via principale che incidentale- prospettino in realtà un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale e in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso -principale ed
Sentenza Cassazione n. 21973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris